Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 1977

Cassazione n. 43734/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1977 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 26/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Messina in data 17/06/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 comma primo e terzo n. 1) cod. pen., quanto al capo A) del capo di imputazione e di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 2 cod. pen., quanto al capo B) del capo di imputazione.

Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze generiche, è manifestamente infondato perché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza), non essendo peraltro emersi elementi utili al positivo apprezzamento per la concessione e attesa la non scarsa esiguità del profitto. rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1977 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 26/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Messina in data 17/06/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 comma primo e terzo n. 1) cod. pen., quanto al capo A) del capo di imputazione e di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 2 cod. pen., quanto al capo B) del capo di imputazione. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze generiche, è manifestamente infondato perché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza), non essendo peraltro emersi elementi utili al positivo apprezzamento per la concessione e attesa la non scarsa esiguità del profitto. rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43734/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris