CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 gennaio 1974
Cassazione n. 42340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genérale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell' 11 marzo 2021 la Prima sezione Penale di questa Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli, qualificando come appello il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Benevento in funzione di giudice dell'esecuzione con il quale era stata respinta la istanza con la quale la Spitaletta chiedeva di dichiarare l'estraneità di alcuni immobili sottoposti al sequestro di prevenzione e poi alla confisca con decreto del Tribunale di Benevento, parzialmente riformato dalla Corte di Appello di Napoli con decisione definitiva del 7 maggio 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.La Prima sezione sottolineava che nella prospettazione difensiva si profilava un vizio originario della confisca non comportante la pura e semplice dichiarazione di inefficacia nei confronti di un soggetto che avrebbe dovuto essere citato nel corso della trattazione della cognizione, ma una vera e propria caducazione ex tunc con riguardo al tipo di decisione ablatoria intervenuta, con la conseguenza che il rimedio concesso in esecuzione alla parte interessata era da ravvisarsi nell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 e il mezzo di impugnazione esperibile era il ricorso in appello. 42. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 28 settembre 2021, dichiarava inammissibile il ricorso. La Corte territoriale evidenziava che la Spitaletta, che assumeva essere titolare di un contratto di "mantenimento vitalizio oneroso", stipulato un mese dopo la irrevocabilità della confisca ma trascritto prima della iscrizione di qualsiasi altro vincolo, con il quale i "suoceri" della donna, le avevano trasferito la nuda proprietà dell'immobile, in cambio della prestazione dell'assistenza che si fosse resa necessaria nei loro confronti, non poteva essere considerata terzo interessato poiché al momento in cui era stato pronunciato l'atto ablativo non aveva ancora acquistato l'immobile. La questione era di natura civilistica e vedeva quali parti la Spitaletta e l'Amministrazione che aveva acquistato con la confisca a titolo originario ex lege n.575 del 1965 tra gli altri, anche il bene reclamato dalla ricorrente, essendo l'acquisto dell'immobile realizzatosi allorquando il procedimento di prevenzione si era concluso anche se la trascrizione era avvenuta in un momento successivo. Nel caso di specie veniva in rilievo la questione della opponibilità di un atto di acquisto del diritto da parte dell'amministrazione che sia stato trascritto successivamente ad un atto di acquisto a titolo derivativo da parte di un terzo che assume essere in buona fede, che non può essere fatto valere in sede di prevenzione non essendovi omissione alcuna della vocatio in ius. 2. Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso la Spitaletta, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 111 cod. proc. civ. e 1158 cod. civ. In particolare, con il contratto di vitalizio oneroso la ricorrente aveva ricevuto i cespiti dai suoi danti causa che già avevano acquisito in proprietà i beni in virtù di usucapione con la conseguenza che era pienamente legittimata a rivendicare la estraneità del proprio bene. Inoltre, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., nel caso di trasferimento per atto tra vivi del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, mentre il successore può intervenire. La buona fede del successore non sarebbe rilevante. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 104 disp. Att. cod. proc. pen. e 2643 cod. civ. In base alle norme richiamate la priorità della trascrizione da parte della ricorrente ne ha determinato la legittimazione quale terzo interessato e la prevalenza del suo acquisto rispetto alla confisca in forza delle norme che regolamentano la pubblicità delle vicende modificative della proprietà e dei diritti reali sui beni immobili e mobili registrati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. I due motivi di ricorso sono infondati in quanto non si confrontano con le motivazioni del provvedimento della Corte di appello che ha esaustivamente risposto alle doglianze contenute nel ricorso, che risultano essere state già proposte con l'originario ricorso per cassazione, ricorso poi convertito in appello dalla Prima sezione di questa Corte. La Corte di appello nell'impugnato provvedimento opera una premessa, recependo le indicazioni contenute nell'ordinanza di rinvio: la ricorrente non può essere considerata terzo interessato e quindi legittimata a proporre incidente di esecuzione contro il provvedimento di confisca definitivo. Infatti solo la qualità di terzo interessato le consentirebbe di ricorrere a siffatto rimedio in funzione restitutoria. Ed è da considerarsi terzo interessato solo il terzo titolare dei beni che in quanto tale avrebbe dovto intervenire nel procedimento di cognizione in modo tale da potere ottenere /l'inefficace nei suoi confronti la confisca. Sono questi i presupposti che consentono al terzo nel caso di mancato coinvolgimento, quale soggetto che vanti un diritto reale sui beni oggetto di confisca, di proporre incidente di esecuzione. In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che rivendichi di aver acquistato in buona fede un bene oggetto di un provvedimento irrevocabile di confisca non è legittimato a proporre incidente di esecuzione, dovendo le sue pretese essere fatte valere esclusivamente dinnanzi al giudice civile (fattispecie nella quale il terzo aveva acquistato un immobile già confiscato, per errore non gravato da alcuna trascrizione immobiliare). (Sez. 6, Sentenza n. 38294 del 04/06/2003 Cc. Rv. 227133 - 01 Avendo la Corte di Appello evidenziato che mancava la legittimazione a proporre incidente di esecuzione , conseguentemente assumeva rilievo il diverso strumento civilistico che segue le ordinarie regole della opponibilità dell'atto di acquisto del diritto da parte dell'amministrazione che sia trascritto successivamente ad un atto di acquisto a titolo derivativo da parte di un terzo in buona fede, non azionabile con gli strumenti utilizzati non essendo in rilievo la J\1 hcva-neta vocatio in ius. La motivazione risponde in tal modo anche ai rilievi operati dal ricorrente quanto al regime di trascrizione Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Cosi deciso in Roma il 20 settembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarli