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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 34289/2022

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ente: r(uw3 ORDINANZA sul ricorso 30680/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso - controricorrente — avverso la SENTENZA n. 803/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Messina, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha, per l'effetto, dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 108/2010 spiegata da [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l'opponente si era limitata ad allegare la mera circostanza che la notifica del decreto ingiuntivo opposto era stata eseguita ad un indirizzo diverso da quello presso il quale erano state recapitate precedenti raccomandate ed era stata consegnata la merce oggetto del pagamento richiesto in via monitoria, senza, tuttavia, fornire la prova, richiesta dall'art. 650 c.p.c., dell'impossibilità di essere venuta a conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto a causa dell'invocata nullità.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 16/11/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso notificato il 20/12/2021 con il quale ha eccepito la tardività del ricorso.

1.5. La ricorrente in data 20/10/2022 ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l'unico motivo che ha articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto indimostrata l'intempestiva conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, senza, tuttavia, considerare che la stessa è stata eseguita presso l'indirizzo di residenza dell'opponente e non presso il domicilio di questa, effettivo luogo di residenza conosciuto da controparte, la quale, come evidenziato anche dal giudice d'appello, lì aveva recapitato la precedente corrispondenza e inviato il mobilio acquistato.

La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., infatti, non è valida se, pur essendo stata effettuata presso il luogo di Ric. 2021 n. 30680 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, sia conosciuta l'effettiva residenza ovvero la stessa si conoscibile con l'ordinaria diligenza.

2.2. La ricorrente, inoltre, censura la sentenza impugnata per non aver trattato le domande che la stessa aveva proposto per il risarcimento del danno arrecatole per la cattiva esecuzione dei lavori e il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, rilevando che la ritenuta tardività dell'opposizione non poteva travolgere ed assorbire le domande che hanno veste autonoma rispetto al decreto ingiuntivo e che erano state trattate in contraddittorio nel giudizio di prime cure.

2.3. Il ricorso è tardivo.

Escluso ogni rilievo alla memoria depositata dalla ricorrente, in quanto tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 380 bis, comma 2°, c.p.c., la Corte prende atto che il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 16/11/2021, e cioè dopo che era decorso il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza dall'impugnazione, dall'art. 327, comma 1°, c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo alla modificazione apportata a tale comma dall'art. 46, comma 17, della

I. n. 69/2009), pur sospeso nel periodo feriale, dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021, a norma dell'art. 1, comma 1, della

I. n. 742/1969 (anch'esso nel testo, applicabile ratione temporis, successivo alla modificazione apportata a tale comma dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. con modif. dalla

I. n. 162/2014), con decorrenza dal deposito della sentenza in data 15/4/2021.

2.4. A proposito del computo del termine di decadenza dall'impugnazione previsto dall'art. 327, comma 1°, c.p.c., e con riguardo anche alla sospensione del decorso dello stesso nel periodo feriale, questa Corte, in effetti, ha chiarito che: - nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i Ric. 2021 n. 30680 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art.327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2°, c.p.c., e 2963, comma 4°, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; - analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine (annuale o, come nella specie, semestrale) di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1°, c.p.c., devono aggiungersi i trentuno giorni compresi tra il 1° ed il 31 agosto, computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1°, c.p.c. e 1, comma 1°, della

I. n. 742 del 1969 (nella formula vigente ratione temporis), non dovendosi tener conto, per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dei giorni compresi tra il primo agosto e il trentuno agosto di ciascun anno (Cass. n. 15029 del 2020; conf., Cass. n. 11491 del 2012; Cass. n. 22699 del 2013).

2.5. Il ricorso per cassazione, notificato solo il 16/11/2021, caduto peraltro di martedì, è, quindi, inammissibile e, come tale, dev'essere dichiarato

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

3.2. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 30680 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 1.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: r(uw3 ORDINANZA sul ricorso 30680/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso - controricorrente — avverso la SENTENZA n. 803/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Messina, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha, per l'effetto, dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 108/2010 spiegata da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l'opponente si era limitata ad allegare la mera circostanza che la notifica del decreto ingiuntivo opposto era stata eseguita ad un indirizzo diverso da quello presso il quale erano state recapitate precedenti raccomandate ed era stata consegnata la merce oggetto del pagamento richiesto in via monitoria, senza, tuttavia, fornire la prova, richiesta dall'art. 650 c.p.c., dell'impossibilità di essere venuta a conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto a causa dell'invocata nullità. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 16/11/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso notificato il 20/12/2021 con il quale ha eccepito la tardività del ricorso. 1.5. La ricorrente in data 20/10/2022 ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo che ha articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto indimostrata l'intempestiva conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, senza, tuttavia, considerare che la stessa è stata eseguita presso l'indirizzo di residenza dell'opponente e non presso il domicilio di questa, effettivo luogo di residenza conosciuto da controparte, la quale, come evidenziato anche dal giudice d'appello, lì aveva recapitato la precedente corrispondenza e inviato il mobilio acquistato. La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., infatti, non è valida se, pur essendo stata effettuata presso il luogo di Ric. 2021 n. 30680 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, sia conosciuta l'effettiva residenza ovvero la stessa si conoscibile con l'ordinaria diligenza. 2.2. La ricorrente, inoltre, censura la sentenza impugnata per non aver trattato le domande che la stessa aveva proposto per il risarcimento del danno arrecatole per la cattiva esecuzione dei lavori e il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, rilevando che la ritenuta tardività dell'opposizione non poteva travolgere ed assorbire le domande che hanno veste autonoma rispetto al decreto ingiuntivo e che erano state trattate in contraddittorio nel giudizio di prime cure. 2.3. Il ricorso è tardivo. Escluso ogni rilievo alla memoria depositata dalla ricorrente, in quanto tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 380 bis, comma 2°, c.p.c., la Corte prende atto che il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 16/11/2021, e cioè dopo che era decorso il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza dall'impugnazione, dall'art. 327, comma 1°, c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo alla modificazione apportata a tale comma dall'art. 46, comma 17, della I. n. 69/2009), pur sospeso nel periodo feriale, dal 1° agosto 2021 al 31 agosto 2021, a norma dell'art. 1, comma 1, della I. n. 742/1969 (anch'esso nel testo, applicabile ratione temporis, successivo alla modificazione apportata a tale comma dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. con modif. dalla I. n. 162/2014), con decorrenza dal deposito della sentenza in data 15/4/2021. 2.4. A proposito del computo del termine di decadenza dall'impugnazione previsto dall'art. 327, comma 1°, c.p.c., e con riguardo anche alla sospensione del decorso dello stesso nel periodo feriale, questa Corte, in effetti, ha chiarito che: - nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i Ric. 2021 n. 30680 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art.327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2°, c.p.c., e 2963, comma 4°, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; - analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine (annuale o, come nella specie, semestrale) di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1°, c.p.c., devono aggiungersi i trentuno giorni compresi tra il 1° ed il 31 agosto, computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1°, c.p.c. e 1, comma 1°, della I. n. 742 del 1969 (nella formula vigente ratione temporis), non dovendosi tener conto, per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dei giorni compresi tra il primo agosto e il trentuno agosto di ciascun anno (Cass. n. 15029 del 2020; conf., Cass. n. 11491 del 2012; Cass. n. 22699 del 2013). 2.5. Il ricorso per cassazione, notificato solo il 16/11/2021, caduto peraltro di martedì, è, quindi, inammissibile e, come tale, dev'essere dichiarato 3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 3.2. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 30680 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 1.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovu
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