CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37513/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente in favore della costituita parte civile; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 4 giugno 2019, in riforma della decisione ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110,81,314,comma 1, cod. pen. perché quale [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] per Geometri "[OSCURATO:PERSONA]" si appropriava - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], direttore amministrativo dello stesso Istituto - di somme dell' istituto successivamente al 29 giugno 2007, dichiarando prescritto il reato in relazione alle precedenti appropriazioni avvenute a partire dal 2001 rispetto alla complessiva somma di Euro 297.825,13 ed il reato di cui al capo c), riqualificato ai sensi dell'art. 610 cod. pen., con condanna a pena di giustizia, confermando nel resto al sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto: 2.1.Con il primo motivo, violazione degli artt. 192,546 lette),530 cpv. nonché dell'art. 314 cod. pen. in quanto la Corte di appello ha ribaltato il primo giudizio assolutorio - fondato sulla inattendibilità soggettiva ed oggettiva del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] - senza verificare la credibilità dello stesso Delle Cave alla luce delle fonti di prova testimoniali e documentali acquisite nel corso del dibattimento. Già la biografia penale - condanne contro il patrimonio, contro la persona, minacce, diffamazione e calunnia - depone per la capacità manipolatoria del Delle Cave che del tutto infondatamente ha prospettato di essere stato ricattato dal [OSCURATO:PERSONA], a seguito della scoperta di un falso mandato di pagamento da lui riscosso tre anni prima in relazione alla quale aveva della redatto una confessione a riguardo,mai acquisita agli atti. Nessuna considerazione vi è in sentenza delle verifiche compiute dal commissario di polizia che aveva effettuato indagini in ordine alla attendibilità del Delle Cave, segnatamente in ordine alla consegna delle somme oggetto dei mandati riscossi dal Delle Cave allo Scollo, della quale non risultava riscontro nelle indagini bancarie come pure in quelle patrimoniali; in relazione alla esistenza della doppia contabilità dalla quale emergeva il mancato pagamento delle ingenti somme dovute per la TARSU ed altro; con riferimento alla possibilità da parte dello Scollo di avvedersi degli ammanchi solo a partire dal marzo 2010, allorquando era stato installato un software che consentiva l'accesso a tutti i dati contabili-bancari ed ai flussi di tesoreria tra scuola e banca, rendendo possibili verifiche prima non possibili.Inoltre, era risultato che la banca aveva violato le disposizioni interne pagando in contanti ingenti somme di denaro al Delle Cave, piuttosto che provvedere alle rimesse dirette in favore dei creditori tramite bonifico bancario, omettendo - altresì - di informare la autorità antiriciclaggio. Ancora, del tutto ignorato è l'accertamento contenuto nella CNR del 31.3.2010 a firma del capitano dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla denuncia da parte dello Scollo in ordine ai fatti accaduti a scuola in data 8.3.2010 ed in precedenza, che avevano visto quale protagonista il Delle Cave, soggetto a procedimenti disciplinari e sospensione dal servizio e che riferiva della scoperta e denuncia da parte dello Scollo di due mandati del 2010 e tre del 2009 da lui mai autorizzati. Ulteriori elementi di inattendibilità del Delle Cave provenivano: - dalle dichiarazioni testimoniali rese dai revisori dei conti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che riferivano del collaudato sistema posto in essere dal Delle Cave scoperto solo attraverso un controllo incrociato ed a seguito delle denunzie dello Scollo - e dall'ispettore scolastico [OSCURATO:PERSONA] che riferiva delle ottime referenze del Dirigente scolastico; - dai procedimenti disciplinari cui era stato sottoposto il Delle Cave; - dalla scoperta - a seguito della denuncia da parte del Preside - di innumerevoli mandati di pagamento con sottoscrizione apocrifa dello stesso Scollo e della impossibilità di scoprire gli ammanchi senza una verifica incrociata e solo sulla base del registro di cassa compilato ad arte dallo stesso Delle Cave; - dalla disponibilità da parte del Delle Cave della carta di credito che risultava utilizzata nel biennio 2008-2009 attraverso prelevamenti effettuati ad Enna, luogo di residenza del Delle Cave. Inoltre, i