CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25293_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; letta la memoria; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, quanto alla misura della riduzione della pena per effetto delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e si limitano, di fatto, ad una acritica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il nov mbre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore il Preside