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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 348/2015

ECLI:EU:T:2015:695
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62013TJ0360_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑360/13, [OSCURATO:PERSONA] zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), con sede a Memmingen (Germania), unitamente alle ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato I, rappresentati da C. Mereu, K. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, e J. Beck, solicitor, ricorrenti, sostenuti da Assogalvanica, con sede a Padova (Italia), e le altre intervenienti i cui nominativi figurano nell’allegato II, rappresentati da C. Mereu e K. [OSCURATO:PERSONA], e J. Beck, intervenienti contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da K. Talabér-Ritz e J. Tomkin, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da W. Broere, M. Heikkilä e T. Zbihlej, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 348/2013 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108, pag. 1), IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da A. Dittrich (relatore), presidente, J. Schwarcz e

V. Tomljenović, giudici, cancelliere: C. Heeren, amministratore, vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2015, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti

1. La prima ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), è un’associazione di diritto tedesco che rappresenta gli utilizzatori a valle del triossido di cromo.

2. Le 185 ricorrenti, i cui nominativi figurano nell’allegato I, possono essere classificate in tre gruppi.

Il primo gruppo comprende quelle che utilizzano il triossido di cromo in soluzione acquosa per il trattamento di superficie.

Il secondo gruppo è formato da quelle che intervengono nella fornitura di miscele contenenti triossido di cromo destinate al rivestimento di superfici.

Il terzo gruppo è composto da clienti industriali che utilizzano rivestimenti di superfice in cromo per i loro prodotti primari, in particolare nella loro qualità di fornitori o produttori di componenti meccaniche di macchinari e di altri prodotti.

3. Nell’agosto 2010, la Repubblica federale di Germania trasmetteva all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo (in prosieguo: il «fascicolo a norma dell’allegato XV»), predisposto ai fini dell’identificazione del triossido di cromo come sostanza estremamente preoccupante, secondo la procedura di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

In tale fascicolo, la Repubblica federale di Germania proponeva di identificare il triossido di cromo come una sostanza estremamente preoccupante in quanto era stata classificata tra le sostanze cancerogene della categoria 1 e le sostanze mutagene della categoria 2 nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, pag. 1), ed in quanto tale sostanza risponde a tale titolo ai criteri previsti dall’articolo 57, lettere a) e b), del regolamento n. 1907/2006.

Tale fascicolo fa riferimento, in particolare, a due relazioni, ossia la relazione di analisi dei rischi predisposta dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, intitolata «[OSCURATO:PERSONA], 3rd [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 53» (Relazione dell’Unione europea di valutazione dei rischi, 3° elenco prioritario, volume n. 53), nonché la relazione predisposta dall’Istituto di salute e sicurezza sul lavoro dell’assicurazione sociale tedesca degli incidenti di lavoro e delle malattie professionali, intitolato «MEGA-Auswertungen zur Erstellung von REACH-Expositionsszenarien für Chrom (VI) – Verbindungen (2000 bis 2009) in Deutschland» [Relazione di analisi MEGA volta a stabilire gli scenari d’esposizione ai composti del cromo (VI) (dal 2000 al 2009) in Germania] (in prosieguo: la «relazione MEGA»).

4. Conformemente all’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, il fascicolo a norma dell’allegato XV veniva pubblicato il 30 agosto 2010 con concessione di un termine per presentare osservazioni, termine scaduto il 14 ottobre 2010.

Una volta presentate le osservazioni, detto fascicolo veniva trasmesso al comitato degli Stati membri dell’ECHA, ai sensi del paragrafo 7 del medesimo articolo

59. Il comitato accoglieva la proposta della Repubblica federale di Germania.

Successivamente, con decisione del 14 dicembre 2010, l’ECHA inseriva, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 8, del regolamento stesso, il triossido di cromo nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del medesimo regolamento (in prosieguo: l’«elenco delle sostanze candidate»), del quale veniva pubblicata una versione aggiornata sul sito internet dell’ECHA il 15 dicembre 2010.

5. Conformemente all’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA pubblicava, in data 15 giugno 2011, un progetto di raccomandazione delle sostanze da includere nell’allegato XIV dello stesso regolamento, contenente l’elenco delle sostanze sottoposte ad autorizzazione, invitando le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro il 14 settembre 2011.

Nell’ambito delle proprie osservazioni sottoposte all’attenzione dell’ECHA in occasione di tale consultazione pubblica, la prima ricorrente proponeva di prevedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, per l’utilizzo del triossido di cromo in quanto sostanza catalitica attiva.

Le osservazioni presentate dalle parti interessate, in particolare dalla prima ricorrente, venivano successivamente pubblicate.

6. Il 19 dicembre 2011, il comitato degli Stati membri dell’ECHA formulava il proprio parere sul progetto di raccomandazione menzionato supra al punto 5.

7. Il 20 dicembre 2011, l’ECHA presentava la propria raccomandazione delle sostanze da includere nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006. In tale raccomandazione, l’ECHA proponeva di non concedere l’esenzione a nessuno degli utilizzi del triossido di cromo.

8. Conformemente all’articolo 131 ed alla procedura prevista all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, la [OSCURATO:PERSONA] europea adottava, il 17 aprile 2013, il regolamento (UE) n. 348/2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 (GU L 108, pag. 1, in prosieguo: «l’atto impugnato»).

9. Con l’atto impugnato, il triossido di cromo veniva inserito nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006.

