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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 26863/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15586/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 339/2017 depositata il 23/03/2017, R.G. n. 73/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 6638 del 2014, il Tribunale di Bari ha rigetta to il ricorso promosso daFrancesco Barone nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , presso la quale aveva svolto l’attività di agente di commercio, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di differenze per provvigioni maturate sui resi merci effettuatidai clienti per ritardo nella consegna o inidoneità all’uso della merce venduta,oltre al pagamento dell’indennità di fine rapporto per un importo pari ad euro 46.767,30 ai sensi dell’art. 1751 c.c.

2. La Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 339 del 2017 ha acco lto parzialmente l’appello proposto dal l’agente e , in riforma dell a sen tenza impugnata, ha condanna to la società al pagamento d ella somma di euro 9.389,54 atitolo di provvigioni sui resi merce a favore dell’odierno ricorrente.

In particolare, il quantumdebeatur è stato definito in base alle risultanze della CTU espletata nel precedente grado di giudizio e dal quale il giudice di secondo gradoha detratto , per compensazione, la somma di euro 3.000,00 in quanto giàcorrisposta all’agente dalla società a titolo di una tantum per la risoluzione del rapporto di lavoro.

2.1. Ha rigettato, invece, la Corte il secondo motivo di appello relativamente all’applicabilità nel caso de quodella disciplina di cui all’art. 1751 c.c. in materia di indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia che, secondo quanto asserito da parte appellante,avrebbe dovuto costituire normativa prevalente e più favorevolerispetto a quella inter partes, ovvero rispetto al Mandato di Agenzia sottoscritto dalle parti in data 3 gennaio 2007.

3. Propone ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA] , affidandolo a due motivi.

4. La società [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso assistito da memoria e formula, altresì, ricorso incidentale, affidatoa cinque motivi.

CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 1229 c.c. sotto il profilo dell’art. 360, comma 3, cod. proc. civ. per non averla Corte d’Appello dichiarato la nullità dell ’art. 14 del Mandato di Agenzia.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente , tale clausola sarebbe affetta da nullità in quanto escluderebbe qualsiasi responsabilità della preponentenelle ipotesi di restituzione di merce inidonea o giunta in ritardo ovvero nel caso in cui gli ordini accettati non siano stati evasi, traducendosi in una ipotesi di “autoassoluzione”.

1.1. Con il secondo motivodel ricorso principale si denuncia la viol azione o falsa applicazione dell’art. 1751 c.c.per avere i giudici di primo e di secondo grado ritenuto prevalente la clausola n. 22 del M andato di A genzia sottoscritto dalle parti rispetto alla disciplina legislativa, considerando la previsione pattizia di miglior favore per l’agente. 2.Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione o falsa applicazione delle norme contenute nell’art. 14 del “Mandato di agenzia” sottoscritto dalle parti in data 3 gennaio 2007. 2.1.Con il secondo motivo si allega la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 2697 cod. civ., per essere stato l’onere della prova posto a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo del Barone.

2.2. Con il terzo motivo si allega, sotto entrambi i profili,3 e 5 del l’art. 360, comma I, la violazione dell’art. 1832 cod. civ. e dell’art. 15 del “Mandato di Agenzia”, adducendosi l’omesso esame di un fatto decisivo. 2.3.Con il quarto motivo si censura la decisione impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 14 del contratto di agenzia perché avrebbe dovuto essere liquidata comunque una somma inferiore rispetto a quelle ritenuta. 2.4.Con il quinto motivo si denunzia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in considerazione dell’intervenuta condanna alla rifusione delle spese da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo della compensazione delle stesse.

3. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Va preliminarmente rilevato come le doglianze di p arte ricorrente si appuntino sulla mancata dichiarazione della nullità della clausola di cui all’art. 14 del “Mandato di agenzia” ai sensi dell’art. 1229 cod. civ., in quanto risolventesi in una sostanziale “autoassoluzione” da ogni responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, non vengano evasi gli ordini accettati oppure si costringa il compratore a restituire la merce non idonea o giunta in ritardo.

In realtà, secondo quanto la stessa parte ricorrente riporta nel proprio atto introduttivo e quanto, altresì, risulta in modo evidente dalla decisione impugnata, il Barone aveva invocato, in grado d’appello, la disposizione di cui all’art. 1341 cod. civ., allegando la vessatorietà della clausola contrattuale e non invece, come fa nel presente giudizio di legittimità, la disposizione normativa di cui all’art. 1229 cod. civ., facendo valerela nullità della stessa clausola.

La diversa prospettazione si traduce in un profilo di novità che non è consentito introdurre in sede di cassazione.

3.1. Occorre,poi , rilevare che la Corte territoriale, con attività ermeneutica effettuata ai sensi degli artt. 1362 ss. cod. civ., immune da vizi logici, ha escluso che la clausola n. 14 potesse qualificarsi come vessatoria ovvero limitativa della responsabilità del mandante, poiché una lettura sistematica dell’intera clausola contrattuale dimostrava, secondo la Corte, che la portata complessiva della disposizione pattizia rappresentasse una norma di favore per l’agente.

Giova evidenziare, al riguardo, che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); deve, inoltre sottolinearsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incerto ovvero là dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti (Cass. 12568 del 2021) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

3.2. Tali ultime considerazioni devono considerarsi valide anche in ordine al secondo motivo di ricorso,che censura la decisione impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1751 c.c. per avere i giudici di primo e di secondo grado ritenuto prevalente la clausola n. 22 del Mandato di Agenzia sottoscritto dalle parti rispetto alla disciplina legislativa, considerando la previsione pattizia di miglior favore per l’agente.

L’aver la Corte utilizzato i criteri ermeneutici nel rispetto delle disposizioni normative considerate e la mera contrapposizione di diversa prospettazione da parte ricorrente escludono l’ammissibilità del motivo. 4.Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

Occorre evidenziare, infatti, come la stessa formulazione della censura, incentrata su una asserita violazione di legge,in ordine all’interpretazione di una clausola contrattuale intercorsa fra le parti , escluda, ictu oculi, la ammissibilità della stessa.

4.1. Il secondo motivo è infondato.

Va rilevato, al riguardo, relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., che, per consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass.n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specienella quale correttamente la Corte ha valutato gli elementi posti a fondamento della domanda ed ha utilizzato la documentazione prodotta nel rispetto del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. 5.Il terzo motivo, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, tale da rendere estremamente difficoltosa l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla asserita mancata pronunzia sull’eccezione di decadenza avanzata dalla società, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti.

In realtà, hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

D’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto- forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).

Deve essere tenuta distinta l'ipotesiin cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art.112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass.21.12.2017 n. 30684).

In particolar modo, poi, deve reputarsi principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28072 del 2021) quello secondo cui la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., (non invocato, tuttavia, nel caso di specie) postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stata formulata l’originaria eccezionené, tampoco, si premura di allegarne stralci onde appare impossibile a questa Corte stabilirne il contenuto allo scopo di poter valutare, senza incorrere in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, il contenuto della stessa e la dedotta violazione interpretativa da parte della Corte d’appello con le conseguenze in termini di omessa pronuncia ad essa riconnesse. 6.Il quarto motivo è inammissibile.

La ricorrente incidentale sottopone a critica la concreta determinazione del quantum come accertato dalla Corte ma, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021).

7. Il quinto motivo è infondato.

È sufficiente rilevare come la Corte si sia attenuta al principio della soccombenza e non abbia in alcun modo addossato le spese alla parte totalmente vittoriosa, così adeguandosi alla previsione l egale nonché a consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass. n. 18036 del 2022).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, entrambi i ricorsi devono essere respinti.

La soccombenza reciproca induce all’integrale compensazione delle spese di lite.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15586/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 339/2017 depositata il 23/03/2017, R.G. n. 73/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 6638 del 2014, il Tribunale di Bari ha rigetta to il ricorso promosso daFrancesco Barone nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , presso la quale aveva svolto l’attività di agente di commercio, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di differenze per provvigioni maturate sui resi merci effettuatidai clienti per ritardo nella consegna o inidoneità all’uso della merce venduta,oltre al pagamento dell’indennità di fine rapporto per un importo pari ad euro 46.767,30 ai sensi dell’art. 1751 c.c. 2. La Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 339 del 2017 ha acco lto parzialmente l’appello proposto dal l’agente e , in riforma dell a sen tenza impugnata, ha condanna to la società al pagamento d ella somma di euro 9.389,54 atitolo di provvigioni sui resi merce a favore dell’odierno ricorrente. In particolare, il quantumdebeatur è stato definito in base alle risultanze della CTU espletata nel precedente grado di giudizio e dal quale il giudice di secondo gradoha detratto , per compensazione, la somma di euro 3.000,00 in quanto giàcorrisposta all’agente dalla società a titolo di una tantum per la risoluzione del rapporto di lavoro. 2.1. Ha rigettato, invece, la Corte il secondo motivo di appello relativamente all’applicabilità nel caso de quodella disciplina di cui all’art. 1751 c.c. in materia di indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia che, secondo quanto asserito da parte appellante,avrebbe dovuto costituire normativa prevalente e più favorevolerispetto a quella inter partes, ovvero rispetto al Mandato di Agenzia sottoscritto dalle parti in data 3 gennaio 2007. 3. Propone ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA] , affidandolo a due motivi. 4. La società [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso assistito da memoria e formula, altresì, ricorso incidentale, affidatoa cinque motivi. CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 1229 c.c. sotto il profilo dell’art. 360, comma 3, cod. proc. civ. per non averla Corte d’Appello dichiarato la nullità dell ’art. 14 del Mandato di Agenzia. Secondo la prospettazione di parte ricorrente , tale clausola sarebbe affetta da nullità in quanto escluderebbe qualsiasi responsabilità della preponentenelle ipotesi di restituzione di merce inidonea o giunta in ritardo ovvero nel caso in cui gli ordini accettati non siano stati evasi, traducendosi in una ipotesi di “autoassoluzione”. 1.1. Con il secondo motivodel ricorso principale si denuncia la viol azione o falsa applicazione dell’art. 1751 c.c.per avere i giudici di primo e di secondo grado ritenuto prevalente la clausola n. 22 del M andato di A genzia sottoscritto dalle parti rispetto alla disciplina legislativa, considerando la previsione pattizia di miglior favore per l’agente. 2.Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione o falsa applicazione delle norme contenute nell’art. 14 del “Mandato di agenzia” sottoscritto dalle parti in data 3 gennaio 2007. 2.1.Con il secondo motivo si allega la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 2697 cod. civ., per essere stato l’onere della prova posto a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo del Barone. 2.2. Con il terzo motivo si allega, sotto entrambi i profili,3 e 5 del l’art. 360, comma I, la violazione dell’art. 1832 cod. civ. e dell’art. 15 del “Mandato di Agenzia”, adducendosi l’omesso esame di un fatto decisivo. 2.3.Con il quarto motivo si censura la decisione impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 14 del contratto di agenzia perché avrebbe dovuto essere liquidata comunque una somma inferiore rispetto a quelle ritenuta. 2.4.Con il quinto motivo si denunzia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in considerazione dell’intervenuta condanna alla rifusione delle spese da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo della compensazione delle stesse. 3. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Va preliminarmente rilevato come le doglianze di p arte ricorrente si appuntino sulla mancata dichiarazione della nullità della clausola di cui all’art. 14 del “Mandato di agenzia” ai sensi dell’art. 1229 cod. civ., in quanto risolventesi in una sostanziale “autoassoluzione” da ogni responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, non vengano evasi gli ordini accettati oppure si costringa il compratore a restituire la merce non idonea o giunta in ritardo. In realtà, secondo quanto la stessa parte ricorrente riporta nel proprio atto introduttivo e quanto, altresì, risulta in modo evidente dalla decisione impugnata, il Barone aveva invocato, in grado d’appello, la disposizione di cui all’art. 1341 cod. civ., allegando la vessatorietà della clausola contrattuale e non invece, come fa nel presente giudizio di legittimità, la disposizione normativa di cui all’art. 1229 cod. civ., facendo valerela nullità della stessa clausola. La diversa prospettazione si traduce in un profilo di novità che non è consentito introdurre in sede di cassazione. 3.1. Occorre,poi , rilevare che la Corte territoriale, con attività ermeneutica effettuata ai sensi degli artt. 1362 ss. cod. civ., immune da vizi logici, ha escluso che la clausola n. 14 potesse qualificarsi come vessatoria ovvero limitativa della responsabilità del mandante, poiché una lettura sistematica dell’intera clausola contrattuale dimostrava, secondo la Corte, che la portata complessiva della disposizione pattizia rappresentasse una norma di favore per l’agente. Giova evidenziare, al riguardo, che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); deve, inoltre sottolinearsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incerto ovvero là dove risulti incoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti (Cass. 12568 del 2021) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. 3.2. Tali ultime considerazioni devono considerarsi valide anche in ordine al secondo motivo di ricorso,che censura la decisione impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1751 c.c. per avere i giudici di primo e di secondo grado ritenuto prevalente la clausola n. 22 del Mandato di Agenzia sottoscritto dalle parti rispetto alla disciplina legislativa, considerando la previsione pattizia di miglior favore per l’agente. L’aver la Corte utilizzato i criteri ermeneutici nel rispetto delle disposizioni normative considerate e la mera contrapposizione di diversa prospettazione da parte ricorrente escludono l’ammissibilità del motivo. 4.Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Occorre evidenziare, infatti, come la stessa formulazione della censura, incentrata su una asserita violazione di legge,in ordine all’interpretazione di una clausola contrattuale intercorsa fra le parti , escluda, ictu oculi, la ammissibilità della stessa. 4.1. Il secondo motivo è infondato. Va rilevato, al riguardo, relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., che, per consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass.n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specienella quale correttamente la Corte ha valutato gli elementi posti a fondamento della domanda ed ha utilizzato la documentazione prodotta nel rispetto del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. 5.Il terzo motivo, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, tale da rendere estremamente difficoltosa l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contesta l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla asserita mancata pronunzia sull’eccezione di decadenza avanzata dalla società, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti. In realtà, hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurlinel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. D’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto- forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018). Deve essere tenuta distinta l'ipotesiin cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art.112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass.21.12.2017 n. 30684). In particolar modo, poi, deve reputarsi principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28072 del 2021) quello secondo cui la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., (non invocato, tuttavia, nel caso di specie) postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Parte ricorrente non indica in alcun modo come fosse stata formulata l’originaria eccezionené, tampoco, si premura di allegarne stralci onde appare impossibile a questa Corte stabilirne il contenuto allo scopo di poter valutare, senza incorrere in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, il contenuto della stessa e la dedotta violazione interpretativa da parte della Corte d’appello con le conseguenze in termini di omessa pronuncia ad essa riconnesse. 6.Il quarto motivo è inammissibile. La ricorrente incidentale sottopone a critica la concreta determinazione del quantum come accertato dalla Corte ma, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021). 7. Il quinto motivo è infondato. È sufficiente rilevare come la Corte si sia attenuta al principio della soccombenza e non abbia in alcun modo addossato le spese alla parte totalmente vittoriosa, così adeguandosi alla previsione l egale nonché a consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass. n. 18036 del 2022). Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, entrambi i ricorsi devono essere respinti. La soccombenza reciproca induce all’integrale compensazione delle spese di lite. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale. Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente p
Sentenza Cassazione n. 26863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris