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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02996/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per vari delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro.

Egli denuncia violazione di legge in punto di ritenuta colpevolezza e di diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è del tutto generico, risolvendosi nella mera espressione di dissenso dalla decisione impugnata, non assistita da specifici rilievi critici.

2.2. Il secondo non è consentito.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, com'è avvenuto nel caso di specie, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196); tanto più che le allegazioni difensive (comportamento processuale, stato d'indigenza) sono generiche e non comprovate.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] AnnaiPetruzzellis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per vari delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia violazione di legge in punto di ritenuta colpevolezza e di diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è del tutto generico, risolvendosi nella mera espressione di dissenso dalla decisione impugnata, non assistita da specifici rilievi critici. 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, com'è avvenuto nel caso di specie, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196); tanto più che le allegazioni difensive (comportamento processuale, stato d'indigenza) sono generiche e non comprovate. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] AnnaiPetruzzellis
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