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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09574/2026

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o la seguente Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 04T6SGL), avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Torino del 21/02/2025, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, con cui lamenta violazione di legge processuale e segnatamente degli articoli 599-bis e 602 cod. proc. pen..

Censura il fatto che l’imputato e il Procuratore generale avevano raggiunto un accordo per il concordato in appello.

La Corte territoriale, ritiratasi per deliberare in ordine a tale congiunta richiesta, ha invece rigettato la stessa e deciso il processo.

In tal modo la sentenza è incorsa in una nullità di ordine generale ai sensi dell’articolo 178 cod. proc. pen., avendo impedito alle parti la discussione del ricorso (v.

Rv. 284357). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L’articolo 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., stabilisce che quando procede con udienza pubblica (come nel caso in esame, con udienza partecipata fissata per il 10/09/2025) o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte d’appello, «se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio».

Non vi è dubbio, quindi, che, al rigetto della proposta di concordato sulla pena debba seguire la discussione nel merito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità (Sez., n. 45287 del 17/10/2023, non massimata).

Questa Corte ritiene sul punto che sia «affetta da nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell'accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere, risultando, in tal modo, impediti sia l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, sia la partecipazione al giudizio da parte del pubblico ministero» (Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025, Baldini, Rv. 289013 – 01; Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Alfano, Rv. 287790 – 01; Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546 - 01).

3. Tuttavia, si è per un verso chiarito (Sez. 4, n. 25151 del 20/05/2025, Valentini, Rv. 288457 - 01) che, in tema di concordato in appello, «il giudice, in caso di rigetto dell'accordo, non è tenuto a disporre il rinvio dell'udienza ritualmente celebrata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, onde consentire la definizione di un nuovo accordo tra le parti» (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che, valutato non accoglibile il concordato, aveva disposto la conversione dell'udienza camerale non partecipata in udienza partecipata, invitando le parti, in mancanza di un nuovo accordo, a procedere alla discussione).

Per altro verso, si è anche affermato il principio, che il Collegio intende ribadire, che «in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo» (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 – 01; in riferimento al rito cartolare in cui l’appellante abbia richiesto l’accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 37981 del 12/07/2023, Radaelli, Rv. 285182 – 01; negli stessi termini, tra le pronunce non massimate: Sez. 4, n. 41655 del 18/11/2025, Cacciarru; Sez. 2, n. 34682 del 16/09/2025, Stefani; Sez. 3, n. 21864 del 09/04/2025, Abazaj, Rv. 288304 – 01, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 9152 del 28/01/2025, Perciballi, Rv. 287701 – 01, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 10057 del 12/12/2024, dep. 2025, Bici).

Da quanto sopra evidenziato si ricava che, in tema di concordato in appello, se è vero che, in caso di rigetto della richiesta di concordato in appello, sussiste il pieno diritto delle parti di discutere il procedimento, risultando, in caso contrario, impedito l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, d’altro canto non sussiste, in tale ipotesi, né l’obbligo di rinviare ad altra udienza, né alcuna norma che vieti alla Corte territoriale di procedere a una trattazione unitaria del processo, raccogliendo, oltre alla proposta di concordato, anche le conclusioni delle parti.

4. Nel caso in esame, emerge dalla sentenza impugnata (pag. 3) che, all’udienza anzidetta, ha avuto luogo la trattazione orale della causa, con le parti che hanno insistito per l’accoglimento della richiesta di concordato e (il corsivo è del Collegio), «in subordine,il difensore per l’accoglimento del ricorso».

Il procedimento è stato quindi trattato e deciso in conformità con la disciplina normativa e la giurisprudenza di legittimità, che non vietano la trattazione unitaria della decisione in ordine alla richiesta di concordato e, in subordine, al ricorso.

5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue l’onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 04T6SGL), avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Torino del 21/02/2025, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, con cui lamenta violazione di legge processuale e segnatamente degli articoli 599-bis e 602 cod. proc. pen.. Censura il fatto che l’imputato e il Procuratore generale avevano raggiunto un accordo per il concordato in appello. La Corte territoriale, ritiratasi per deliberare in ordine a tale congiunta richiesta, ha invece rigettato la stessa e deciso il processo. In tal modo la sentenza è incorsa in una nullità di ordine generale ai sensi dell’articolo 178 cod. proc. pen., avendo impedito alle parti la discussione del ricorso (v. Rv. 284357). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L’articolo 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., stabilisce che quando procede con udienza pubblica (come nel caso in esame, con udienza partecipata fissata per il 10/09/2025) o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte d’appello, «se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio». Non vi è dubbio, quindi, che, al rigetto della proposta di concordato sulla pena debba seguire la discussione nel merito ovvero, eventualmente, la riproposizione di una nuova e diversa richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., avuto riguardo alla chiara ratio legis di incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, rafforzando gli spazi di negozialità (Sez., n. 45287 del 17/10/2023, non massimata). Questa Corte ritiene sul punto che sia «affetta da nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell'accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere, risultando, in tal modo, impediti sia l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, sia la partecipazione al giudizio da parte del pubblico ministero» (Sez. 3, n. 41525 del 18/12/2025, Baldini, Rv. 289013 – 01; Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Alfano, Rv. 287790 – 01; Sez. 5, n. 47574 del 02/07/2019, P., Rv. 277546 - 01). 3. Tuttavia, si è per un verso chiarito (Sez. 4, n. 25151 del 20/05/2025, Valentini, Rv. 288457 - 01) che, in tema di concordato in appello, «il giudice, in caso di rigetto dell'accordo, non è tenuto a disporre il rinvio dell'udienza ritualmente celebrata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, onde consentire la definizione di un nuovo accordo tra le parti» (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che, valutato non accoglibile il concordato, aveva disposto la conversione dell'udienza camerale non partecipata in udienza partecipata, invitando le parti, in mancanza di un nuovo accordo, a procedere alla discussione). Per altro verso, si è anche affermato il principio, che il Collegio intende ribadire, che «in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo» (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 – 01; in riferimento al rito cartolare in cui l’appellante abbia richiesto l’accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 37981 del 12/07/2023, Radaelli, Rv. 285182 – 01; negli stessi termini, tra le pronunce non massimate: Sez. 4, n. 41655 del 18/11/2025, Cacciarru; Sez. 2, n. 34682 del 16/09/2025, Stefani; Sez. 3, n. 21864 del 09/04/2025, Abazaj, Rv. 288304 – 01, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 9152 del 28/01/2025, Perciballi, Rv. 287701 – 01, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 10057 del 12/12/2024, dep. 2025, Bici). Da quanto sopra evidenziato si ricava che, in tema di concordato in appello, se è vero che, in caso di rigetto della richiesta di concordato in appello, sussiste il pieno diritto delle parti di discutere il procedimento, risultando, in caso contrario, impedito l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, d’altro canto non sussiste, in tale ipotesi, né l’obbligo di rinviare ad altra udienza, né alcuna norma che vieti alla Corte territoriale di procedere a una trattazione unitaria del processo, raccogliendo, oltre alla proposta di concordato, anche le conclusioni delle parti. 4. Nel caso in esame, emerge dalla sentenza impugnata (pag. 3) che, all’udienza anzidetta, ha avuto luogo la trattazione orale della causa, con le parti che hanno insistito per l’accoglimento della richiesta di concordato e (il corsivo è del Collegio), «in subordine,il difensore per l’accoglimento del ricorso». Il procedimento è stato quindi trattato e deciso in conformità con la disciplina normativa e la giurisprudenza di legittimità, che non vietano la trattazione unitaria della decisione in ordine alla richiesta di concordato e, in subordine, al ricorso. 5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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