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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 00220/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza in data 18 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, la rideterminazione della pena inflitta con le sentenze indicate ai numeri 4 e 5 del cumulo ("... in relazione ai reati ex art.73 e 74 del T.U.D.P.R.N.309/90 ...") in ragione della pronuncia n. 40/2019 della Corte costituzionale; inoltre, veniva rappresentato che "... le aggravanti inflitte sono non conformi alle norme relativamente ai reati inerenti la legge sugli stupefacenti ..." e che "deve applicarsi alla pena ... la disciplina della continuazione dei reati ex art. 671 cpp con ulteriore riduzione della pena complessiva".

L'istanza inoltre sosteneva che "Quindi anche la condanna alla pena perpetua deve essere inclusa in tale reato permanente e essere modificata in pena a termine come stabilito dall'art. 78 del codice penale".

Con decreto depositato in data 23 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari "rilevato che l'oggetto della presente istanza sebbene diversamente formulato è sostanzialmente omogeneo a quello formulato in data 30/10/2020 e deciso, all'esito di udienza camerale il 5/3/2021" dichiarava l'inammissibilità dell'istanza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto impugnato.

Viene denunciato il difetto di motivazione della decisione, in quanto con la precedente istanza non era stata richiesta la rideterminazione della pena inflitta in applicazione della pronuncia n. 40/2019 della Corte costituzionale.

Viene inoltre denunciata la violazione della legge penale, in quanto la pronuncia di condanna all'ergastolo è suscettibile di rideterminazione ai sensi dell'art. 78 cod. pen. ove "inclusa in tale reato permanente".

Si aggiunge che "L'applicazione della continuazione dei reati è quindi obbligatoria ... nel caso di reati correlati alla sua appartenenza associativa ex art.416 bis de/codice penale".

Il difensore ha depositato memoria di motivi aggiunti, con cui viene ribadito quanto già sostenuto col ricorso, aggiungendo la considerazione della illegittimità della pena dell'ergastolo e la necessità, di conseguenza, della rideterminazione della pena inflitta al ricorrente.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, del decreto impugnato.4.

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate, e va pronunciato annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.

Innanzitutto, si deve rilevare che, in questa sede, va esaminata la legittimità, o meno, della declaratoria di inammissibilità dell'istanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione, e non è consentito, come invece chiede la difesa, esaminare la fondatezza in diritto dell'istanza proposta dalla parte.

La declaratoria di inammissibilità della richiesta presentata al giudice dell'esecuzione è stata motivata in ragione del contenuto della stessa, ritenuto reiterativo di altra precedente istanza già esaminata.

Peraltro, come rilevato dal ricorrente, l'istanza già decisa, con ordinanza in data 5 marzo 2021, aveva avuto ad oggetto la rideterminazione della pena dell'ergastolo, inflitta con sentenza pronunciata, in data 18 dicembre 2009, dalla Corte di assise di appello di Bari, nella pena di anni trenta di reclusione.

Dunque, l'istanza datata 18 marzo 2021 ha diverso oggetto, in quanto è relativa alla rideterminazione delle pene inflitte con due condanne pronunciate per violazione della legge sugli stupefacenti, sia in ragione della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, sia per la illegalità dell'applicazione delle aggravanti sia per il riconoscimento della continuazione fra i reati ascritti.

E' pur vero che l'istante ha dedotto che, in accoglimento delle richieste formulate, si sarebbe dovuto rideterminare la pena perpetua inflitta in pena temporanea, come già aveva chiesto con l'istanza decisa con ordinanza in data 5 marzo 2021, ma la nuova istanza non è reiterativa della precedente in quanto diverso è l'oggetto giuridico e le ragioni poste a sostegno della stessa.

Si deve aggiungere che il codice processuale consente la declaratoria di inammissibilità della richiesta senza la previa instaurazione del contraddittorio solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge" ovvero nel caso di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".

Alla Corte di cassazione, adita dalla parte, è precluso, ove riconosca che l'istanza, dichiarata inammissibile, non costituisce mera riproposizione di altra già esaminata, esaminare se l'istanza sia, o meno, manifestamente infondata, essendo necessario, nel caso, in esame, un esame del merito.

Va dunque pronunciato annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Bari.