revisori Torregrosa e [OSCURATO:PERSONA] riferivano della assenza di irregolarità a seguito delle verifiche alle quali partecipava solo il Delle Cave. Il consulente del [OSCURATO:PERSONA] riferiva del mancato pagamento della Tarsu e dell'irregolare prelievo di somme oltre il limite di 12.500 euro previsto all'epoca, spiegando le differenti competenze del Dirigente scolastico e del segretario e della non richiesta né più prevista dal DM 44/2001 terza sottoscrizione sui mandati di pagamento (vedi anche deposizioni [OSCURATO:PERSONA],Campisi e Giardina). Quanto al carattere irascibile e violento del Delle Cave,ne riferivano [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Lucia Ale0, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], assistente amministrativa, riferiva della emergenza delle anomalie dopo l'installazione del software che consentiva l'invio di mandati di pagamento on-line. Altre testimonianze riferibili alle condotte tenute dal Delle Cave (Trovato e Pucci) ed alla gestione economica dell'istituto (Giusto, Santangelo,Mangano), senz'altro rilevanti ai fini della attendibilità del Delle Cave, erano del tutto assenti dalle valutazione della sentenza di appello. Come pure del tutto assenti sono le considerazioni sulla personalità del Delle Cave e sulla sua documentata capacità di inscenare malori né sulla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione, peraltro modificata in dibattimento circa l'entità delle somme consegnate allo Scollo. Nessuna indagine risulta poi effettuata sull'inscenato tentato suicidio del Delle Cave, limitandosi la sentenza a richiamare la informativa della Polstrada redatta a seguito dell'incidente. Altre contraddizioni sono poi rilevabili nella sentenza sui viaggi di piacere in Romania, sul confezionamento dei mandati a firma apocrifa del D.S., sulla pretesa intimazione a restituire la somma oggetto dell'ammanco e sulla redazione della confessione a riguardo. Infine, la sentenza non ha tenuto conto delle difformi valutazioni del ragioniere Giaimo rispetto a quelle del consulente tecnico del P.M. - che in relazione a numerosi mandati ha ritenuto non potersi affermare la non veridicità ed evidenziandosi mere irregolarità contabili - non essendosi pervenuti ad una corretta valutazione in ordine alle somme effettivamente distratte dela Delle Cave, tenuto conto che le pretese distrazioni avvenute con l'utilizzo della carta di credito non sono state oggetto di contestazione, limitata ai soli mandati di pagamento. 2.2.Con secondo motivo, violazione degli artt. 546 lett. e),133,62bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione del comportamento processuale del ricorrente, la sua età e ragioni di equità rispetto alla condanna irrogata al correo in sede di patteggiamento. 3. Con motivi nuovi il difensore del ricorrente ha dedotto: 3.1.Con il primo motivo, mancanza della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, eludendosi l'obbligo della verifica della sussistenza dei molteplici episodi di peculato analiticamente contestati, segnatamente con riferimento agli accertamenti svolti dal consulente dott. [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso fatti di distrazione in relazione a diversi episodi indicati in imputazione per gli anni 2007,2008 e 2009 (indicati nel motivo), che portano alla responsabilità in relazione a somme quantificabili in euro 213.613,13 (e non euro 297.835,13). 3.2.Con il secondo motivo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in quanto fondate su palesi illogicità, con riguardo a:- Competenze del Dirigente scolastico e direttore dei servizi generali amministrativi nella gestione contabile dell'Istituto, essendosi ascritto al primo una colpevole inerzia che può essere fonte di responsabilità contabile ma non per concorso nel reato doloso. - Appropriazioni precedenti al novembre 2007, non avendo la Corte fornito logica spiegazioneslel motivo per il quale il Preside, già complice del segretario nelle numerosie appropriazioni precedenti a quella del novembre 2007, avesse deciso di cautelarsi solo in tale occasione estorcendo la confessione al suo complice (mai trovata), omettendo di considerare che le registrazioni di cassa contenevano causali e/o beneficiario diverso da quello effettivo nonché il contenuto delle dichiarazioni della segretaria [OSCURATO:PERSONA] che aveva sostituito il Delle Cave sulla doppia contabilità callidamente tenuta dal Delle Cave. - Appropriazioni successive al novembre 2007,non essendo sostenibile la tesi di accusa secondo la quale il Delle Cave sarebbe stato costretto dal ricorrente a falsificare la firma di quest'ultimo nei mandati in quanto la consulenza grafologica ha consentito di accertare che almeno sei mandati recano la firma autentica del [OSCURATO:PERSONA] e di questi tre riguardano inesistenti pagamenti della Tarsu. - Violazione del'art. 5 della convezione con l'istituto cassiere. Mentre la esigenza della triplice firma (dirigente scolastico,direttore dei servizi generali amminitrativi e membro designatodalla Giunta esecutiva risulta essere stata rispettata per tutto l'anno 2001 (v.relazione [OSCURATO:PERSONA]), successivamente la triplice firma non fu più apposta - non per finalità illecite - ma perché non più richista dalla normativa di settore, innovata dal D.M. n.44/2001 (art. 12), che richiedeva al sola firma del dirigente e del direttore. - La necessità da parte dello Scollo di denunziare Delle Cave, non essendosi tenuto conto che l'episodio della aggressione di quest'ultimo alla vice preside Aleo si atteggiava in termini di assoluta normalità e della iniziativa assunta dello stesso Preside alla verifica delle operazioni bancarie(v. dichiarazioni Mendolia), che avrebbe - altrimenti - dovuto temere. - Sul non consentito utilizzo della carta di credito, risultando una mera illazione che questa fosse nella piena ed esclusiva disponibilità del dirigente scolastico, tenuto conto della sua custodia da parte del Delle Cave e della consocenza del PIN da parte dei docenti che ne ottenevano il possesso in concomitanza con i viaggi di studio. 3.3.Con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione all'errato calcolo del periodo di sospensione del decorso della prescrizione pari a 2235 giorni e non 315, dovendosi pertanto escludere gli episodi di peculato commessi prima del 16 settembre 2007, dovendosi applicare la causa estintiva anche agli episodi indicati ai punti z)(mandato n. 208 del 10 luglio 2007) e aa)(mandato n. 216 del 22 agosto 2007). 4. La difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria nell'interesse del rappresentato chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato per genericità e menifeste infondatezza, evidenziando che il ricorso si fonda su una serie di false informazioni sulla parte civile,segnatamente sulle condanne a suo carico,volte a screditarne le dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso principale, il primo e secondo motivo nuovo sono inammissibili. 2.1. La prima sentenza, ha richiamato la genesi delle accuse allo Scollo individuata nel tentato suicidio in data 30.3.2010 del Delle Cave con il ritrovamento di una sorta di testamento contenente le accuse allo Scollo. Dopo aver ripercorso le dichiarazioni rese dal Delle Cave, ha richiamato gli esiti della ispezione del Giaimo con un accertamento incentrato sui mandati relativi alle somme destinate al pagamento della Tarsu e della tia per gli anni dal 2003 al 2009 - risultate mai pagate agli enti cui erano dovute - ed sui viaggi in Romania dello Scollo e del Delle Cave (se ne citano due nel 2005 ed uno nel 2006) cui corrispondono per coincidenza temporale i falsi mandati di pagamento. Ha poi senz'altro affrontato la questione della attendibilità delle accuse del Delle Cave al ricorrente, affermando la mancanza di una piena attendibilità intrinseca della chiamata in correità in ragione dello scopo di vendetta per la denuncia che lo Scollo aveva formulato nei confronti del Delle Cave per l'ammanco di 7.500,00 euro ascrivibile unicamente al Delle Cave. Mancano - inoltre - i riscontri individualizzanti in quanto - al di là della sussistenza di ammanchi finanziari e della realizzazione dei viaggi all'estero - "nulla comprova, ad eccezione delle dichiarazioni del Delle Cave, che lo Scollo abbia utilizzato per finalità personali il denaro riscosso in contanti dal dirigente amministrativo, in dipendenza dei mandati di pagamento firmati dai due correi"( v. pg. 17 della sentenza). La sentenza di appello ha ribaltato il primo giudizio assolutorio: - escludendo l'incidenza dei sentimenti di acredine e profonda avversione nutriti dal Delle Cave nei confronti del ricorrente resi palesi dalla stessa missiva rinvenutagli in occasione del sinistro stradale, non illogicamente osservando che essi giovano a ricostruire compiutamente il contesto ambientale ed il sistema di relazioni interpersonali teatro degli accadimenti oggetto del processo; - escludendo la ventilata messa in scena del tentativo di suicidio, tenuto