Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 37711/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], diretto a far valere innanzi a questa Corte l'intervenuta remissione di querela, è documentato, fondato e merita accoglimento, con conseguente pronuncia della sentenza di annullamento del provvedimento impugnato.

Infatti, a condizione della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, la remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, come nel presente caso, determina l'estinzione del reato e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, per costante giurisprudenza.

2. Il difensore ha puntualmente fornito dimostrazione delle sopraindicate premesse fattuali, consentendo a questa Corte di deliberare, nei termini indicati nel dispositivo, vale a dire con annullamento senza rinvio della impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela, con revoca delle statuizioni civili della sentenza e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come previsto per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.

Revoca le statuizioni civili della sentenza.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e oz„

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], diretto a far valere innanzi a questa Corte l'intervenuta remissione di querela, è documentato, fondato e merita accoglimento, con conseguente pronuncia della sentenza di annullamento del provvedimento impugnato. Infatti, a condizione della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, la remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, come nel presente caso, determina l'estinzione del reato e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, per costante giurisprudenza. 2. Il difensore ha puntualmente fornito dimostrazione delle sopraindicate premesse fattuali, consentendo a questa Corte di deliberare, nei termini indicati nel dispositivo, vale a dire con annullamento senza rinvio della impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela, con revoca delle statuizioni civili della sentenza e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come previsto per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Revoca le statuizioni civili della sentenza. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e oz„
Sentenza Cassazione n. 37711/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris