CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile I ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 9 luglio 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Varese del 20 dicembre 2017 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. allo stesso contestati ad anni 3 di reclusione ed C 1800,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cessazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Contestabile, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e motivazione contraddittoria quanto alle risultanze processuali stante il mancato sequestro della merce contraffatta in relazione ai capi di imputazione nn. 1, 2 e 3 stante la valorizzazione dei soli dati intercettivi privi di decisività; - violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e motivazione contraddittoria quanto alle risultanze processuali stante il mancato sequestro della merce contraffatta in relazione ai capi di imputazione nn. 5 sexies e 5 octies in quanto non era emerso se all'esito dei sequestri nel capannone e presso l'abitazione tutti i capi di abbigliamento erano stati sottoposti a consulenza; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla omessa declaratoria di prescrizione in assenza di regolare contestazione della recidiva - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi proposti appaiono reiterativi di doglianze già dedotte nelle fasi di merito ed adeguatamente valutate nonché manifestamente infondate ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Il primo motivo ripropone una lettura alternativa di conversazioni intercettate non deducibile nel giudizio di legittimità; al proposito infatti va rammentato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 , n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01). E nel caso di specie non sussiste alcuna manifesta illogicità od irragionevolezza nelle valutazioni dei giudici di merito che sulla base di una precisa interpretazione del contenuto di diverse captazioni hanno individuato la dedizione del ricorrente ad attività di commercio e ricezione di prodotti con segni contraffatti, circostanza poi integralmente confermata dai successivi sequestri. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e reiterativo posto che l'affermazione di responsabilità viene fondata dalla corte su dati oggettivi quali i sequestri degli oggetti e sull'audizione dei testi sentiti in dibattimento che confermavano la natura della contraffazione senza che a fronte di sequestri per numerosi capi sia necessario procedere ad accertamenti individualizzati anche in relazione all'assenza di qualsiasi documentazione attestante la lecita provenienza di quei capi di abbigliamento. 2.2 II terzo motivo è manifestamente infondato poiché a fronte di una imputazione per diversi reati correttamente il pubblico ministero procedente contestava I,a recidiva in calce alla descrizione dei fatti con indicazione valida per tutti i capi. Con più pronunce questa Corte di cassazione ha già affermato che la recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse, salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse (Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, Rv. 281456 - 01). Infine la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata,.specie in relazione alie cflminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i prcfili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 14 marzo 2023 ([OSCURATO:PERSONA]. tace?) tu RESIDENTE ni Diotallevi [OSCURATO:PERSONA] IL O 7 G I