conto delle conseguenze, anche permanenti, che ebbero a derivarne - tenuto conto della prognosi riservata in sede di ricovero; - ampiamente richiamando l'interrogatorio del ricorrente reso nel primo giudizio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. pg. 10 e ss.) nell'ambito del quale, rigettando gli addebiti, ammetteva i viaggi in Romania ed a Francoforte, accusando il Delle Cave - di cui affermava di sapere degli specifici precedenti presso altro istituto - degli ammanchi e di aver ordito una vendetta nei suoi confronti; - considerando gli accertamenti svolti dall'ispettore [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai mandati emessi in favore del Delle Cave ed ai prelievi con la carta di credito intestata al ricorrente; - considerando, altresì, la sentenza con la quale la Corte dei Conti il 20/9/2013 ha condannato sia il Delle Cave che lo Scollo " a titolo di dolo" al pagamento della somma indicata in imputazione sub a) quale oggetto di appropriazione. - quanto ai riscontri individualizzanti, richiamando - in uno alle dichiarazioni dello stesso ricorrente - gli accertamenti sui viaggi in Romania, oltre quelli a Francoforte riferiti dallo stesso Scollo nell'interesse del figlio, e considerando l'incompatibilità della versione dello Scollo rispetto alla complicità dello stesso, che ben conosceva le pessime qualità del Delle Cave, documentata da tali viaggi. Inoltre, è valorizzato l'esito della perizia grafologica che ha accertato la autenticità della sottoscrizione dello Scollo su 42 dei 55 mandati complessivamente emessi per consumare le appropriazioni oggetto di imputazione,risultando le firme aprocrife dello Scollo sui residui 13 mandati tutti emessi a partire dal 2007. E' quindi valorizzato quale riscontro logico individualizzante proprio il contesto di relazioni ambientali ed interpersonali ricostruito dallo Scollo in quanto del tutto incompatibile con il contegno dallo stesso assunto negli anni (v. pg. 18). Infine, definitivo riscontro individualizzante è rinvenuto nell'utilizzo ingiustificato - e per importi rilevanti nell'anno 2008 - della carta di credito dell'Istituto intestata allo stesso Scollo, che non avrebbe potuto consentire a sua insaputa i sistematici prelievi, specie in periodi in cui l'attività scolastica era sospesa. - alla obiezione difensiva secondo la quale lo Scollo avrebbe dovuto temere dell'esito degli accertamenti da lui stesso provocati, la Corte richiama il precipitare degli eventi nell'istituto, la consapevolezza che colui che avrebbe sostituito il Delle Cave a seguito della sospensione avrebbe potuto sicuramente rilevare l'imponente massa di irregolarità contabili commesse per quasi un decennio e la reale possibilità che il ricorrente potesse riversare tutte le responsabilità al Delle Cave che risultava aver riscosso personalmente le somme in banca. 2.2. 1 motivi di ricorso afferenti alla responsabilità del ricorrente sono inammissibili perché prospettano,anche genericamente,questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione che ha soddisfatto le regole di giudizio e di motivazione che presiedono alla riforma della sentenza assolutoria. In particolare: - quanto alla dedotta mancata considerazione del vario compendio probatorio allegato al ricorso relativo al giudizio di attendibilità del chiamante in correità, la deduzione è generica ed in fatto tenuto conto delle incensurabili argomentazioni della Corte sopra richiamate - rispetto al quale non risulta dedotto nulla dalla difesa dell'imputato nell'ambito del giudizio di appello. - quanto al dedotto mancato accertamento delle appropriazioni, la questione non risulta dedotta dalla parte in alcuna fase di giudizio. La pretesa difformità delle conclusioni dei due accertamenti naufraga rispetto alla conforme conclusione degli stessi - rilevabile dagli stessi atti allegati al ricorso - circa il complessivo importo oggetto di appropriazione. Inoltre, le deduzioni difensive circa i mancati rilievi su alcuni mandati da parte del consulente tecnico sono generiche, riguardando soltanto la questione della falsità dei mandati e non l'appropriazione delle relative somme. Inoltre, è manifestamente infondata la dedotta mancata contestazione delle appropriazioni a mezzo della carta di credito, il cui importo è invece compreso in quello indicato nella imputazione sub a) (v. ispezione Giaimo). - quanto alla dedotta mancata consapevolezza da parte del ricorrente degli ammanchi cagionati dal Delle Cave, la Corte ineccepibilmente ha rigettato la posizione difensiva considerando la correità dello Scollo non illogicamente desunta dal comprovato contesto di rapporti tra i due e dai numerosi mandati sottoscritti dallo stesso ricorrente indicanti quale beneficiario il Delle Cave,anziché l'effettivo destinatario dei pagamenti, al fine di consentirgli il maneggio del contante a favore dell'ingiusto profitto di entrambi. - Quanto, infine, alla dedotta incompatibilità tra la correità del ricorrente ed il rischio che comportava la sua iniziativa delle verifiche contabili, non appare affatto illogica la risposta della Corte che ha tenuto conto del contesto in cui la iniziativa del ricorrente è stata presa. 2.3. L'inammissibilità dell'approccio difensivo volto a sottoporre a questa Corte le questioni di fatto correlate alla disamina del più vasto compendio probatorio senza che tale disamina risulti essere stata proposta al giudice di appello consegue all'autorevole orientamento secondo il quale nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell'imputato già prosciolto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione "ex" art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., purché l'imputato medesimo, per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti e altro, Rv. 226093). L'orientamento è stato più recentemente ribadito affermando che quando è proposto appello da parte del PM avverso una sentenza di proscioglimento, l'imputato, pur se carente di interesse all'impugnazione, ha comunque la possibilità di prospettare al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre a quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria; in tale ipotesi, al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, una volta assunta sia effettivamente tale, e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito(Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, P.G. in proc. Scuto e altro, Rv. 261586). Nella motivazione della decisione è stato condivisibilmente ricordato che "questa Corte ha affermato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192,comma 3, cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153).Neanche allorché sia denunziata in cassazione la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., può essere delibata in sede di legittimità una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione, alle risultanze del quadro probatorio (Cass. Sez. 1, n. 9148 del 21/06/1999, RG. in proc. Riina, Rv. 214014). Ed invero, nella sede di legittimità, è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, che non può non riverberare in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893)". La Corte di appello, d'altro canto, si è conformata ai principi di legittimità riguardanti i requisiti della motivazione della sentenza che ribalti la decisione assolutoria oggetto d'appello affrontando e, senza incorrere in vizi logici e giuridici, superando la ragione per la quale il primo giudice aveva deliberato l'assoluzione,ovvero l'inattendibilità del correo Delle Cave e la mancanza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di questi, dando conto della attendibilità delle accuse mosse dal Delle Cave ed indicando i riscontri individualizzanti forniti dal contesto probatorio nell'ambito del quale le accuse si erano manifestate. Questo giudice di legittimità, a riguardo, ha affermato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Cass. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679). 3.11 secondo motivo è inammissibile perchè costituisce generica censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito - nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici - che ha tenuto conto della pena irrogata ben inferiore al medio edittale e non risultando elementi positivamente apprezzabili, neanche introdotti dalla difesa (v. pg. 21 della sentenza). 4. Il terzo motivo aggiunto è inammissibile in quanto non proposto con il ricorso principale ed ostandovi l'inammissibilità di questo secondo l'orientamento per il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso, essendosi spiegato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015(dep. 2016),Ricci, Rv. 266818). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6. Devono essere rigettate le richiesta della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in quanto il relativo intervento in questa sede non può ritenersi ammissibile in ragione dell'oggetto della decisione riguardante soltanto il reato nell'ambito del quale egli risulta co