CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 21945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4762/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 944/2021 , depositata il19/08/2021, R.G.N. 381/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle retribuzioni spettanti e non pagate in relazione alla mancata riammissione in servizio del lavoratore successivamente all’annullamento in sede giudiziaria della cessione di ramo di Azienda da [OSCURATO:SOCIETA]a [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice di appello ha ritenuto che lapretesa azionata avesse natura retributiva e che una volta costituto in mora il datore di lavoro cedente questi fosseobbligato a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno evidenziando che tale soluzione sarebbe funzionale all’obiettivo di indurre il datore di lavoro ad eseguire l’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto restando irrilevante il fatto che è proseguita medio tempore l’attività lavorativa con il cessionario. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a seimotivi ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 14 aprile 2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori del controricorrente costituitonel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente. Sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare estinto il processo e l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esime il Collegio dal provvedere sulle spese che le parti avevano comunque inteso compensare. P.Q.M. La Corte dichiara es