CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 13618/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che tutti i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identichequestioni esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appello, in relazioneall’art. 131-bis cod. pen. (pag. 5), alla procedibilità d’ufficio del reato (pag. 5) alle circostanzelogica, non contraddittoria e giuridicamente corretta;considerato che, a fronte di ciò, i motivi d’impugnazione sono in gran parte riproduttividelle identiche censure mosse con l’atto di appello e risolte dalla corte di appello conmotivazione che viene in gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensivetendono a parcellizzare l’impianto argomentativo, senza esporre un reale confronto con lamotivazione intesa in maniera unitaria e inscindibile. Tanto porta a ribadire che «èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]