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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 25293/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11614-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 6513/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/10/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6513 il Consiglio di Stato, adito dai Ministero per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'[OSCURATO:PERSONA] che aveva giudicato in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], agente scelto di [OSCURATO:PERSONA], durante un'operazione di tutela dell'ordine pubblico, riteneva irricevibile il ricorso di primo grado in ragione della mancata tempestiva impugnazione dell'atto del 24 giugno 2013, con il quale era stato comunicato dall'Amministrazione dell'Interno al richiedente che non si sarebbe proceduto a liquidare nulla in suo favore a titolo di risarcimento dei danni.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] denunciando eccesso di potere giurisdizionale.

Ric. 2021 n. 11614 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -2-

3. Il difensore del ricorrente, con memoria, ha rappresentato che la Sez.

IV del Consiglio di Stato, con sentenza 13/12/21 n. 8306, depositata in atti, aveva accolto la parte rescindente del parallelo ricorso per revocazione n. 4018/21 di R.G. proposto dal ricorrente, declinando tuttavia, in fase rescissoria, la giurisdizione a favore del G.O. in accoglimento del primo motivo del ricorso in appello proposto in quella sede dal Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va rilevato preliminarmente che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento del ricorso per revocazione, contemporaneamente pendente ex art. 398 cod. proc. civ. avverso la stessa sentenza, determina la sopravvenuta carenza di interesse nel presente giudizio e ciò a prescindere dalla circostanza che in esito della revocazione la sentenza possa essere a sua volta impugnata per cassazione (cfr. Cass.

SS.UU. 28/4/2017 n. 10553; Cass. Sez.

III Civ. 02/04/2021 n. 9201: "La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - Ric. 2021 n. 11614 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -3- che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto)". 2.Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate. 4.Trattandosi, poi, di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sezioni Unite, sentenza 14 dicembre 2020, n. 28383, e sentenza 10 febbraio 2017, n. 3542).

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11614-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 6513/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6513 il Consiglio di Stato, adito dai Ministero per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'[OSCURATO:PERSONA] che aveva giudicato in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], agente scelto di [OSCURATO:PERSONA], durante un'operazione di tutela dell'ordine pubblico, riteneva irricevibile il ricorso di primo grado in ragione della mancata tempestiva impugnazione dell'atto del 24 giugno 2013, con il quale era stato comunicato dall'Amministrazione dell'Interno al richiedente che non si sarebbe proceduto a liquidare nulla in suo favore a titolo di risarcimento dei danni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] denunciando eccesso di potere giurisdizionale. Ric. 2021 n. 11614 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- 3. Il difensore del ricorrente, con memoria, ha rappresentato che la Sez. IV del Consiglio di Stato, con sentenza 13/12/21 n. 8306, depositata in atti, aveva accolto la parte rescindente del parallelo ricorso per revocazione n. 4018/21 di R.G. proposto dal ricorrente, declinando tuttavia, in fase rescissoria, la giurisdizione a favore del G.O. in accoglimento del primo motivo del ricorso in appello proposto in quella sede dal Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va rilevato preliminarmente che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accoglimento del ricorso per revocazione, contemporaneamente pendente ex art. 398 cod. proc. civ. avverso la stessa sentenza, determina la sopravvenuta carenza di interesse nel presente giudizio e ciò a prescindere dalla circostanza che in esito della revocazione la sentenza possa essere a sua volta impugnata per cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 28/4/2017 n. 10553; Cass. Sez. III Civ. 02/04/2021 n. 9201: "La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - Ric. 2021 n. 11614 sez. SU - ud. 12-04-2022 -3- che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto)". 2.Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate. 4.Trattandosi, poi, di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sezioni Unite, sentenza 14 dicembre 2020, n. 28383, e sentenza 10 febbraio 2017, n. 3542). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni
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