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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 1983

Cassazione n. 23857/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinan za del 04/01/2022 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 04/01/2022, il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, emesso in data 04/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 cod.pen. e 8 d.lgs. 74/2000, contestati all'indagato ai capi A) e D) dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'art. 416 cod.pen., lamentando che sul punto la motivazione espressa dal Tribunale risulta carente e che l'unico elemento menzionato quale indice di una ingerenza effettiva e durevole nella gestione della società era inidoneo a configurare la volontà di aderire al sodalizio criminoso; inoltre, nella motivazione non emergevano elementi riferibili alla società amministrata dal Fioresta in quanto il Tribunale aveva confuso il predetto con società di capitali amministrata da altro coindagato; inoltre, non era condivisibile il riferimento alla fideiussione falsa utilizzata dall'indagato,: non poteva costituire indice sintomatico dell'appartenenza al sodalizio, in quanto mai presentata alla Agenzia per le Entrate; neppure poteva darsi rilievo al contratto stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA], lecito e legislativamente previsto, stante anche la contestazione sulla data di conclusione dello stesso e sulla sottoscrizione iset,I.ux ta e timbro presenti in calce al contratto; ' , l'indagato era risultato estraneo all'enorme mole di captazioni telefoniche e telematiche.

Con il secondo motivo deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione agli artt. 8 e 9 d.lgs 74/2000, argomentando che il Tribunale aveva omesso di valutare il dato documentale che comprovava che l'operazione inesistente era addebitabile alla società [OSCURATO:PERSONA] e non alla società amministrata dal ricorrente, ma che rivendeva il prodotto a terzi senza che tale cessione avesse subito alcuna contestazione formale; il Tribunale, inoltre, aveva erroneamente identificato il profitto del reato, da intendersi quale vantaggio conseguito dall'emittente della fattura, nell'ammontare dell'Iva addebitata ai cessionari e non versata dalla società amministrata dal ricorrente all'Erario, in tal modo ipotizzando l'esistenza del diverso delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/200; risultavano, poi, non quantificate le quantità di prodotto estratto dal deposito della [OSCURATO:PERSONA] e di quello venduto ai consumatori finali; infine, il Tribunale non aveva considerato che al momento dei fatti il ricorrente era da tempo estraneo all'amministrazione della società e che dal 10.3.2020 era stato imposto il divieto di ingresso nel territorio nazionale, il che avrebbe impedito al predetto di poter materialmente gestire la sua società.

Con il terzo motivol deduce inosservanza di norme penali ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 321 cpp, 322-tre cpp e 12-bis dlgs 74/2000, lamentando che il Tribunale aveva violato i principi di sussidarietà e proporzionalità nell'esecuzione delle misure cautelari in relazione ai delitti tributari, in quanto la società amministrata dal ricorrente presentava conti corrente con cospicue somme di denaro ed un capitale sociale idoneo a contenere la somma oggetto di confisca, oltre alla proprietà di un distributore di carburante sito in Roma; era, pertanto, illegittimo il sequestro per equivalente disposto nei confronti del ricorrente; infine, erano state sottoposte a vincolo reale anche somme acquistate dal ricorrente in data antecedente a quella dei presunti delitti.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).

Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Va, poi, ricordato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01).

2. Tanto premesso, va osservato quanto segue.

3. I primi due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi perché entrambi afferenti alla sussistenza del fumus commissi delicti, sono inammissibili.

Le doglianze si sostanziano, infatti, in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione al fumus commissi delicti, evidenziando come le risultanze probatorie comprovassero che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del quale il ricorrente era amministratore di fatto, aveva operato in un complesso ed articolato sistema di frode fiscale, nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, quale società cartiera interposta fittiziamente tra il venditore e l'acquirente finale con emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire il "lavaggio" dell'IVA, così costituendo un ingranaggio della complessa rete organizzativa destinata ad operare con carattere di stabilità icon il coinvolgimento di una pluralità di società interposte cedenti e con realizzazione di condotte illecite secondo uno schema prestabilito e ripetuto (pagine 9-16 dell'ordinanza impugnata).

Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.Né coglie nel segno la doglianza afferente l'individuazione del profitto del reato tributario, in quanto il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto, secondo cui, qualora manchino elementi processuali per determinare esattamente il prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (identificabile nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto), deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo, anche per equivalente, di qualsiasi utilità economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato, quando non sussista una manifesta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e l'importo delle fatture e/o il profitto conseguito dall'utilizzatore (Sez.3, n. 50310 del 18/09/2014, Rv.261517 - 01).

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha confermato il disposto sequestro, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, rilevando che il provvedimento genetico era in linea con i principi di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in subiecta materia e che il ricorrente non aveva allegato elementi specifici e documentati in ordine alla capienza del patrimonio della società ed alla sproporzione fra il valore dei beni attinti dalla misura e l'ammontare del profitto del reato.

Va ricordato che è stato affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente effettuato allorquando, essendo il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato impossibile, sia pure anche solo transitoriamente, ovvero essendo gli stessi non aggredibili per qualsiasi ragione, non possa farsi luogo al sequestro in via diretta (Sez.

U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648).

Sicché, in altri termini, mentre deve ritenersi escluso il ricorso, in via principale, al solo sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la giurisprudenza di questa Corte ne ha ammesso la praticabilità quando risulti ex actis, anche in via genetica, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la preventiva ricerca dei beni (ex multis, Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028).

E si è precisato che è legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura "mista", prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, Rv.274074 - 01).

Inoltre, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta in considerazione della natura fungibile del bene; in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci; Sez.

U, n. 42415 del 27/5/2021, C., Rv. 282037).

Le questioni sollevate dal ricorrente in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, poi, attengono, in sostanza, all'esecuzione della misura reale e non possono essere fatte valere propriamente con una richiesta di riesame, ne' tanto meno con una istanza di dissequestro, e tanto meno sono appellabili ex art. 322 bis cod.proc.pen. o ricorribili per cassazione ex art. 325 cod.proc.pen., trattandosi di questioni che devono essere portate all'attenzione del giudice competente con la distinta procedura dell'incidente di esecuzione (in questi termini cfr. Sez.2, n. 44504 del 03/07/2015, Rv. 265103 - 01; Sez.6, n. 16170/2014 Rv. 259769; Sez.3, n. 26729/2011, Rv. 250637), atteso che n tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare (Sez.3, n. 29431 del 10/05/2019, Rv. 276272 - 01; Sez.2, n. 26340 del 28/02/2018,Rv. 272882 - 01).

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinan za del 04/01/2022 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 04/01/2022, il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, emesso in data 04/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 cod.pen. e 8 d.lgs. 74/2000, contestati all'indagato ai capi A) e D) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'art. 416 cod.pen., lamentando che sul punto la motivazione espressa dal Tribunale risulta carente e che l'unico elemento menzionato quale indice di una ingerenza effettiva e durevole nella gestione della società era inidoneo a configurare la volontà di aderire al sodalizio criminoso; inoltre, nella motivazione non emergevano elementi riferibili alla società amministrata dal Fioresta in quanto il Tribunale aveva confuso il predetto con società di capitali amministrata da altro coindagato; inoltre, non era condivisibile il riferimento alla fideiussione falsa utilizzata dall'indagato,: non poteva costituire indice sintomatico dell'appartenenza al sodalizio, in quanto mai presentata alla Agenzia per le Entrate; neppure poteva darsi rilievo al contratto stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA], lecito e legislativamente previsto, stante anche la contestazione sulla data di conclusione dello stesso e sulla sottoscrizione iset,I.ux ta e timbro presenti in calce al contratto; ' , l'indagato era risultato estraneo all'enorme mole di captazioni telefoniche e telematiche. Con il secondo motivo deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione agli artt. 8 e 9 d.lgs 74/2000, argomentando che il Tribunale aveva omesso di valutare il dato documentale che comprovava che l'operazione inesistente era addebitabile alla società [OSCURATO:PERSONA] e non alla società amministrata dal ricorrente, ma che rivendeva il prodotto a terzi senza che tale cessione avesse subito alcuna contestazione formale; il Tribunale, inoltre, aveva erroneamente identificato il profitto del reato, da intendersi quale vantaggio conseguito dall'emittente della fattura, nell'ammontare dell'Iva addebitata ai cessionari e non versata dalla società amministrata dal ricorrente all'Erario, in tal modo ipotizzando l'esistenza del diverso delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/200; risultavano, poi, non quantificate le quantità di prodotto estratto dal deposito della [OSCURATO:PERSONA] e di quello venduto ai consumatori finali; infine, il Tribunale non aveva considerato che al momento dei fatti il ricorrente era da tempo estraneo all'amministrazione della società e che dal 10.3.2020 era stato imposto il divieto di ingresso nel territorio nazionale, il che avrebbe impedito al predetto di poter materialmente gestire la sua società. Con il terzo motivol deduce inosservanza di norme penali ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 321 cpp, 322-tre cpp e 12-bis dlgs 74/2000, lamentando che il Tribunale aveva violato i principi di sussidarietà e proporzionalità nell'esecuzione delle misure cautelari in relazione ai delitti tributari, in quanto la società amministrata dal ricorrente presentava conti corrente con cospicue somme di denaro ed un capitale sociale idoneo a contenere la somma oggetto di confisca, oltre alla proprietà di un distributore di carburante sito in Roma; era, pertanto, illegittimo il sequestro per equivalente disposto nei confronti del ricorrente; infine, erano state sottoposte a vincolo reale anche somme acquistate dal ricorrente in data antecedente a quella dei presunti delitti. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Va, poi, ricordato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01). 2. Tanto premesso, va osservato quanto segue. 3. I primi due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi perché entrambi afferenti alla sussistenza del fumus commissi delicti, sono inammissibili. Le doglianze si sostanziano, infatti, in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. [OSCURATO:PERSONA] cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione al fumus commissi delicti, evidenziando come le risultanze probatorie comprovassero che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del quale il ricorrente era amministratore di fatto, aveva operato in un complesso ed articolato sistema di frode fiscale, nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, quale società cartiera interposta fittiziamente tra il venditore e l'acquirente finale con emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di consentire il "lavaggio" dell'IVA, così costituendo un ingranaggio della complessa rete organizzativa destinata ad operare con carattere di stabilità icon il coinvolgimento di una pluralità di società interposte cedenti e con realizzazione di condotte illecite secondo uno schema prestabilito e ripetuto (pagine 9-16 dell'ordinanza impugnata). Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.Né coglie nel segno la doglianza afferente l'individuazione del profitto del reato tributario, in quanto il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto, secondo cui, qualora manchino elementi processuali per determinare esattamente il prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (identificabile nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto), deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo, anche per equivalente, di qualsiasi utilità economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato, quando non sussista una manifesta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e l'importo delle fatture e/o il profitto conseguito dall'utilizzatore (Sez.3, n. 50310 del 18/09/2014, Rv.261517 - 01). 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha confermato il disposto sequestro, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, rilevando che il provvedimento genetico era in linea con i principi di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in subiecta materia e che il ricorrente non aveva allegato elementi specifici e documentati in ordine alla capienza del patrimonio della società ed alla sproporzione fra il valore dei beni attinti dalla misura e l'ammontare del profitto del reato. Va ricordato che è stato affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente effettuato allorquando, essendo il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato impossibile, sia pure anche solo transitoriamente, ovvero essendo gli stessi non aggredibili per qualsiasi ragione, non possa farsi luogo al sequestro in via diretta (Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648). Sicché, in altri termini, mentre deve ritenersi escluso il ricorso, in via principale, al solo sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la giurisprudenza di questa Corte ne ha ammesso la praticabilità quando risulti ex actis, anche in via genetica, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la preventiva ricerca dei beni (ex multis, Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028). E si è precisato che è legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura "mista", prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, Rv.274074 - 01). Inoltre, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta in considerazione della natura fungibile del bene; in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci; Sez. U, n. 42415 del 27/5/2021, C., Rv. 282037). Le questioni sollevate dal ricorrente in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, poi, attengono, in sostanza, all'esecuzione della misura reale e non possono essere fatte valere propriamente con una richiesta di riesame, ne' tanto meno con una istanza di dissequestro, e tanto meno sono appellabili ex art. 322 bis cod.proc.pen. o ricorribili per cassazione ex art. 325 cod.proc.pen., trattandosi di questioni che devono essere portate all'attenzione del giudice competente con la distinta procedura dell'incidente di esecuzione (in questi termini cfr. Sez.2, n. 44504 del 03/07/2015, Rv. 265103 - 01; Sez.6, n. 16170/2014 Rv. 259769; Sez.3, n. 26729/2011, Rv. 250637), atteso che n tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare (Sez.3, n. 29431 del 10/05/2019, Rv. 276272 - 01; Sez.2, n. 26340 del 28/02/2018,Rv. 272882 - 01). 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammis
Decreto Cassazione n. 23857/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris