CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20238/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 10 digs. n. 74 del 2000, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo all'omessa applicazione della disciplina della prescrizione; Considerato che il motivo espone censure manifestamente infondate, perché inerenti a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, giacché il fatto risulta commesso il 5 ottobre 2017 e, quindi, il termine di prescrizione non era ancora maturato alla data del 26 maggio 2025, giorno della pronuncia della sentenza impugnata, già solo in applicazione della disciplina di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, in forza della quale il tempo necessario a prescrivere, aumentato di un quarto per l'interruzione, è pari a dieci anni (occorrerebbe inoltre aggiungere le ulteriori sospensioni applicabili per effetto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, c.d. "legge Orlando"); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G •L )).PDtPOS![OSCURATO:PERSONA],EL(.1.', A =3 2026 li FUOZi Ma zLÀe Sanlis