Così deciso il 12 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza in data 18 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, la rideterminazione della pena inflitta con le sentenze indicate ai numeri 4 e 5 del cumulo ("... in relazione ai reati ex art.73 e 74 del T.U.D.P.R.N.309/90 ...") in ragione della pronuncia n. 40/2019 della Corte costituzionale; inoltre, veniva rappresentato che "... le aggravanti inflitte sono non conformi alle norme relativamente ai reati inerenti la legge sugli stupefacenti ..." e che "deve applicarsi alla pena ... la disciplina della continuazione dei reati ex art. 671 cpp con ulteriore riduzione della pena complessiva". L'istanza inoltre sosteneva che "Quindi anche la condanna alla pena perpetua deve essere inclusa in tale reato permanente e essere modificata in pena a termine come stabilito dall'art. 78 del codice penale". Con decreto depositato in data 23 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari "rilevato che l'oggetto della presente istanza sebbene diversamente formulato è sostanzialmente omogeneo a quello formulato in data 30/10/2020 e deciso, all'esito di udienza camerale il 5/3/2021" dichiarava l'inammissibilità dell'istanza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Viene denunciato il difetto di motivazione della decisione, in quanto con la precedente istanza non era stata richiesta la rideterminazione della pena inflitta in applicazione della pronuncia n. 40/2019 della Corte costituzionale. Viene inoltre denunciata la violazione della legge penale, in quanto la pronuncia di condanna all'ergastolo è suscettibile di rideterminazione ai sensi dell'art. 78 cod. pen. ove "inclusa in tale reato permanente". Si aggiunge che "L'applicazione della continuazione dei reati è quindi obbligatoria ... nel caso di reati correlati alla sua appartenenza associativa ex art.416 bis de/codice penale". Il difensore ha depositato memoria di motivi aggiunti, con cui viene ribadito quanto già sostenuto col ricorso, aggiungendo la considerazione della illegittimità della pena dell'ergastolo e la necessità, di conseguenza, della rideterminazione della pena inflitta al ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, del decreto impugnato.4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate, e va pronunciato annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato. Innanzitutto, si deve rilevare che, in questa sede, va esaminata la legittimità, o meno, della declaratoria di inammissibilità dell'istanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione, e non è consentito, come invece chiede la difesa, esaminare la fondatezza in diritto dell'istanza proposta dalla parte. La declaratoria di inammissibilità della richiesta presentata al giudice dell'esecuzione è stata motivata in ragione del contenuto della stessa, ritenuto reiterativo di altra precedente istanza già esaminata. Peraltro, come rilevato dal ricorrente, l'istanza già decisa, con ordinanza in data 5 marzo 2021, aveva avuto ad oggetto la rideterminazione della pena dell'ergastolo, inflitta con sentenza pronunciata, in data 18 dicembre 2009, dalla Corte di assise di appello di Bari, nella pena di anni trenta di reclusione. Dunque, l'istanza datata 18 marzo 2021 ha diverso oggetto, in quanto è relativa alla rideterminazione delle pene inflitte con due condanne pronunciate per violazione della legge sugli stupefacenti, sia in ragione della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, sia per la illegalità dell'applicazione delle aggravanti sia per il riconoscimento della continuazione fra i reati ascritti. E' pur vero che l'istante ha dedotto che, in accoglimento delle richieste formulate, si sarebbe dovuto rideterminare la pena perpetua inflitta in pena temporanea, come già aveva chiesto con l'istanza decisa con ordinanza in data 5 marzo 2021, ma la nuova istanza non è reiterativa della precedente in quanto diverso è l'oggetto giuridico e le ragioni poste a sostegno della stessa. Si deve aggiungere che il codice processuale consente la declaratoria di inammissibilità della richiesta senza la previa instaurazione del contraddittorio solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge" ovvero nel caso di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi". Alla Corte di cassazione, adita dalla parte, è precluso, ove riconosca che l'istanza, dichiarata inammissibile, non costituisce mera riproposizione di altra già esaminata, esaminare se l'istanza sia, o meno, manifestamente infondata, essendo necessario, nel caso, in esame, un esame del merito. Va dunque pronunciato annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Bari. Così deciso il 12 novembre 202
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