Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:140
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0226 - IT
Avis juridique important
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61989J0226
SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 21 MARZO 1991. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] N. 2200/87 - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-226/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01599
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[OSCURATO:PERSONA] chiave
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Agricoltura - Politica agricola comune - Aiuto alimentare - Attuazione - Sistema di aggiudicazione - Regime di garanzia - Ritardo nella consegna - Sanzione - [OSCURATO:PERSONA] sulla garanzia di consegna al momento del suo svincolo - [OSCURATO:PERSONA] operata sull' importo dovuto come pagamento delle forniture - Illegittimità
(([OSCURATO:PERSONA] (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 2200/87, artt. 18, n. 2, e 22, punto 2))
[OSCURATO:PERSONA] la Corte ha già avuto modo di dichiarare (v. sentenza 12 dicembre 1990, Vandemoortele / [OSCURATO:PERSONA], causa C-172/89, Racc. pag. I-4677), una sanzione, anche non di carattere penale, può essere inflitta soltanto se fondata su una base giuridica chiara e non ambigua. Per tale motivo va annullata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che opera una trattenuta sull' importo dovuto ad un aggiudicatario, come pagamento di una fornitura nell' ambito dell' aiuto alimentare, a causa di un ritardo nella consegna, mentre l' art. 18, n. 2, del regolamento n. 2200/87 prevede trattenute sul detto importo soltanto in caso di difformità della merce o del suo condizionamento, e l' art. 22, punto 2, del medesimo regolamento rende possibile la sanzione di un ritardo nella consegna mediante una trattenuta operata sulla garanzia al momento dello svincolo di quest' ultima, possibilità della quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto uso nella fattispecie.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-226/89,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], società di diritto tedesco con sede in Duisburg (Repubblica federale di Germania), con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e Klaus-[OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto, da un lato, all' annullamento della decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] l' 8 maggio 1989 nei confronti della ricorrente, relativa a trattenute operate in conformità dell' art. 22, punto 2, lett. b), del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 8 luglio 1987, n. 2200, e, dall' altro, al versamento alla ricorrente di una somma pari a 55 451,50 ECU, maggiorata degli interessi di mora previsti all' art. 18, n. 6, secondo comma, del citato regolamento n. 2200/87, con decorrenza dal 12 maggio 1989,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
(motivazione non riprodotta)
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara e statuisce:
1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 maggio 1989, notificata il 12 maggio 1989, che opera una trattenuta pari a 55 451,50 ECU sull' importo dovuto alla ricorrente a seguito di una fornitura nell' ambito dell' aiuto alimentare, è annullata.
2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a versare alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Duisburg, la somma di 55 451,50 ECU, maggiorata degli interessi di mora calcolati al tasso praticato dalla [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal 12 maggio 1989.
3) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.