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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21954/2026

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l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. prof.[OSCURATO:PERSONA] e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 638/2024depositata il 19/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione del 25/2/2020 L’[OSCURATO:PERSONA].r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno convenutoNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assumendo la violazione deidiritti anteriori sul segno distintivo “[OSCURATO:SOCIETA]” e “da [OSCURATO:SOCIETA]” come marchio,denominazione ed insegna e chiedendo ordinarsi la cessazione dellaprosecuzione dell’utilizzo del marchio da parte dei convenuti, la modificadella denominazione sociale eliminando il segno “da [OSCURATO:SOCIETA]”,l'accertamento che la condotta dei convenuti costituiva altresì concorrenzasleale e la condanna al risarcimento dei danni, oltre provvedimentiaccessori.I convenuti hanno eccepito il preuso locale del nome “[OSCURATO:SOCIETA]” sindagli anni ’80, la mancanza di capacità distintiva del marchio “[OSCURATO:SOCIETA]”,l’insussistenza di qualsivoglia ipotesi di confusione tra i marchi, stantel’evidente diversità degli elementi distintivi dei marchi e dell’ambitoterritoriale di svolgimento dell’attività delle parti, e hanno rilevato,riguardo alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], che il marchio diquesta era stato registrato due anni dopo l’avvenuta registrazione del loromarchio, concludendo per il rigetto delle domande attoree ed in viariconvenzionale per l’accertamento del preuso del marchio “[OSCURATO:SOCIETA]”,limitatamente all’ambito locale di operatività della città di Senigallia.Il Tribunale di Ancona ha respinto le domande delle attrici e hadichiarato non luogo a provvedere sulla riconvenzionale avversaria.L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno appellato la sentenza di primo grado, sostenendo che ilgiudice di prime cure avesse erroneamente motivato come carente diprova la risalenza delle società appellanti alla storica pizzeria da [OSCURATO:SOCIETA] divia Sersale, aperta nel 1870, nonché la portata nazionale edinternazionale dell’attività da queste svolta, avesse omesso la decisionesulla domanda degli appellanti relativa alla nullità del marchio registraton.186.11.34 degli appellati e avesse erroneamente valutato la sussistenzadel preuso locale in capo agli appellati del marchio “[OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026La Corte d’Appello di Ancona ha respinto l’appello.La Corte, in particolare, ha rilevato che i marchi in esame sono marchicomplessi, nei quali le diciture “[OSCURATO:SOCIETA]” o “da [OSCURATO:SOCIETA]” conferiscono lorola natura di marchi forti, perché, non avendo alcuna ontologicaconnessione con l’attività di ristorazione, svolgono una precipua funzioneindividualizzate, accentuata dall’uso del patronimico.Ha poi accertato, in base alla documentazione in atti, che l’AnticaPizzeria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deriva dalla storica pizzeria “da [OSCURATO:SOCIETA]” di viaSersale n.1 di Napoli, aperta nell’anno 1870, che l'espressione “daMichele” costituisce la denominazione sociale, l'insegna, il marchio di fattoe dal 2004 anche il domain name de L’[OSCURATO:PERSONA] srl ed èoggetto di diversi marchi registrati, depositati dall'attrice sin dal 2002, eche il marchio appartenente alla società [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:SOCIETA]è stato registrato in data 12/11/2016, mentre il convenuto [OSCURATO:PERSONA],esercitante sin dagli anni 80 nella città di Senigallia attività di ristorazione,nell’anno 1993 ha costituito la società [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA] e in data20/11/2014 ha registrato il marchio “[OSCURATO:SOCIETA]”.La Corte, allora, ha considerato sussistente, limitatamente al territoriodi Senigallia, il preuso dell’espressione “[OSCURATO:PERSONA]” da parte degliappellati, esercitanti l’attività sotto tale denominazione almeno dal 1993, equindi anteriormente alla registrazione del marchio attoreo (dal 2002 inpoi) e non avendo le appellanti provato di avere, prima del 1993, utilizzatoil marchio di fatto “[OSCURATO:SOCIETA]” con notorietà a livello nazionale e nonsolamente sul territorio di Napoli o al più della Campania.

La Corte haritenuto, pertanto, che l’utilizzo in ambito locale, da parte del preutente AlVicoletto [OSCURATO:PERSONA], del marchio “[OSCURATO:PERSONA]” debba considerarsi deltutto legittimo anche all’esito delle plurime registrazioni del marchio daparte dell’[OSCURATO:PERSONA], avvenute a partire dal 2002.Riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:SOCIETA], la Corte haevidenziato che la registrazione del marchio della stessa è avvenuta inNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026data 12/11/2016, dunque due anni dopo la registrazione del marchio“[OSCURATO:SOCIETA]” effettuata il 20/11/2014 da parte della società [OSCURATO:PERSONA] DaMichele, il che a maggior ragione rende legittimo l’uso del marchio daparte degli appellati.Infine, la Corte ritiene che quanto sopra esposto renda assorbita ladecisione sul motivo di appello relativo alla omessa decisione sulladomanda degli appellanti di dichiarazione della nullità ex art. 25, 1a), CPIdel marchio registrato con il n.186.11.34 da parte degli appellati.

Rileva,peraltro, profili di inammissibilità in tale motivo di appello, non essendostato adeguatamente specificato quale delle ipotesi di nullità dellaregistrazione del marchio previste dagli artt. 7 e 12 CPI, richiamatidall’art. 25 CPI, integri la fattispecie oggetto del presente giudizio.2) Con ricorso notificato il 19/11/2024 L’[OSCURATO:PERSONA].r.l. e L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Ancona, proponendo tre motivi diimpugnazione.[OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società [OSCURATO:PERSONA] DaMichele resistono con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. e artt. 12 e 25 c.p.i.)”.Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché, nonostanteessa abbia riconosciuto il primato temporale della registrazione dei loromarchi (sin dal 2002) e inoltre la preminenza e l’elevata capacità distintivadel segno “[OSCURATO:SOCIETA]” o “da [OSCURATO:SOCIETA]” nelle registrazioni di parte ricorrente, estante il combinato disposto degli artt. 12, co. 1 lett. d, e 25 CPI (per iquali sono privi del requisito della novità e non possono essere registraticome marchio i segni identici o simili ad un marchio già da altri registratoper prodotti o servizi identici o affini), la Corte avrebbe dovuto concludereNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026per la nullità della registrazione (del 2014) del marchio deicontroricorrenti, perché successiva alle registrazioni dei ricorrenti e quindipriva del requisito della novità.Le ricorrenti contestano il fatto che la Corte d’Appello abbia ricompresola legittimità della registrazione del marchio di parte convenuta nel dirittoderivante dal preuso locale, assorbendo in esso anche la questione dellavalidità della registrazione di marchio effettuata nel 2014, così incorrendoin un evidente errore di diritto, ovvero in una falsa applicazione delladisposizione dell’art. 12.1 a) c.p.i., perché tale disposizione consente dicontinuare il preuso locale, così stabilendo una eccezione alla regola per laquale altrimenti sarebbe configurabile la contraffazione, eccezione che nonpuò estendersi a riconoscere al preutente il diritto di procedere allaregistrazione del marcio a fronte della presenza delle altrui registrazionianteriori.Il motivo è inammissibile.1.1) Si osserva che la Corte d’Appello, dopo aver accertato che lericorrenti hanno utilizzato il marchio di fatto “da [OSCURATO:SOCIETA]” sin dall’aperturadella storica pizzeria in Napoli nel 1870 e hanno poi registrato diversimarchi comprendenti la predetta espressione, con registrazioni italianedepositate sin dal 2002, ha ritenuto che l’utilizzo del segno “da [OSCURATO:SOCIETA]”da parte dei controricorrenti, perlomeno dal 1993, presso la città diSenigallia (con costituzione in tale data della società denominata AlVicoletto da [OSCURATO:SOCIETA]), configuri un preuso locale che legittima i medesimi acontinuare ad usare, nel loro ambito locale, il segno “da [OSCURATO:SOCIETA]”,nonostante le successive registrazioni dei corrispondenti marchi dellericorrenti dal 2002 in poi (registrazioni, come tali, aventi valore su tutto ilterritorio nazionale).La Corte d’Appello raggiunge tale conclusione rilevando che,nonostante l’accertata presenza dell’uso del segno “da [OSCURATO:SOCIETA]” da partedell’[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA] in Napoli sin dal 1870, le ricorrenti nonNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026hanno fornito alcuna prova che tale uso del marchio di fatto (prima delleregistrazioni dal 2002 in poi) abbia avuto notorietà a livello nazionale enon solo a livello locale, presso la città di Napoli o, al più, la regioneCampania.Pertanto, di fronte all’uso del marchio di fatto delle ricorrenti solo inambito locale (prima delle registrazioni del 2002), l’uso da parte dellecontroricorrenti del marchio di fatto “[OSCURATO:SOCIETA]” presso la città di Senigalliaperlomeno dal 1993 configura un preuso locale (preuso rispetto alleregistrazioni del 2002) legittimo ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. d CPI (“1.Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa isegni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili adun segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizifabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o serviziidentici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni edell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischiodi confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio diassociazione fra i due segni…L'uso precedente del segno, quando nonimporti notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non togliela novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso delmarchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale,nonostante la registrazione del marchio stesso…”).Si osserva che, essendo tali il ragionamento e la decisione della Corte,la questione della nullità della registrazione del marchio deicontroricorrenti (registrazione avvenuta in data 24/11/2014,successivamente alle registrazioni dei marchi delle ricorrenti dal 2002 inpoi) non potrebbe effettivamente ritenersi assorbita nell’accertamento delpreuso locale del marchio di fatto dei controricorrenti rispetto al marchiodi fatto usato dalle ricorrenti prima delle registrazioni.1.2) Tuttavia, il primo motivo di impugnazione è inammissibile, in viaassorbente, perché la Corte ha omesso la pronuncia (o ha deciso laNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026reiezione) circa la domanda delle società L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di nullità ex art. 25 co. 1lett. a CPI del marchio registrato dai controricorrenti con il n. 186.11.34anche in base ad altra motivazione, avendo essa affermato che il relativomotivo di appello è inammissibile, non essendo stato adeguatamentespecificato quale delle ipotesi di nullità della registrazione del marchiopreviste dagli artt. 7 e 12 CPI, articoli richiamati dal citato art. 25, integrila fattispecie oggetto della domanda di nullità.Le ricorrenti non hanno aggredito tale seconda ratio decidendi dimancata specificazione della fattispecie di nullità, non avendo espostoalcunché riguardo a tale deduzione di inammissibilità né nel ricorso, nénella memoria depositata in data 11/6/2026 (dove peraltro l’ampliamentodel motivo di impugnazione sarebbe stato tardivo), neppure a seguito diespressa contestazione sul punto esposta nel controricorso dallecontroparti.2) Secondo motivo di impugnazione: “Secondo motivo: Violazioneo falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n. 3 c.p.c. e artt. 12 e 6c.p.i.)”.Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver accertato illegittimo preuso locale da parte dei controricorrenti del segno “[OSCURATO:SOCIETA]”,nonostante avesse rilevato il risalente utilizzo dello stesso segno da partede L‘[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA], sin dall’apertura della storica pizzeria“da [OSCURATO:SOCIETA]” in va Sersale 1 a Napoli, nel 1870, e il successivo continuatoutilizzo di tale segno come denominazione sociale, insegna, marchio difatto e domain name.Il motivo è infondato.2.1) Infatti, come esposto in sede di esame del primo motivo diimpugnazione, la Corte ha accertato che non è stato provato, dallericorrenti, che il loro preuso del segno “da [OSCURATO:SOCIETA]” (prima delleregistrazioni dal 2002 in poi) avesse acquisito notorietà a livello nazionale,Numero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026oltre il limitato confine territoriale di Napoli o perlomeno della regioneCampania, per cui ha correttamente valutato come legittimo il preusolocale (nella zona di Senigallia) da parte dei controricorrenti, con facoltà dicontinuare tale utilizzo locale anche successivamente alla registrazione deimarchi delle ricorrenti.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. – art. 15 Preleggi - art. 9 del RegioDecreto 21 giugno 1942 n. 929, c.d.

Legge Marchi, art. 12 c.p.i., art. 2571del Codice Civile)”.Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avereerroneamente richiamato, nell’ambito del giudizio sul preuso localerivendicato dai controricorrenti, una norma non più vigente, ovvero l’art. 9del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 929 (c.d.

“Legge marchi”), non più in vigore dal2005 (epoca dell’entrata in vigore del codice delle proprietà industriale).Il motivo è inammissibile.3.1) Si osserva, infatti, che, a parte il fatto che la motivazione dellasentenza impugnata potrebbe essere corretta con il giusto richiamo all’art.12 CPI (già sopra citato), tuttavia la censura è priva di decisività perché viè l’ulteriore ratio decidendi della Corte d’Appello, che fa derivare la tuteladel preuso locale anche dalla previsione (non abrogata) dell’art. 2571 c.c.(“Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuaread usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cuianteriormente se ne è valso”).4) Il ricorso va, quindi, respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualiNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna le ricorrenti, in soldo tra loro, arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 5.000,00 oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali,pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 23/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. prof.[OSCURATO:PERSONA] e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 638/2024depositata il 19/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione del 25/2/2020 L’[OSCURATO:PERSONA].r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno convenutoNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assumendo la violazione deidiritti anteriori sul segno distintivo “[OSCURATO:SOCIETA]” e “da [OSCURATO:SOCIETA]” come marchio,denominazione ed insegna e chiedendo ordinarsi la cessazione dellaprosecuzione dell’utilizzo del marchio da parte dei convenuti, la modificadella denominazione sociale eliminando il segno “da [OSCURATO:SOCIETA]”,l'accertamento che la condotta dei convenuti costituiva altresì concorrenzasleale e la condanna al risarcimento dei danni, oltre provvedimentiaccessori.I convenuti hanno eccepito il preuso locale del nome “[OSCURATO:SOCIETA]” sindagli anni ’80, la mancanza di capacità distintiva del marchio “[OSCURATO:SOCIETA]”,l’insussistenza di qualsivoglia ipotesi di confusione tra i marchi, stantel’evidente diversità degli elementi distintivi dei marchi e dell’ambitoterritoriale di svolgimento dell’attività delle parti, e hanno rilevato,riguardo alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], che il marchio diquesta era stato registrato due anni dopo l’avvenuta registrazione del loromarchio, concludendo per il rigetto delle domande attoree ed in viariconvenzionale per l’accertamento del preuso del marchio “[OSCURATO:SOCIETA]”,limitatamente all’ambito locale di operatività della città di Senigallia.Il Tribunale di Ancona ha respinto le domande delle attrici e hadichiarato non luogo a provvedere sulla riconvenzionale avversaria.L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno appellato la sentenza di primo grado, sostenendo che ilgiudice di prime cure avesse erroneamente motivato come carente diprova la risalenza delle società appellanti alla storica pizzeria da [OSCURATO:SOCIETA] divia Sersale, aperta nel 1870, nonché la portata nazionale edinternazionale dell’attività da queste svolta, avesse omesso la decisionesulla domanda degli appellanti relativa alla nullità del marchio registraton.186.11.34 degli appellati e avesse erroneamente valutato la sussistenzadel preuso locale in capo agli appellati del marchio “[OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026La Corte d’Appello di Ancona ha respinto l’appello.La Corte, in particolare, ha rilevato che i marchi in esame sono marchicomplessi, nei quali le diciture “[OSCURATO:SOCIETA]” o “da [OSCURATO:SOCIETA]” conferiscono lorola natura di marchi forti, perché, non avendo alcuna ontologicaconnessione con l’attività di ristorazione, svolgono una precipua funzioneindividualizzate, accentuata dall’uso del patronimico.Ha poi accertato, in base alla documentazione in atti, che l’AnticaPizzeria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deriva dalla storica pizzeria “da [OSCURATO:SOCIETA]” di viaSersale n.1 di Napoli, aperta nell’anno 1870, che l'espressione “daMichele” costituisce la denominazione sociale, l'insegna, il marchio di fattoe dal 2004 anche il domain name de L’[OSCURATO:PERSONA] srl ed èoggetto di diversi marchi registrati, depositati dall'attrice sin dal 2002, eche il marchio appartenente alla società [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:SOCIETA]è stato registrato in data 12/11/2016, mentre il convenuto [OSCURATO:PERSONA],esercitante sin dagli anni 80 nella città di Senigallia attività di ristorazione,nell’anno 1993 ha costituito la società [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA] e in data20/11/2014 ha registrato il marchio “[OSCURATO:SOCIETA]”.La Corte, allora, ha considerato sussistente, limitatamente al territoriodi Senigallia, il preuso dell’espressione “[OSCURATO:PERSONA]” da parte degliappellati, esercitanti l’attività sotto tale denominazione almeno dal 1993, equindi anteriormente alla registrazione del marchio attoreo (dal 2002 inpoi) e non avendo le appellanti provato di avere, prima del 1993, utilizzatoil marchio di fatto “[OSCURATO:SOCIETA]” con notorietà a livello nazionale e nonsolamente sul territorio di Napoli o al più della Campania. La Corte haritenuto, pertanto, che l’utilizzo in ambito locale, da parte del preutente AlVicoletto [OSCURATO:PERSONA], del marchio “[OSCURATO:PERSONA]” debba considerarsi deltutto legittimo anche all’esito delle plurime registrazioni del marchio daparte dell’[OSCURATO:PERSONA], avvenute a partire dal 2002.Riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:SOCIETA], la Corte haevidenziato che la registrazione del marchio della stessa è avvenuta inNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026data 12/11/2016, dunque due anni dopo la registrazione del marchio“[OSCURATO:SOCIETA]” effettuata il 20/11/2014 da parte della società [OSCURATO:PERSONA] DaMichele, il che a maggior ragione rende legittimo l’uso del marchio daparte degli appellati.Infine, la Corte ritiene che quanto sopra esposto renda assorbita ladecisione sul motivo di appello relativo alla omessa decisione sulladomanda degli appellanti di dichiarazione della nullità ex art. 25, 1a), CPIdel marchio registrato con il n.186.11.34 da parte degli appellati. Rileva,peraltro, profili di inammissibilità in tale motivo di appello, non essendostato adeguatamente specificato quale delle ipotesi di nullità dellaregistrazione del marchio previste dagli artt. 7 e 12 CPI, richiamatidall’art. 25 CPI, integri la fattispecie oggetto del presente giudizio.2) Con ricorso notificato il 19/11/2024 L’[OSCURATO:PERSONA].r.l. e L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno impugnato lasentenza della Corte d’Appello di Ancona, proponendo tre motivi diimpugnazione.[OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società [OSCURATO:PERSONA] DaMichele resistono con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. e artt. 12 e 25 c.p.i.)”.Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché, nonostanteessa abbia riconosciuto il primato temporale della registrazione dei loromarchi (sin dal 2002) e inoltre la preminenza e l’elevata capacità distintivadel segno “[OSCURATO:SOCIETA]” o “da [OSCURATO:SOCIETA]” nelle registrazioni di parte ricorrente, estante il combinato disposto degli artt. 12, co. 1 lett. d, e 25 CPI (per iquali sono privi del requisito della novità e non possono essere registraticome marchio i segni identici o simili ad un marchio già da altri registratoper prodotti o servizi identici o affini), la Corte avrebbe dovuto concludereNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026per la nullità della registrazione (del 2014) del marchio deicontroricorrenti, perché successiva alle registrazioni dei ricorrenti e quindipriva del requisito della novità.Le ricorrenti contestano il fatto che la Corte d’Appello abbia ricompresola legittimità della registrazione del marchio di parte convenuta nel dirittoderivante dal preuso locale, assorbendo in esso anche la questione dellavalidità della registrazione di marchio effettuata nel 2014, così incorrendoin un evidente errore di diritto, ovvero in una falsa applicazione delladisposizione dell’art. 12.1 a) c.p.i., perché tale disposizione consente dicontinuare il preuso locale, così stabilendo una eccezione alla regola per laquale altrimenti sarebbe configurabile la contraffazione, eccezione che nonpuò estendersi a riconoscere al preutente il diritto di procedere allaregistrazione del marcio a fronte della presenza delle altrui registrazionianteriori.Il motivo è inammissibile.1.1) Si osserva che la Corte d’Appello, dopo aver accertato che lericorrenti hanno utilizzato il marchio di fatto “da [OSCURATO:SOCIETA]” sin dall’aperturadella storica pizzeria in Napoli nel 1870 e hanno poi registrato diversimarchi comprendenti la predetta espressione, con registrazioni italianedepositate sin dal 2002, ha ritenuto che l’utilizzo del segno “da [OSCURATO:SOCIETA]”da parte dei controricorrenti, perlomeno dal 1993, presso la città diSenigallia (con costituzione in tale data della società denominata AlVicoletto da [OSCURATO:SOCIETA]), configuri un preuso locale che legittima i medesimi acontinuare ad usare, nel loro ambito locale, il segno “da [OSCURATO:SOCIETA]”,nonostante le successive registrazioni dei corrispondenti marchi dellericorrenti dal 2002 in poi (registrazioni, come tali, aventi valore su tutto ilterritorio nazionale).La Corte d’Appello raggiunge tale conclusione rilevando che,nonostante l’accertata presenza dell’uso del segno “da [OSCURATO:SOCIETA]” da partedell’[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA] in Napoli sin dal 1870, le ricorrenti nonNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026hanno fornito alcuna prova che tale uso del marchio di fatto (prima delleregistrazioni dal 2002 in poi) abbia avuto notorietà a livello nazionale enon solo a livello locale, presso la città di Napoli o, al più, la regioneCampania.Pertanto, di fronte all’uso del marchio di fatto delle ricorrenti solo inambito locale (prima delle registrazioni del 2002), l’uso da parte dellecontroricorrenti del marchio di fatto “[OSCURATO:SOCIETA]” presso la città di Senigalliaperlomeno dal 1993 configura un preuso locale (preuso rispetto alleregistrazioni del 2002) legittimo ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. d CPI (“1.Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa isegni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili adun segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizifabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o serviziidentici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni edell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischiodi confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio diassociazione fra i due segni…L'uso precedente del segno, quando nonimporti notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non togliela novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso delmarchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale,nonostante la registrazione del marchio stesso…”).Si osserva che, essendo tali il ragionamento e la decisione della Corte,la questione della nullità della registrazione del marchio deicontroricorrenti (registrazione avvenuta in data 24/11/2014,successivamente alle registrazioni dei marchi delle ricorrenti dal 2002 inpoi) non potrebbe effettivamente ritenersi assorbita nell’accertamento delpreuso locale del marchio di fatto dei controricorrenti rispetto al marchiodi fatto usato dalle ricorrenti prima delle registrazioni.1.2) Tuttavia, il primo motivo di impugnazione è inammissibile, in viaassorbente, perché la Corte ha omesso la pronuncia (o ha deciso laNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026reiezione) circa