CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 18792/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] BEGA] BRULIND nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] personalmente e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Torino, che, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio a loro carico in relazione a plurime contestazioni del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, mediante i quali è stata denunciata l'assenza di motivazione in ordine alla misura della pena e alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ([OSCURATO:PERSONA]), il mancato riconoscimento della qualificabilità delle condotte ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, la mancanza di motivazione circa l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 15), l'applicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche ([OSCURATO:PERSONA]), la mancanza di motivazione sulla responsabilità (Begaj), sono inammissibili, in quanto proposto personalmente (il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) e per motivi non consentiti e manifestamente infondati (i restanti ricorsi, ossia quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Begaj). Considerato, infatti, che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché le doglianze in ordine alla affermazione di responsabilità e alla qualificazione delle condotte (avanzate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Begaj) risultano precluse dalla rinuncia ai corrispondenti motivi d'appello, mentre quelle relative alla misura della pena (di [OSCURATO:PERSONA]) e alla recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (di [OSCURATO:PERSONA]), sono manifestamente infondate, essendo le corrispondenti statuizioni conformi ai concordati di pena e tutte sorrette da adeguata giustificazione, essendo per ciascun ricorrente stata considerata la gravità delle condotte e la personalità di ognuno, di cui la Corte d'appello ha dato atto analiticamente per ciascun ricorrente, con motivazione idonea. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estenso