CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 10793/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29359/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persone del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’avvocatura generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. 1176/08/20 depositata in data 27/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29359/2020 Numero sezionale 2722/2022 Numero di raccolta generale 10793/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole relativo alla valutazione catastale di una unità immobiliare in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 ex art. 1 c. 335 L n. 311 del 2014; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta qui intimata; Considerato che: - il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione e/ falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente annullato, ritenendolo non motivato, il provvedimento impugnato che ha rivisto il classamento dell’immobile di proprietà della contribuente sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 la cui categoria è stata modificata da cat. A/3 classe 3 a cat. A/2 classe 3; - il motivo è inammissibile; - invero, come questa Corte ha chiarito non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29359/2020 Numero sezionale 2722/2022 Numero di raccolta generale 10793/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr fra le tante Cass. n. 3156 del 17/02/2015, Cass.n. 22900 del 29/09/2017; Cass 2018 nr 16368; Cass 12 2019 nr 10403; Cass 2019 nr 361; Cass 2019 nr 11577; tutte concordi nell'affermare la necessità che nell'atto di accertamento l'obbligo motivazionale sia assolto in modo rigoroso con la precisa indicazione delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario e non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura). Vanno infatti indicati in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione non essendo sufficiente far richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 16643 del 2013; n. 9626 del 2012; n. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014); - occorre infatti che il contribuente sia posto in grado di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima. Per quanto riguarda, ad esempio, il parametro costituito dal valore medio di mercato delle unità immobiliari comprese nella singola microzona, è necessario che l'amministrazione specifichi e documenti con precisione quali dati sono stati utilizzati ed in quale modo ne è stata effettuata la rilevazione e l'elaborazione per determinare tale valore medio. La norma non fornisce infatti alcuna specificazione al riguardo né appare sufficiente a tal fine il richiamo al regolamento di cui al D.P.R. 138 del 1998, ovvero al comma 339 del medesimo articolo. Al fine di consentire al contribuente il controllo sulla legittimità dell'operato dell'amministrazione, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29359/2020 Numero sezionale 2722/2022 Numero di raccolta generale 10793/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 così come non è sufficiente il mero richiamo ai termini generici impiegati dalla norma neppure è sufficiente la mera indicazione in cifra dei risultati, ma è necessario dar conto in modo chiaro e specifico dei metodi con cui sono stati ottenuti tali risultati, dei criteri impiegati e delle tecniche statistiche applicate oltre che della attendibilità dei dati di fatto sui quali si è basata l'elaborazione statistica. Qualora poi, ai fini dell'individuazione del valore medio di mercato della singola microzona sia stato fatto ricorso oltre che alla rilevazione documentata dei dati reali - quali i prezzi delle compravendite e delle locazioni, anche (oppure in luogo ovvero in aggiunta e integrazione di essi) a fattori indiziari e inferenziali (urbanistici, ambientali o simili ovvero riguardanti le variazioni delle preferenze della clientela) dai quali siano stati inferiti componenti di maggior valorizzazione economica delle unità immobiliari comprese nella microzona, allora l'amministrazione ha l'onere di specificare con precisione e di provare la sussistenza e l'efficacia di tali condizioni fattuali e la correttezza del metodo inferenziale adottato (si veda in termini Cass. sent. n. 22671/2019); - conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile (in forza dei principi espressi da Cass. SS. UU. Sent. n. 7155/2017); - non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata contribuente; p.q.m. dichi