Non veniva concessa alcuna esenzione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, di detto regolamento, in favore di alcuni utilizzi del triossido di cromo.

Procedimento e conclusioni delle parti

10. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2013, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

11. Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2013, l’Assogalvanica e 93 altre persone fisiche o giuridiche hanno chiesto di intervenire a sostegno delle ricorrenti.

Sentite le parti, sono state accolte, con ordinanza del 4 marzo 2014, VECCO e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑360/13, EU:T:2014:130), le istanze dell’Assogalvanica e delle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato

II. Quanto agli altri richiedenti l’intervento, la loro istanza è stata respinta.

12. Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2013, l’ECHA ha chiesto di intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. Tale domanda è stata accolta, sentite le parti, con ordinanza del 22 novembre 2013.

13. Il 22 gennaio 2014, l’ECHA ha depositato memoria di intervento.

14. L’11 marzo 2014, le ricorrenti hanno depositato le proprie osservazioni sulla memoria di intervento presentata dall’ECHA.

15. Il 24 aprile 2014, l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, hanno depositato la loro memoria di intervento. Il 18 giugno 2014, le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato le proprie osservazioni su tale memoria.

16. Nell’atto introduttivo, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; – dichiarare l’atto impugnato parzialmente illegittimo in quanto basato su un manifesto errore di valutazione e in contrasto con l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, con il principio di proporzionalità e con il diritto di difesa (inclusi i principi di buona amministrazione e di eccellenza dei pareri scientifici); – annullare parzialmente l’atto impugnato nella parte in cui non conterrebbe, nel suo allegato, alla voce n. 16, quinta colonna, sotto il titolo «Usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione», la seguente esenzione: «uso di triossido di cromo a scopi produttivi in soluzione acquosa, in osservanza di un valore massimo dell’esposizione di 5μg/m 3 (o 0,005 mg/m 3 )», ovvero locuzioni simili intese ad esentare dall’ambito di applicazione dell’atto impugnato l’«uso di triossido di cromo nella galvanoplastica, nei processi d’incisione, nell’elettrolucidatura e in altri procedimenti e tecnologie di trattamenti di superficie nonché nella miscelazione» o parole in tal senso; – ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rettificare l’atto impugnato per conformarsi alla sentenza del Tribunale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

17. All’udienza, le ricorrenti hanno desistito dal secondo e dal quarto capo delle proprie conclusioni.

18. [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA chiedono che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso infondato; – condannare le ricorrenti, nonché l’Assogalvanica e le altre intervenienti i cui nominativi figurano nell’allegato II, alle spese.

19. L’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, chiedono che il Tribunale voglia: – dichiarare l’atto impugnato parzialmente illegittimo in quanto basato su un manifesto errore di valutazione nonché in contrasto con l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, con il principio di proporzionalità e con il diritto di difesa (inclusi i principi di buona amministrazione e di eccellenza del parere scientifico); – annullare parzialmente l’atto impugnato nella parte in cui non conterrebbe, nel suo allegato, alla voce n. 16, quinta colonna, sotto il titolo «Usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione», la seguente esenzione: «uso di triossido di cromo a scopi produttivi in soluzione acquosa, in osservanza di un valore massimo dell’esposizione di 5μg/m 3 (o 0,005 mg/m 3 )», ovvero locuzioni simili intese ad esentare dall’ambito di applicazione dell’atto impugnato l’«uso di triossido di cromo nella galvanoplastica, nei processi d’incisione, nell’elettrolucidatura e in altri procedimenti e tecnologie di trattamenti di superficie nonché nella miscelazione», o qualsiasi altra formulazione che comporti l’esenzione dall’ambito di applicazione dell’atto impugnato dell’utilizzo del triossido di cromo nell’industria dei rivestimenti; – ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rettificare l’atto impugnato per conformarsi alla sentenza del Tribunale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

20. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2015, le ricorrenti hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento presentando una nuova analisi scientifica basata sui dati della relazione MEGA.

In subordine, le ricorrenti chiedono di includere detta perizia negli atti di causa e di chiedere alle parti, per mezzo di una misura di organizzazione del procedimento, di prendere posizione sul suo impatto nella soluzione della controversia.

In diritto Sulla ricevibilità del primo e del terzo capo delle conclusioni di Assogalvanica e delle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II

21. Ai sensi dell’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le conclusioni di un’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti.

Pertanto, l’interveniente non può ampliare le conclusioni della parte a sostegno della quale interviene (sentenza del 10 maggio 2001, Kaufring e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, da T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, Racc., EU:T:2001:133, punto 137).

22. Nel caso di specie, le ricorrenti hanno rinunciato al secondo ed al quarto capo delle loro conclusioni.

Il primo ed il terzo capo delle conclusioni di Assogalvanica e delle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, non sono quindi più formulati a sostegno delle ricorrenti e, pertanto, devono essere respinti in quanto irricevibili.

Nel merito

23. A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi vertenti, in primo luogo, su errori manifesti di valutazione, in secondo luogo, sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, in terzo luogo, sulla violazione del principio di proporzionalità e, in quarto luogo, sulla violazione dei diritti della difesa e dei principi di buona amministrazione e di «eccellenza dei pareri scientifici».

24. Occorre esaminare, anzitutto, il secondo motivo. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006

25. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 in quanto non ha esentato dall’obbligo di autorizzazione l’uso di cui trattasi del triossido di cromo.

