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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 31665/2026

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posto da: RIDI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Viterbo; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] all'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. senza discussione orale, non richiesta da alcuna delle parti; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso; letti i motivi aggiunti con i quali il difensore di 3RIDI [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] dei Foro di Viterbo, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.• [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, con l'ordinanza del 5 febbraio 2026 in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 16 agosto 2025, che aveva respinto la richiesta, ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lo vede indagato quale "partecipe" di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, per lo più del tipo cocaina, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 50) — nello specifico gli si contesta di avere partecipato a un traffico di sostanze stupefacenti sul territorio nazionale, svolgendo il ruolo di "autista" per le consegne di droga nel Comune di Roma e successivamente ruolo di "pusher" nei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] (VT) e Roma — nonché di svariati reati fine: artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990" n. 309 (capi 7, 18, 24, 25, 30, 34); 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, e 80, comma 1 lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 36, 37, 43, 45, 46, 47).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico articolato motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge e segnatamente violazione del divieto del ne bis in idem con riferimento al delitto associativo di cui al capo 50) della rubrica accusatoria nonché contestualmente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza e alla attualità delle esigenze cautelari.

Evidenzia, in particolare, l'assenza assoluta e attuale di esigenze cautelari perché in data 17 febbraio 2025 nell'ambito di altro procedimento penale (n. 35212/2020 R.G.N.R.) era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di arresti domiciliari nei • confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato da luglio 2020 con condotta permanente.

Sostiene che si tratta del medesimo contesto associativo contemplato nella richiesta del pubblico ministero, accolta con l'ordinanza impugnata; di talché, considerato il legame tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della custodia cautelare configura un ne bis in idem cautelare che si estende anche al ricorrente.

Si duole, inoltre, della mancanza del requisito della attualità delle esigenze cautelari in quanto i fatti reato erano cessati del tutto a partire dal mese di 2agosto 2024 e quindi erano trascorsi quasi due anni dagli ultimi episodi contestati.

3. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Viterbo, ha depositato motivi aggiunti con i quali ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso è manifestamente infondato sotto tutti i profili.

2. Il primo profilo di doglianza, relativo alla violazione del divieto del ne bis in idem con riferimento al delitto associativo di cui al capo 50) della rubrica accusatoria, è manifestamente infondato in quanto, nell'ambito del procedimento penale n. 35212/2020 R.G.N.R., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il pubblico ministero non ha formulato richiesta di applicazione di misura cautelare.

Né può rilevare la richiesta di applicazione di misure cautelari ivi formulata nei confronti di altri indagati, parimenti attinti da ordinanza di custodia cautelare nell'odierno procedimento, trattandosi di posizioni diverse e non essendo stata in alcun modo documentata - e neppure affermata - dal ricorrente la sua posizione di indagato del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel primo procedimento.

3. Quanto al profilo della mancanza di attualità delle esigenze cautelari, il motivo non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata, che ha osservato che le condotte sono contestate fino al mese di settembre 2024, che l'informativa conclusiva è stata depositata nel mese di gennaio 2025 e che il pubblico ministero ha presentato la richiesta di misura cautelare nel mese successivo, di talché le condotte non possono ritenersi risalenti nel tempo.

Con conseguente operatività, con riguardo al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 33-quater, cod. proc. pen., non essendo stati acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari e che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono esser soddisfatte con altre misure meno afflittive.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma o dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativannente, in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.MCf)71-1 041 Dbi2091TATO FUNZIONA, Dott.ssa I 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: RIDI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Viterbo; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] all'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. senza discussione orale, non richiesta da alcuna delle parti; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso; letti i motivi aggiunti con i quali il difensore di 3RIDI [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] dei Foro di Viterbo, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.• [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, con l'ordinanza del 5 febbraio 2026 in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 16 agosto 2025, che aveva respinto la richiesta, ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lo vede indagato quale "partecipe" di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, per lo più del tipo cocaina, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 50) — nello specifico gli si contesta di avere partecipato a un traffico di sostanze stupefacenti sul territorio nazionale, svolgendo il ruolo di "autista" per le consegne di droga nel Comune di Roma e successivamente ruolo di "pusher" nei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] (VT) e Roma — nonché di svariati reati fine: artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990" n. 309 (capi 7, 18, 24, 25, 30, 34); 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, e 80, comma 1 lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 36, 37, 43, 45, 46, 47). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico articolato motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge e segnatamente violazione del divieto del ne bis in idem con riferimento al delitto associativo di cui al capo 50) della rubrica accusatoria nonché contestualmente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza e alla attualità delle esigenze cautelari. Evidenzia, in particolare, l'assenza assoluta e attuale di esigenze cautelari perché in data 17 febbraio 2025 nell'ambito di altro procedimento penale (n. 35212/2020 R.G.N.R.) era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di arresti domiciliari nei • confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato da luglio 2020 con condotta permanente. Sostiene che si tratta del medesimo contesto associativo contemplato nella richiesta del pubblico ministero, accolta con l'ordinanza impugnata; di talché, considerato il legame tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della custodia cautelare configura un ne bis in idem cautelare che si estende anche al ricorrente. Si duole, inoltre, della mancanza del requisito della attualità delle esigenze cautelari in quanto i fatti reato erano cessati del tutto a partire dal mese di 2agosto 2024 e quindi erano trascorsi quasi due anni dagli ultimi episodi contestati. 3. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Viterbo, ha depositato motivi aggiunti con i quali ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso è manifestamente infondato sotto tutti i profili. 2. Il primo profilo di doglianza, relativo alla violazione del divieto del ne bis in idem con riferimento al delitto associativo di cui al capo 50) della rubrica accusatoria, è manifestamente infondato in quanto, nell'ambito del procedimento penale n. 35212/2020 R.G.N.R., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il pubblico ministero non ha formulato richiesta di applicazione di misura cautelare. Né può rilevare la richiesta di applicazione di misure cautelari ivi formulata nei confronti di altri indagati, parimenti attinti da ordinanza di custodia cautelare nell'odierno procedimento, trattandosi di posizioni diverse e non essendo stata in alcun modo documentata - e neppure affermata - dal ricorrente la sua posizione di indagato del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel primo procedimento. 3. Quanto al profilo della mancanza di attualità delle esigenze cautelari, il motivo non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata, che ha osservato che le condotte sono contestate fino al mese di settembre 2024, che l'informativa conclusiva è stata depositata nel mese di gennaio 2025 e che il pubblico ministero ha presentato la richiesta di misura cautelare nel mese successivo, di talché le condotte non possono ritenersi risalenti nel tempo. Con conseguente operatività, con riguardo al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 33-quater, cod. proc. pen., non essendo stati acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari e che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono esser soddisfatte con altre misure meno afflittive. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a norma o dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento della somma che il Collegio ritiene di fissare, equitativannente, in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MCf)71-1 041 Dbi2091TATO FUNZIONA, Dott.ssa I 4
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