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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29833/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sut R.G.N. 9076/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., avente ad oggetto il giudizio di bilanciamento, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sut R.G.N. 9076/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., avente ad oggetto il giudizio di bilanciamento, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il