A loro parere, il rischio derivante da tale uso è adeguatamente controllato.

Esisterebbe una normativa comunitaria specifica che impone misure minime che i datori di lavoro devono obbligatoriamente adottare al fine di controllare i rischi derivanti dall’utilizzo del triossido di cromo, in particolare la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131, pag. 11), e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158, pag. 50).

Tali direttive sarebbero «specifiche» anche per le sostaze che non menzionano espressamente, purché tali sostanze rientrino in una delle categorie di sostanze oggetto di dette direttive.

Il fatto che tali direttive non prevedano valori limite di esposizione professionale per il triossido di cromo non escluderebbe che esse siano sufficientemente «specifiche» e prevedano «prescrizioni minime» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1906/2006.

Esigere valori limite di esposizione equivarrebbe a stabilire prescrizioni massime, il che andrebbe oltre l’ambito dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, che si riferirebbe soltanto a prescrizioni minime. [OSCURATO:PERSONA] sua comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: triossido di cromo, dicromato di ammonio, dicromato di potassio (GU 2008, C 152, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, inoltre, considerato sufficienti le misure di riduzione dei rischi già applicate. [OSCURATO:PERSONA] «tabella di marcia sulle sostanze estremamente preoccupanti», pubblicata nel febbraio 2013 dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima avrebbe riconosciuto che i rischi potrebbero essere controllati anche «al di fuori» del regolamento n. 1907/2006.

Per di più, non esisterebbe alcun rischio specifico di cancro causato dal settore della galvanoplastica, il che sarebbe dovuto all’efficacia delle misure di riduzione dei rischi adottate dai datori di lavoro.

Inoltre, gli utilizzatori di triossido di cromo sarebbero tenuti al rispetto di altre disposizioni legislative volte alla protezione della salute e dell’ambiente, come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197, pag. 1), la direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334, pag. 17), e le disposizioni di più diritti nazionali.

Un livello sufficiente di controllo dei rischi legati agli usi in questione del triossido di cromo sarebbe, inoltre, assicurato da tutta una serie di norme nazionali, e potrebbe essere parimenti ottenuto mediante l’applicazione volontaria dei valori limite di esposizione professionale.

Infine, l’obbligo di valutare la possibilità di un’esenzione e l’onere della prova ad esso connesso spetterebbero, nell’ambito dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, alla [OSCURATO:PERSONA] e non agli operatori economici.

26. L’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, si allineano, in sostanza, agli argomenti delle ricorrenti, sottolineando, al contempo, che la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA avrebbero dovuto verificare seriamente ed approfonditamente l’efficacia delle misure già in vigore, come risulterebbe dal termine «adeguatamente» che figura nel testo dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, nonché dall’obiettivo espresso all’articolo 55 di detto regolamento, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA devono tenere conto del buon funzionamento del mercato dell’Unione.

L’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento prevedrebbe del resto soltanto prescrizioni minime, e sarebbe pertanto contrario al principio di sussidiarietà il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] imponga unilateralmente prescrizioni più stringenti.

Una valutazione ai sensi di tale ultima disposizione avrebbe richiesto un’analisi più approfondita non soltanto della normativa dell’Unione pertinente, ma anche della normativa sottostante, della sua applicazione pratica e degli elementi di fatto raccolti in tale contesto, per valutare se le prescrizioni minime consentano un valido controllo dei rischi.

27. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’ECHA, contesta tali argomenti.

28. In via preliminare, si deve rilevare che, con il regolamento n. 1907/2006, il legislatore ha introdotto un regime concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche volto, in particolare, a norma del considerando 1 del regolamento n. 1907/2006, ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione.

In particolare, detto regolamento prevede, al titolo VII, una procedura di autorizzazione.

Lo scopo di tale procedura, ai sensi dell’articolo 55 del citato regolamento, è quello di garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide.

La procedura di autorizzazione si può applicare a tutte le sostanze che soddisfano i criteri previsti nell’articolo 57 di tale regolamento.

29. La prima fase della procedura di autorizzazione consiste nell’esame, da parte dell’ECHA, volto a stabilire se una sostanza soddisfa i criteri previsti dall’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, sulla base, in particolare, di un fascicolo a norma dell’allegato XV del medesimo regolamento.

Tale fascicolo è preparato, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], dall’ECHA, oppure da uno Stato membro.

Al termine di detta fase, l’ECHA identifica tale sostanza come una sostanza che soddisfa tali criteri e la include nell’elenco delle sostanze candidate.

30. La seconda fase della procedura di autorizzazione riguarda l’inclusione di una sostanza contenuta nell’elenco delle sostanze candidate nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’articolo 58 di tale regolamento.

Una volta che detta sostanza è inclusa in tale allegato e che le condizioni del suo divieto, quali stabilite dall’articolo 56 di detto regolamento, sono soddisfatte, essa non può più essere utilizzata od immessa sul mercato, salvo il caso in cui, nell’ambito della terza fase di detta procedura, un’autorizzazione per un uso specifico sia stata rilasciata ai sensi dell’articolo 60 del medesimo regolamento.

La decisione di includere tale sostanza in detto allegato è adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una raccomandazione elaborata dall’ECHA, che tiene conto del parere preventivo del suo comitato degli Stati membri e delle osservazioni, in particolare riguardanti gli usi che dovrebbero essere esentati dall’obbligo di autorizzazione in forza dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento in questione, fornite dalle parti interessate nell’ambito di una consultazione pubblica prevista dall’articolo 58, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento in questione.

31. La decisione di includere una sostanza di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 nell’allegato XIV di detto regolamento deve in particolare indicare, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, gli eventuali usi o categorie esentati dall’obbligo di autorizzazione e le eventuali condizioni di tali esenzioni.

La concessione di dette esenzioni è disciplinata dall’articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento, secondo il quale gli usi o categorie di usi possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione, a condizione che il rischio sia adeguatamente controllato, in base alla vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente.

32. Poiché le ricorrenti sostengono, in sostanza, che le condizioni previste dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, erano soddisfatte e che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a concedere un’esenzione ai sensi di tale disposizione, occorre esaminare, innanzitutto, se nel caso di specie esisteva una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso [del triossido di cromo] connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente».

In caso affermativo, occorrerà in seguito analizzare se, «in base [a detta] vigente normativa comunitaria specifica», «il rischio [era] adeguatamente controllato».

Infine, se tali condizioni sono soddisfatte, occorrerà esaminare se la [OSCURATO:PERSONA], che «può» concedere un’esenzione e che, pertanto, dispone di un margine di valutazione al riguardo, abbia commesso un errore nell’esercizio del suo potere discrezionale.

33. Occorre innanzitutto sottolineare che una «normativa comunitaria» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 è una norma giuridica adottata da un’entità dell’Unione volta a produrre effetti vincolanti.

Ne consegue, come le ricorrenti hanno del resto riconosciuto in udienza, che le norme di più ordinamenti nazionali e le prassi volontarie non possono soddisfare la prima condizione prevista dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, in quanto non costituiscono una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente».

Pertanto, non si devono esaminare né le norme nazionali fatte valere dalle ricorrenti, né le prassi volontarie alle quali si riferiscono.

34. Per quanto riguarda la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] di cui al precedente punto 25, alla quale fanno riferimento le ricorrenti, occorre osservare che essa non contiene informazioni, riguardanti in particolare il triossido di cromo, sulla valutazione dei rischi e sulle strategie per la loro riduzione.

Tale comunicazione, tuttavia, non ha alcun contenuto vincolante e non chiarisce un’altra disposizione, ma si limita, da un lato, ad informare dei risultati della valutazione, in particolare dei rischi derivanti dagli usi del triossido di cromo, e, dall’altro, ad indicare che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua raccomandazione del 30 maggio 2008, relativa a strategie di riduzione dei rischi per le sostanze triossido di cromo, dicromato di ammonio e dicromato di potassio (GU L 158, pag. 65), alla quale detta raccomandazione fa riferimento.

In assenza di qualsiasi carattere normativo, tale comunicazione non può essere considerata, come del resto hanno riconosciuto le ricorrenti all’udienza, come una «normativa comunitaria» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

35. Occorre pertanto esaminare soltanto se le direttive fatte valere dalle ricorrenti, ossia le direttive 98/24, 2004/37, 2010/75 e 2012/18, costituiscano una «vigente normativa comunitaria specifica che imponga prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

36. In primo luogo, le ricorrenti, nonché l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, fanno valere due direttive che si inseriscono nell’ambito della protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, ossia le direttive 98/24 e 2004/37.

37. Per quanto riguarda la direttiva 98/24, le ricorrenti, nonché l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, fanno riferimento, in particolare, all’articolo 1, all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, agli articoli 8 e 10 di detta direttiva.

Ai sensi dell’articolo 1, tale direttiva mira a determinare «i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici».

La stessa direttiva prevede principalmente misure che devono essere adottate da parte dei datori di lavoro, volte ad evitare o ridurre i rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori alle sostanze interessate.

Tali misure comprendono, in particolare, obblighi riguardanti la valutazione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori sul luogo di lavoro (articolo 4), la sostituzione di sostanze pericolose con sostanze meno pericolose (articolo 6), la riduzione della quantità di tali sostanze (articolo 6), la protezione individuale (articolo 6), la sorveglianza sanitaria continua dei lavoratori interessati (articolo 10) e, infine, l’informazione nei confronti dei lavoratori e delle autorità competenti (articolo 9, paragrafo 3).

La direttiva in questione introduce pertanto una scala di misure.

Anzitutto, l’esposizione del lavoratore alla sostanza pericolosa deve essere evitata, preferibilmente sostituendo alla sostanza pericolosa una meno pericolosa e, qualora ciò non fosse possibile, adottando un sistema di produzione chiuso.

Qualora nessuna di tali misure fosse possibile, l’esposizione dei lavoratori deve essere ridotta il più possibile attraverso misure di protezione collettive, quali il miglioramento dei sistemi di ventilazione e dei metodi di lavoro.

Infine, qualora tali misure non fossero sufficienti ad evitare l’esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro deve, in terzo luogo, prevedere misure di protezione individuale quali la messa a disposizione di attrezzature di protezione adeguate.

38. La direttiva 98/24 si applica, in via generale, a tutti gli agenti chimici.

La sua sfera di applicazione è universale.

Essa è volta, in particolare, a stabilire gli obblighi che devono essere rispettati dai datori di lavoro, che devono garantire un livello di sicurezza adeguato per i lavoratori sul luogo di lavoro.

Tuttavia, si deve sottolineare che essa prevede valori limite di esposizione professionale obbligatori per le sostanze incluse nel suo allegato I, nel quale figurano attualmente soltanto il piombo inorganico e suoi composti.

Per le altre sostanze, l’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva prevede la determinazione futura di «valori limite indicativi di esposizione professionale (…) da fissare a livello comunitario», che «[t]ali valori limite sono fissati o riveduti tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, secondo la procedura di cui all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE», e che «gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello comunitario».

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva stessa, «[p]er ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e ne determinano la natura in base alla normativa e alla prassi nazionali».

Secondo l’articolo 3, paragrafo 4, della medesima direttiva, «[i] valori limite di esposizione professionale obbligatori possono essere fissati a livello comunitario e, in aggiunta ai fattori considerati per la determinazione dei valori limite indicativi di esposizione professionale, tengono conto dei fattori di fattibilità mantenendo al tempo stesso l’obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

39. Per quanto riguarda il rapporto tra la direttiva 98/24 ed il regolamento n. 1907/2006, quest’ultimo prevede, al suo considerando 5, che esso «dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e ambientale» e, al suo considerando 12, che «non pregiudica l’applicazione delle direttive relative alla protezione dei lavoratori e dell’ambiente, in particolare la direttiva [2004/37] e la direttiva [98/24], che impon[gono] ai datori di lavoro di eliminare, ove ciò sia tecnicamente possibile, le sostanze pericolose o di sostituirle con sostanze meno pericolose».

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento prevede che il medesimo è applicabile «fatt[a] salv[a] la normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e ambientale, compresa la direttiva 89/391/CEE (…), la direttiva 96/61/CE (…), la direttiva [98/24], la direttiva 2000/60/CE (…), e la direttiva [2004/37]».

40. Alla luce dei suesposti rilievi, si deve riconoscere che, poiché la direttiva 98/24 non fa riferimento ad una sostanza determinata, come nel caso delle sostanze menzionate che figurano nell’allegato I di detta direttiva, essa non può essere considerata né specifica, in quanto si applica in via generale a tutte le sostanze chimiche, né come una direttiva che impone prescrizioni minime, in quanto fornisce soltanto un quadro generale per i doveri che spettano ai datori di lavoro che espongono i loro dipendenti a rischi derivanti dagli usi delle sostanze chimiche.

Il carattere generale di detta direttiva è chiaramente evidenziato dal fatto che il legislatore ha considerato, all’articolo 3 di tale direttiva, la determinazione dei valori limite come un elemento che costituisce parte integrante del meccanismo di protezione dei lavoratori, e che tale determinazione dovrebbe essere ancora effettuata per le sostanze per le quali tali valori non esistono.

Contrariamente a quanto affermano l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano all’allegato II, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di avere violato l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 nell’esigere valori limite di esposizione professionale, in quanto l’esigenza di tali valori emerge dall’applicazione dell’articolo 3 della medesima direttiva. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque aggiunto esigenze specifiche di propria iniziativa, avendo invece giustamente ritenuto che, in assenza di valori limite, la direttiva in questione non costituisse una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

41. Infine, laddove si dovesse seguire l’approccio proposto dalle ricorrenti, secondo il quale la direttiva 98/24 dovrebbe essere considerata quale normativa specifica, indipendentemente dal fatto che essa imponga o meno valori limite di esposizione professionale, tutti gli agenti chimici dovrebbero essere considerati disciplinati da una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime».

In tale ipotesi, sarebbe in pratica sempre possibile concedere l’esenzione prevista dall’articolo 58, paragrafo 2, di detto regolamento, nonostante il fatto che tale disposizione costituisca un’assoluta eccezione al principio sancito dall’articolo 57 di tale regolamento, in combinato disposto con il considerando 69 del medesimo regolamento, secondo il quale le sostanze estremamente preoccupanti devono essere, in linea di principio, incluse nell’allegato XIV del regolamento in questione e sottoposte alla procedura di autorizzazione prevista all’articolo 60 del medesimo regolamento.

Ne consegue che l’approccio proposto dalle ricorrenti potrebbe mettere seriamente in pericolo la finalità ed il funzionamento stabiliti dal regolamento in questione e che tale approccio non può, pertanto, essere accolto.

42. Per quanto riguarda la direttiva 2004/37, le ricorrenti, nonché l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano all’allegato II, fanno valere in particolare l’articolo 1, l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, l’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 5, e gli articoli 6 e 14 di detta direttiva.

L’oggetto di tale direttiva è, secondo il suo articolo 1, «la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi».

La medesima direttiva fissa «le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite».

La direttiva in questione prevede quindi, al pari della direttiva 98/24, una scala di misure comprendenti, in particolare, obblighi relativi alla valutazione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori sul luogo di lavoro (articolo 3, paragrafi da 2 a 4), la sostituzione di sostanze pericolose con sostanze meno pericolose (articolo 4), la riduzione della quantità di tali sostanze (articolo 5), la protezione individuale (articoli 8 e 10), la sorveglianza sanitaria continua dei lavoratori interessati (articolo 14) e, infine, l’informazione nei confronti dei lavoratori e delle autorità competenti (articoli 11, 12 e 19).

43. La direttiva 2004/37 si applica per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni.

Tuttavia, essa prevede valori limite di esposizione professionale obbligatori per il benzene, il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno (allegato III).

Il suo articolo 16, paragrafo 1, prevede che, «[c]on la procedura di cui all’articolo 137, paragrafo 2, del trattato [TCE, ora articolo 153, paragrafo 2, del trattato TFUE], il Consiglio fissa con direttive sulla base dell’informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse».

Il suo considerando 13 precisa, al riguardo, che «[i] valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente importante del regime generale di protezione del lavoratore» e che «[e]ssi devono essere rivisti qualora risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti».

44. Come già menzionato con riguardo alla direttiva 98/24, il regolamento n. 1907/2006 non ha alcuna incidenza sull’applicazione delle direttive relative alla protezione dei lavoratori, inclusa la direttiva 2004/37, alla quale si applica lo stesso ragionamento esposto al precedente punto

40. Poiché quest’ultima direttiva non fa riferimento a sostanze diverse dal benzene, cloruro di vinile monomero e polveri di legno, per le quali stabilisce valori massimi di esposizione professionale, non può essere considerata né «specifica», né come una direttiva che impone prescrizioni minime.

Inoltre, come per la direttiva 98/24, il legislatore ha chiaramente indicato all’articolo 16 della direttiva 2004/37 che la determinazione di valori limite costituiva parte integrante del meccanismo di protezione dei lavoratori, e che tale determinazione dovrebbe essere ancora effettuata per le sostanze per le quali tali valori non esistevano.

Infine, alla luce dell’articolo 57, lettere a) e b), del regolamento n. 1907/2006, che include le sostanze cancerogene e mutagene nel meccanismo di autorizzazione disciplinato dal titolo VII di tale regolamento, la finalità ed il funzionamento del sistema di controllo e di protezione introdotto da detto regolamento potrebbe essere seriamente messo in pericolo se si dovesse ritenere che la direttiva 2004/37 è una vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, di detto regolamento per qualsiasi sostanza cancerogena o mutagena.

Lo stesso ragionamento esposto al precedente punto 41 si applica con riguardo alla direttiva 2004/37.

45. Si deve pertanto concludere che, per quanto riguarda il triossido di cromo, né la direttiva 98/24, né la direttiva 2004/37, costituiscono una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

46. Tale conclusione non è inficiata dagli altri argomenti delle ricorrenti, né da quelli dell’Assogalvanica e delle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II.

47. Innanzitutto, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], esigendo, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, valori limite di esposizione professionale, abbia in realtà cercato di imporre non delle prescrizioni minime, bensì prescrizioni massime.

A tal riguardo, si deve ricordare che il criterio adottato delle «prescrizioni minime» non può essere ritenuto significare qualsiasi misura prevista da un atto legislativo dell’Unione.

La nozione di prescrizione minima deve essere intesa nel senso che, da un lato, costituisce uno standard minimo nell’interesse dei lavoratori o di altri soggetti interessati e, dall’altro, consente di adottare o di imporre, a livello nazionale, misure ancor più stringenti nell’ambito di una normativa più severa di quella che, a livello dell’Unione, impone la prescrizione minima.

Il solo fatto di esigere valori limite di esposizione professionale non implica quindi l’applicazione di una prescrizione massima, ma costituisce una prescrizione minima possibile ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

48. Le ricorrenti affermano inoltre che, perché una normativa sia «specifica» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, è sufficiente che essa faccia riferimento ad una categoria di sostanze e, in particolare, ai criteri di classificazione.

La prima ricorrente cita un documento dell’ECHA intitolato «Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommandation of substances to be included in Annex XIV – [OSCURATO:PERSONA]» (Preparazione dei progetti di inclusione delle sostanze nell’allegato XIV – Approccio generale) dal quale emergerebbe che l’appartenenza di una sostanza a delle categorie quali le «sostanze cancerogene» o le «sostanze mutagene» è sufficiente per considerare specifica una normativa riguardante una di tali categorie.

49. Tale argomento non può essere accolto.

50. In primo luogo, il documento citato dalle ricorrenti è una semplice comunicazione dell’ECHA che informa le parti interessate dell’approccio seguito da quest’ultima per la valutazione, in particolare, delle condizioni previste dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

Tale documento non possiede alcun valore giuridico e non è pertinente ai fini dell’interpretazione di detto articolo da parte del giudice dell’Unione.

51. In secondo luogo, non si può desumere dalla formulazione del punto 5.1, secondo considerando, del documento citato dalle ricorrenti, che qualsiasi criterio di classificazione è sufficiente a considerare specifica una normativa riguardante una categoria di sostanze che rientra in tale criterio.

52. Occorre innanzitutto osservare che il punto 5.1, secondo considerando, del documento citato dalle ricorrenti, si riferisce all’adeguato controllo dei rischi.

Il fatto che l’ECHA abbia voluto, con detto considerando, apportare una precisazione ai criteri che consentono, a suo parere, di considerare specifica una normativa, è pertanto discutibile.

53. Inoltre, nel documento citato dalle ricorrenti, l’ECHA precisa che, «in via generale, la normativa in questione dovrebbe riferirsi alla sostanza specifica da includere nell’allegato XIV [del regolamento n. 1907/2006] menzionandola oppure facendo riferimento al gruppo al quale appartiene tale sostanza, ad esempio menzionando i criteri di classificazione o i criteri dell’allegato XIII [di detto regolamento]».

Anche volendo supporre che l’ECHA abbia inteso apportare una precisazione riguardo ai criteri che consentono, a suo parere, di considerare specifica una normativa, dal passo in questione si potrebbe dedurre unicamente che, anzitutto, la sostanza debba essere interessata in quanto tale dalla normativa e che, ove ciò non avvenisse, sarebbe parimenti possibile ritenere che una categoria di sostanze costituisca oggetto di una normativa specifica, laddove, tuttavia, tale normativa riguardasse una categoria ben distinta delle altre sostanze.