la domanda delle società L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di nullità ex art. 25 co. 1lett. a CPI del marchio registrato dai controricorrenti con il n. 186.11.34anche in base ad altra motivazione, avendo essa affermato che il relativomotivo di appello è inammissibile, non essendo stato adeguatamentespecificato quale delle ipotesi di nullità della registrazione del marchiopreviste dagli artt. 7 e 12 CPI, articoli richiamati dal citato art. 25, integrila fattispecie oggetto della domanda di nullità.Le ricorrenti non hanno aggredito tale seconda ratio decidendi dimancata specificazione della fattispecie di nullità, non avendo espostoalcunché riguardo a tale deduzione di inammissibilità né nel ricorso, nénella memoria depositata in data 11/6/2026 (dove peraltro l’ampliamentodel motivo di impugnazione sarebbe stato tardivo), neppure a seguito diespressa contestazione sul punto esposta nel controricorso dallecontroparti.2) Secondo motivo di impugnazione: “Secondo motivo: Violazioneo falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n. 3 c.p.c. e artt. 12 e 6c.p.i.)”.Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver accertato illegittimo preuso locale da parte dei controricorrenti del segno “[OSCURATO:SOCIETA]”,nonostante avesse rilevato il risalente utilizzo dello stesso segno da partede L‘[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA], sin dall’apertura della storica pizzeria“da [OSCURATO:SOCIETA]” in va Sersale 1 a Napoli, nel 1870, e il successivo continuatoutilizzo di tale segno come denominazione sociale, insegna, marchio difatto e domain name.Il motivo è infondato.2.1) Infatti, come esposto in sede di esame del primo motivo diimpugnazione, la Corte ha accertato che non è stato provato, dallericorrenti, che il loro preuso del segno “da [OSCURATO:SOCIETA]” (prima delleregistrazioni dal 2002 in poi) avesse acquisito notorietà a livello nazionale,Numero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026oltre il limitato confine territoriale di Napoli o perlomeno della regioneCampania, per cui ha correttamente valutato come legittimo il preusolocale (nella zona di Senigallia) da parte dei controricorrenti, con facoltà dicontinuare tale utilizzo locale anche successivamente alla registrazione deimarchi delle ricorrenti.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedi norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. – art. 15 Preleggi - art. 9 del RegioDecreto 21 giugno 1942 n. 929, c.d. Legge Marchi, art. 12 c.p.i., art. 2571del Codice Civile)”.Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avereerroneamente richiamato, nell’ambito del giudizio sul preuso localerivendicato dai controricorrenti, una norma non più vigente, ovvero l’art. 9del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 929 (c.d. “Legge marchi”), non più in vigore dal2005 (epoca dell’entrata in vigore del codice delle proprietà industriale).Il motivo è inammissibile.3.1) Si osserva, infatti, che, a parte il fatto che la motivazione dellasentenza impugnata potrebbe essere corretta con il giusto richiamo all’art.12 CPI (già sopra citato), tuttavia la censura è priva di decisività perché viè l’ulteriore ratio decidendi della Corte d’Appello, che fa derivare la tuteladel preuso locale anche dalla previsione (non abrogata) dell’art. 2571 c.c.(“Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuaread usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cuianteriormente se ne è valso”).4) Il ricorso va, quindi, respinto.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualiNumero registro generale 25378/2024Numero sezionale 2769/2026Numero di raccolta generale 21954/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna le ricorrenti, in soldo tra loro, arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 5.000,00 oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali,pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 23/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 21954/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris