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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 16236/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI'dato avviso alle parti; ' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 13.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brindisi ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 ,81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90.

Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 129 cod.proc.pen., lamentando l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto articolo 129 cod.proc.pen.

Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita, in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI'dato avviso alle parti; ' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 13.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brindisi ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 ,81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 129 cod.proc.pen., lamentando l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto articolo 129 cod.proc.pen. Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita, in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]