La specificità di una normativa avente ad oggetto una categoria di sostanze deve essere quindi comparabile alla specificità di una normativa che riguarda una sola sostanza.

Ne consegue che è troppo generale il semplice riferimento a sostanze cancerogene, mutagene o chimiche.

54. In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere due direttive che rientrano nell’ambito della protezione dell’ambiente, ossia le direttive 2010/75 e 2012/18, senza tuttavia precisare in quale misura tali direttive costituiscono una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

A sostegno della loro tesi, le ricorrenti richiamano semplicemente l’allegato A.22 dell’atto introduttivo, il quale, senza indicare né l’autore né la fonte di una relazione intitolata «[OSCURATO:PERSONA] and Analysis of Advantages and Drawbacks for [OSCURATO:PERSONA]» (Strategia per la riduzione dei rischi ambientali ed analisi dei vantaggi e degli svantaggi dell’utilizzo del triossido di cromo) riporta la sezione 4 di tale relazione, composta da più di 40 pagine.

A loro parere, la direttiva 2010/75, nonché un documento chiamato «BREF», ossia un documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento di superficie dei metalli e delle materie plastiche, che risale all’agosto 2006, garantiscono il ricorso alle migliori tecniche disponibili, ossia alle modalità di funzionamento più efficaci, più avanzate e più facili da attuare al fine di impedire o ridurre le emissioni ed il loro impatto sull’ambiente.

55. In primo luogo, si deve rilevare che tale tesi è irricevibile nella misura in cui le ricorrenti sostengono che le direttive 2010/75 e 2012/18 costituiscono una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, in quanto non spetterebbe al Tribunale sostituirsi alle ricorrenti, ricercare ed identificare, nel voluminoso allegato A.22 dell’atto introduttivo al quale esse rinviano in toto, gli elementi che potrebbero essere considerati tali da suffragare la loro argomentazione (v., in tal senso, ordinanza del 29 novembre 1993, Koelman/[OSCURATO:PERSONA], T‑56/92, Racc., EU:T:1993:105, punto 23).

Laddove tale argomentazione riguarda soltanto il controllo dei rischi, essa è del resto parimenti irricevibile, in quanto il solo rinvio in toto all’allegato, senza alcuna precisazione riguardo ai passaggi o ai paragrafi pertinenti, non consente neppure di comprendere per quale motivo il rischio debba essere considerato controllato.

Per quanto riguarda il documento denominato «BREF», si applica il medesimo ragionamento.

Inoltre, si deve rilevare che detto documento non è stato messo a disposizione del Tribunale, il quale non può pertanto esaminarlo.

56. In secondo luogo, anche volendo supporre che la tesi delle ricorrenti relativa alla direttiva 2012/18 sia ricevibile, detta direttiva non può in alcun modo essere considerata una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, e ciò nonostante il fatto che tale direttiva sia applicabile al triossido di cromo in forza della parte 1 del suo allegato I, in combinato disposto con l’allegato VI, tabella 3.1, numero d’indice 024-001-00-0, del regolamento n. 1272/2008.

57. Infatti, dall’articolo 1 della direttiva 2012/18 risulta che tale direttiva ha come oggetto di stabilire norme volte a prevenire gli «incidenti rilevanti» connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l’Unione.

Al suo articolo 5, paragrafo 1, detta direttiva prevede obblighi generali per gli operatori economici, i quali devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.

L’allegato III, punto b), della medesima direttiva specifica gli aspetti da trattare nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza che gli operatori economici sono tenuti ad attuare nei loro impianti in forza dell’articolo 8 della direttiva in questione, ossia in particolare la formazione e la sensibilizzazione del personale, l’identificazione e la valutazione dei pericoli rilevanti, il controllo degli impianti industriali, la gestione delle modifiche da apportare agli impianti, ai processi o ai depositi, la pianificazione di emergenza, il controllo continuo delle prestazioni, la notifica di incidenti nonché un controllo ed una revisione periodici.

58. L’allegato I della direttiva 2012/18 stabilisce, inoltre, quantità limite di presenza di una sostanza pericolosa all’interno di un’impresa (in tonnellate) in modo da delimitare così il suo ambito di applicazione.

Così, tale direttiva non si applica alle imprese nelle quali sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nella colonna 2 del suo allegato I, parte 1 o parte

2. Per contro, sono interessate da detta direttiva le imprese che ricadono nella sua sfera di applicazione in quanto «stabilimento di soglia inferiore», ai sensi del paragrafo 2 del suo articolo 3, oppure in quanto «stabilimento di soglia superiore», ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo.

L’allegato I della medesima direttiva non stabilisce, pertanto, né valori limite di esposizione professionale, né valori limite di emissione per un’impresa.

59. L’obiettivo della direttiva 2012/18 è, pertanto, quello di garantire la sicurezza degli impianti al fine di evitare incidenti «rilevanti».

Tale direttiva non riguarda né gli usi specifici di sostanze pericolose nell’ambito delle attività industriali normali di un’impresa in quanto tali, né la protezione degli esseri umani da un’esposizione troppo elevata alle sostanze pericolose sul luogo di lavoro.

