CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, in data 22 novembre 2021, aveva integralmente confermato la pronuncia emessa in data 24 settembre 2019, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vercelli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt.336, 582-585 e 635 cod. pen. La Sesta Sezione Penale di questa Corte, in accoglimento del ricorso dell'imputata, aveva annullato questa condanna, limitatamente al delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. I giudici di appello avevano, infatti, rigettato la richiesta di riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. pen., contenuta nell'atto di gravame, sul presupposto che anche la valutazione più benevola della questione non avrebbe potuto che concludersi con un giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva qualificata, contestata e ritenuta. La Sesta Sezione aveva chiarito come il secondo comma della disposizione incriminatrice non integrasse una circostanza attenuante, ma un'autonoma fattispecie di reato, meno gravemente sanzionata di quella di cui al primo comma; non sarebbe stato pertanto possibile alcun giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. proc. pen. Per colmare questa lacuna motivazionale su un punto dotato del requisito della decisività, anche per la complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, era stato disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte subalpina. Con la sentenza qui impugnata, la medesima Corte di appello, quale giudice del rinvio, ha nuovamente confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], affermando che la violenza e le minacce dell'imputata, cletenuta nella Casa circondariale di Vercelli, contro un'agente di Polizia penitenziaria, non erano dirette a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto proprio dell'ufficio, rientrandosi al contrario nell'ipotesi di cui all'art. 336, primo comma, cod. pen. 2. Avverso quest'ultimo provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione la suddetta imputata, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo di ricorso, che qui si riassume, nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, la difesa lamenta, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 336, primo comma, cod. peri.) e del vizio di motivazione, che la Corte di appello abbia impropriamente sovrapposto, nella valutazione delle prove e nella ricostruzione in iure della vicenda, lo specifico atto che l'imputata intendeva far compiere al pubblico ufficiale e la distinta spinta ad agire delittuosamente sottesa alla condotta di violenza e minaccia. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni di seguito illustrati. 1. Occorre, in primo luogo, individuare lo specifico atto che [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di imporre all'agente di Polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA] con violenza e minaccia. 1.1. La Corte subalpina ha puntualmente ricostruito, in punto di fatto, l'intera vicenda, ripercorrendone le specifiche emergenze istruttorie: le prime 2 fr intemperanze mattutine di [OSCURATO:PERSONA], c::ome annotato dal sovrintendente Pacillo, erano dovute al fatto che la detenuta «pretendeva ulteriore terapia oltre quella già assunta» (circostanza segnalata anche da altre relazioni di polizia giudiziaria); le due relazioni depositate dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], pur divergenti in alcuni passaggi marginali, attestano che l'imputata richiedeva con insistenza e modi inappropriati - poi deflagrati nel danneggiamento di arredi e suppellettili e nell'aggressione fisica - un nuovo intervento medico, nonostante il sanitario l'avesse visitata appena un quarto d'ora prima; la sovrintendente Botta, intervenuta appena allertata da una collega e giunta nella cella quando ancora [OSCURATO:PERSONA] era bloccata da alcune codetenute e da personale della Polizia penitenziaria, chiese spiegazioni dell'accaduto e la ricorrente, «con molta strafottenza riferiva testuali parole: "Io voglio altra terapia, questa che mi date non mi basta"»; dalla relazione medica successiva ai fatti emerge che «l'utente in oggetto riferiva all'agente di essere "in crisi" e voler assumere uno psicofarmaco nonostante la somministrazione alle ore 9:10 circa del farmaco Alcover (come da indicazione medico Ser.D.). Si sottolinea che in tale occasione l'utente in oggetto non ha riferito alcun tipo di problematica. Dopo la chiamata arrivo nella sezione femminile, la paziente in apparente stato di agitazione chiede nuovamente di assumere psicofarmaci senza specificare sintomatologia, buone condizioni generali. Si ribadisce all'utente in oggetto che la terapia da seguire è, al momento, quella indicata dal Ser.D.». 1.2. Secondo i giudici di appello, l'azione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi stata diretta a ottenere altri medicinali oltre quelli già ritualmente somministratile; una nuova visita medica, dopo quella effettuata un quarto d'ora prima dei fatti per cui si procede, avrebbe costituito per la ricorrente, al più, solo un mezzo, non l'unico possibile e non l'unico adoperato, per ottenere indebitamente altri farmaci. Pur se in termini non espliciti (in motivazione, impropriamente, si parla solo di interesse), è dunque così chiaramente indicato che l'atto al quale erano telelogicamente orientate la violenza e la minaccia sarebbe la consegna di ulteriori sedativi, a prescindere dalla prescrizione medica. 2. L'apparato argomentativo della decisione impugnata evidenzia un indebito appiattimento della specifica finalità della detenuta sul movente che ha determinato la sua condotta. L'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 336 cod. pen., in forma di dolo specifico, consiste nella specifica finalità di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto determinato, proprio o contrario ai doveri di ufficio; questo atto, compiutamente individuato, costituisce il diretto obiettivo dell'azione delittuosa. La motivazione ad agire, il cosiddetto movente, è affatto estranea alla nozione di dolo, seppure possa contribuire ad evidenziarlo probatoriamente (cfr. Sez. 5, n.2675 del 18/10/2021, dep. 2022, V., Rv. 282772), e può definirsi come l'interesse che spinge l'agente a commettere il reato. Nel caso di specie, dunque, il coefficiente psichico rilevante ex art. 42 cod. pen. a monte della aggressione fisica e delle frasi minatorie nei confronti dell'agente di Polizia penitenziaria, secondo quanto emerso ex actis, deve individuarsi nella finalità di costringere il pubblico ufficiale a un atto del proprio ufficio: chiamare il medico penitenziario, unico soggetto compei:ente ad aumentare la posologia del farmaco. Più in generale - oltre a tale scopo immediato, che ne è ricompreso - vi è l'indubbia motivazione in capo all'imputata di avere un surplus di psicofarmaci rispetto a quanto già prescrittole. Tuttavia, questo obiettivo ultimo non è tale da assorbire completamente lo scopo immediato che la detenuta si prefiggeva, nella consapevolezza che solo un nuovo intervento del personale sanitario sarebbe stato in grado di farle somministrare farmaci, previa integrazione della precedente prescrizione. Ed è proprio tale intervento che è espressamente richiesto, con violenza e minaccia, all'agente Notaro, manifestamente incompetente - anche agli occhi della ristretta - a provvedervi in proprio e ad assicurarle così il bene della vita perseguito. L'atto a cui si è cercato di coartare il pubblico ufficiale - scopo dell'azione delittuosa - è dunque l'inoltro senza ritardo a chi di competenza della richiesta di una nuova visita medica; questo atto rientra, con ogni evidenza tra quelli propri dell'ufficio, nel rispetto delle competenze sanitarie e della stessa tutela della salute della detenuta. Risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 336, secondo comma, cod. pen. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, previa riqualificazione del fatto come di violenza e minaccia dirette a costringere un pubblico ufficiale a un atto del proprio ufficio, con rinvio per nuovo giudizio, per quanto attiene il trattamento sanzionatorio e ogni conseguente statuizione. P.Q.M. Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 336 comma 2 cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine