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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 21945/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4762/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 944/2021 , depositata il19/08/2021, R.G.N. 381/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle retribuzioni spettanti e non pagate in relazione alla mancata riammissione in servizio del lavoratore successivamente all’annullamento in sede giudiziaria della cessione di ramo di Azienda da [OSCURATO:SOCIETA]a [OSCURATO:SOCIETA]..

Il giudice di appello ha ritenuto che lapretesa azionata avesse natura retributiva e che una volta costituto in mora il datore di lavoro cedente questi fosseobbligato a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno evidenziando che tale soluzione sarebbe funzionale all’obiettivo di indurre il datore di lavoro ad eseguire l’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto restando irrilevante il fatto che è proseguita medio tempore l’attività lavorativa con il cessionario.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a seimotivi ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 14 aprile 2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori del controricorrente costituitonel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente.

Sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare estinto il processo e l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esime il Collegio dal provvedere sulle spese che le parti avevano comunque inteso compensare.

P.Q.M.

La Corte dichiara es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4762/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] anche in via disgiunta tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 944/2021 , depositata il19/08/2021, R.G.N. 381/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle retribuzioni spettanti e non pagate in relazione alla mancata riammissione in servizio del lavoratore successivamente all’annullamento in sede giudiziaria della cessione di ramo di Azienda da [OSCURATO:SOCIETA]a [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice di appello ha ritenuto che lapretesa azionata avesse natura retributiva e che una volta costituto in mora il datore di lavoro cedente questi fosseobbligato a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno evidenziando che tale soluzione sarebbe funzionale all’obiettivo di indurre il datore di lavoro ad eseguire l’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto restando irrilevante il fatto che è proseguita medio tempore l’attività lavorativa con il cessionario. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a seimotivi ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente ed ha concluso per l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato estinto atteso che la parte ricorrente con nota del 14 aprile 2023 ha depositato l’atto di rinuncia a spese compensate notificato ai procuratori del controricorrente costituitonel presente giudizio ed anche l’accettazione a spese compensate della rinuncia notificata alla parte ricorrente. Sussistono pertanto le condizioni previste dagli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare estinto il processo e l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esime il Collegio dal provvedere sulle spese che le parti avevano comunque inteso compensare. P.Q.M. La Corte dichiara es
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