CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 42710/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, per quanto d'interesse in questa sede, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta alla revoca - ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. - della sentenza meno favorevole tra quelle elencate ai punti n. 1 e n. 6 del provvedi- mento di esecuzione pene concorrenti della Procura della Repubblica in sede, rilevando che non ne ricorrono i presupposti, in quanto nel primo caso si tratta della sentenza di primo grado e nel secondo caso della sentenza di appello per il medesimo reato. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 649 cod. proc. pen. 2.1. Censura il ricorrente che il giudice dell'esecuzione, travisando in toto i termini della prospettata questione riguardante la violazione del divieto di bis in idem, abbia affermato che i punti 1 e 6 del provvedimento esecuzione pene concorrenti riguardino il medesimo processo, richiamando rispettivamente la sentenza di primo e di secondo grado. Al contrario, si tratta di due processi distinti aventi ad oggetto il mede- simo fatto considerato nella sua dimensione storico-naturalistica e giuridica, trattandosi del reato di falsità di cui agli artt. 497 bis, comma 2, 477, 482 cod. pen., per il quale la sentenza n. 1 della Corte di appello di Firenze del 31/5/2011 - in parziale riforma di quella del Tribunale di Arezzo del 6/8/2009, irrevocabile il 16/7/2011 - ha applicato la pena di mesi 11 e giorni 10 di reclusione, mentre la sentenza n. 2 del Tribunale di Arezzo del 9/12/2015, irrevocabile il 22/4/2016, ha comportato la condanna dell'Aleksic a mesi 9 di reclusione. 2.2. In via subordinata, il ricorrente lamenta omessa pronuncia sul punto - prospettato in via residuale al giudice dell'esecuzione - del riconoscimento della continuazione tra le due contestate violazioni, ove non se ne fosse riconosciuta la sostanziale identità ed unicità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. Nonostante il ricorso non sia autosufficiente per nessuna delle dedotte censure, non avendo allegato le sentenze dalle quali dovrebbe desu- mersi la medesimezza del fatto in esse contestato ed accertato, né siano state specificate le ragioni di fatto e di diritto a suo tempo illustrate a sostegno del motivo subordinato, nondimeno la risposta del giudice dell'esecuzione è chiara- mente erronea e travisante, avendo apoditticamente affermato che le sentenze di cui ai punti nn. 1 e 6 del provvedimento di determinazione pene concorrenti sarebbero quelle di primo e secondo grado del medesimo processo, cosa evidentemente impossibile, senza analizzare affatto lo snodo della prospettata doglianza. 1.2. Ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., «Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre». Va sul punto richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799: "Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona". Tale criterio deve essere integrato alla luce della giurisprudenza europea e dei principi posti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, sicché è stato specificato che "In tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis.in idem' processuale e di "bis in idem" sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico." (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774: in applicazione del principio, la Corte, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 497-bis cod. pen. e, quindi, la non operatività del "bis in idem" sostanziale, ha ravvisato il "bis in idem" processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.). 1.3. In caso di esito negativo di tale verifica, il giudice dell'esecuzione dovrà vagliare la richiesta subordinata di applicazione della continuazione, che era stata pretermessa nell'impugnata ordinanza. 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame dell'eventuale ricorrenza di un ,caso di bis in idem, da valutare in concreto secondo l'accezione processuale, alla luce dei rilievi testé esposti e dei richiamati principi giurisprudenziali, ed eventualmente per vagliare l'istanza di continuazione in executivis. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il giorno 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il P