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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 32033/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; W' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 22 d.lgs. n. 286 del 1998, e deduce due motivi di ricorso; ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, poiché prospettante enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725), con la puntualizzazione che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi «la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma» (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876; Sez. 5 n. 10941 del 26/01/2021, Orabona, Rv. 24917); rilevato che la Corte territoriale si è attenuto a tali principi, laddove ha escluso la possibilità di sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria (p. 3) facendo espresso riferimento alla «scarsa affidabilità personale dell'imputato suggerita da una valutazione complessiva dei suoi precedenti penali»; rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte di appello ha ritenuto - con motivazione anche in questo caso adeguata e logica - che i precedenti penali, a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione emergenti dagli atti ovvero evidenziati dalla difesa, fossero ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che, detto motivo di impugnazione è comunque generico, versato in fatto e tendente a una, non consentita, rivalutazione da parte della Corte di legittimità della valutazione svolta sul punto nella doppia conforme di merito, costituendo, in sostanza, la ripetizione della questione già posta con l'atto di appello e che è stata disattesa dalla Corte territoriale con la richiamata motivazione;rammentato, da ultimo, che è principio assolutamente costante quello secondo il quale, al fine della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso, rimanendo disattesi gli altri elementi (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA]. 229768); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; W' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 22 d.lgs. n. 286 del 1998, e deduce due motivi di ricorso; ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, poiché prospettante enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725), con la puntualizzazione che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi «la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma» (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876; Sez. 5 n. 10941 del 26/01/2021, Orabona, Rv. 24917); rilevato che la Corte territoriale si è attenuto a tali principi, laddove ha escluso la possibilità di sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria (p. 3) facendo espresso riferimento alla «scarsa affidabilità personale dell'imputato suggerita da una valutazione complessiva dei suoi precedenti penali»; rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte di appello ha ritenuto - con motivazione anche in questo caso adeguata e logica - che i precedenti penali, a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione emergenti dagli atti ovvero evidenziati dalla difesa, fossero ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che, detto motivo di impugnazione è comunque generico, versato in fatto e tendente a una, non consentita, rivalutazione da parte della Corte di legittimità della valutazione svolta sul punto nella doppia conforme di merito, costituendo, in sostanza, la ripetizione della questione già posta con l'atto di appello e che è stata disattesa dalla Corte territoriale con la richiamata motivazione;rammentato, da ultimo, che è principio assolutamente costante quello secondo il quale, al fine della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso, rimanendo disattesi gli altri elementi (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA]. 229768); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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