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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2024

Cassazione n. 18066/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Catania, in data 13 novembre 2023, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze, perché commessi in relazione ad emergenze occasionali e non programmati, quindi, sin dall'inizio della adesione dell'istante all'associazione criminosa di appartenenza, e perché compiuti a notevole distanza di tempo e con modalità del tutto diverse, e ritenendo non sufficiente la mera strumentalità degli stessi, quali reati-fine, alla operatività della cosca; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione, pur sussistendo l'unicità del disegno criminoso consistente nella volontà di assoggettarsi alle imposizioni dei capi della cosca, e pertanto nella volontà di commettere tutti gli omicidi programmati o programmabili, funzionali al perseguimento dei fini dell'associazione; preso atto del deposito di una memoria da parte del r corrente, che deve però essere ritenuta tardiva ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod.proc.pen, in quanto depositata in data 30/03/2024; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera strumentalità del reato-fine alla funzionalità della cosca, ed hai escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando tale reato non rientri nella originaria programmazione dell'attività della cosca stessa, ma sia dettato da contingenze occasionali, come, nel presente caso, la decisione di commettere gli omicidi, a distanza di molti anni l'uno dall'altro, solo per reazione e ritorsione contro condotte tenute in danno della cosca o di suoi singoli membri; ritenuto che debba ribadirsi il principio, stabilito da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Catania, in data 13 novembre 2023, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze, perché commessi in relazione ad emergenze occasionali e non programmati, quindi, sin dall'inizio della adesione dell'istante all'associazione criminosa di appartenenza, e perché compiuti a notevole distanza di tempo e con modalità del tutto diverse, e ritenendo non sufficiente la mera strumentalità degli stessi, quali reati-fine, alla operatività della cosca; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione, pur sussistendo l'unicità del disegno criminoso consistente nella volontà di assoggettarsi alle imposizioni dei capi della cosca, e pertanto nella volontà di commettere tutti gli omicidi programmati o programmabili, funzionali al perseguimento dei fini dell'associazione; preso atto del deposito di una memoria da parte del r corrente, che deve però essere ritenuta tardiva ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod.proc.pen, in quanto depositata in data 30/03/2024; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera strumentalità del reato-fine alla funzionalità della cosca, ed hai escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando tale reato non rientri nella originaria programmazione dell'attività della cosca stessa, ma sia dettato da contingenze occasionali, come, nel presente caso, la decisione di commettere gli omicidi, a distanza di molti anni l'uno dall'altro, solo per reazione e ritorsione contro condotte tenute in danno della cosca o di suoi singoli membri; ritenuto che debba ribadirsi il principio, stabilito da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere e
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