Detta direttiva, pertanto, non può essere considerata quale «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

60. In terzo luogo, anche volendo supporre che l’argomentazione delle ricorrenti relativa alla direttiva 2010/75 sia ricevibile, occorre osservare che detta direttiva non può essere considerata come una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

61. A termini del suo articolo 1, la direttiva 2010/75 contiene «norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali».

Essa fissa, inoltre, norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

Ai sensi del successivo articolo 2, essa si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a

VI. Essa non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

In forza del suo allegato I, essa si applica in particolare all’attività di «[t]rattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³».

Il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per soddisfare gli articoli 11 e 18 e, in particolare, di determinare valori limite di emissione per le sostanze inquinanti elencate nel suo allegato II e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro.

Tale allegato elenca una serie di sostanze, in particolare sostanze e miscele di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell’atmosfera o in ambiente idrico o con il concorso dell’aria o dell’acqua.

62. Sebbene non sussista quindi alcun dubbio che la direttiva 2010/75 possa applicarsi, in linea generale, alle emissioni industriali derivanti dagli usi di triossido di cromo, si deve tuttavia rilevare che tale direttiva non contiene alcuna disposizione specifica relativa a tale sostanza.

Essa si applica unicamente al trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

Essa riguarda, pertanto, un processo industriale concreto che supera una determinata soglia di volume elevata e non una sostanza particolare di tale processo, e non si applica a tutti i tipi di tale processo, in particolare ai processi che non superano la soglia indicata.

63. Da quanto precede risulta che le ricorrenti, nonché l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, non hanno dimostrato, per quanto riguarda il triossido di cromo, l’esistenza di una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

64. Per quanto riguarda la seconda condizione prevista dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, ossia un rischio adeguatamente controllato in base alla vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, occorre rilevare che, come è stato esposto al precedente punto 32, un’esenzione può essere concessa soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni enunciate in tale disposizione.

Qualora non esista una vigente normativa comunitaria specifica che imponga prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, non è necessario esaminare detta seconda condizione.

Inoltre, occorre rilevare che, alla luce dell’espressione «compte tenu» che figura nella versione francese di detta disposizione, e delle espressioni utilizzate in altre versioni linguistiche della stessa disposizione, come l’espressione tedesca «auf der Grundlage» e quella inglese «on the basis of», il controllo del rischio deve basarsi su detta vigente normativa comunitaria specifica.

Ebbene, in assenza di una normativa di tal genere, è impossibile che un qualsiasi controllo del rischio, quand’anche fosse dimostrato, possa derivarne, motivo di per sé sufficiente per constatare che la seconda condizione non risulta soddisfatta nella specie.

Gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti, volti a dimostrare che, nella realtà, i rischi derivanti dai diversi usi del triossido di cromo sono, per altri motivi, praticamente inesistenti, se non trascurabili o controllati, non dimostrano il legame tra l’asserito controllo dei rischi ed una vigente normativa comunitaria specifica, e sono, pertanto, inoperanti.

65. Poiché tutte le condizioni previste dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 non erano state sodisfatte, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva nella fattispecie di un margine discrezionale per quanto riguarda la concessione di un’esenzione ai sensi di detto articolo.

Il Tribunale osserva, tuttavia, che qualora le condizioni enunciate al precedente punto 32 fossero state soddisfatte, il potere discrezionale di cui avrebbe disposto la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato illimitato e non le avrebbe dato il diritto di adottare misure arbitrarie.

Tuttavia, anche in tale ipotesi, l’argomento delle ricorrenti, nonché dell’Assogalvanica e delle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, non avrebbe potuto essere accolto, poiché gli elementi fatti valere non consentono di ritenere che il margine discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] fosse talmente ridotto che essa era tenuta a concedere l’esenzione richiesta.

66. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA], non accordando l’esenzione richiesta dalle ricorrenti, non ha violato l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

Il secondo motivo, vertente sulla violazione di tale articolo, dev’essere pertanto respinto.

Sul primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione

67. Le ricorrenti contestano, in sostanza, la base scientifica dell’atto impugnato, ed il loro principale argomento è che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adeguatamente esaminato se i rischi derivanti dai diversi usi dell’industria della cromatura erano controllati.

68. Poiché il secondo motivo deve essere respinto, non essendo soddisfatta la prima condizione prevista dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, non occorre esaminare, come esposto al precedente punto 63, se i rischi derivanti dai diversi usi dell’industria della cromatura siano controllati o meno.

69. Si deve pertanto rilevare che, anche nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa effettivamente in errori manifesti di valutazione prima di adottare l’atto impugnato, il Tribunale non può accogliere la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere l’annullamento parziale dell’atto impugnato nella parte in cui quest’ultimo non prevede la concessione dell’esenzione richiesta dalle ricorrenti.

70. Ciò premesso, il primo motivo non può essere accolto e deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato. Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

71. Le ricorrenti, sostenute dall’Assogalvanica e dalle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, sostengono che, nel caso di specie, era sproporzionato procedere al divieto, introdotto de facto dall’atto impugnato, di tutti gli usi del triossido di cromo.

Occorrerà, in particolare, tenere conto del fatto che tale sostanza è utilizzata prima di tutto nell’industria della cromatura come sostanza intermedia, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 1907/2006.

72. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’ECHA, contesta tali argomenti.

73. Alla luce di quanto esposto nell’ambito del secondo motivo, si deve rilevare che, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva nella specie di un margine discrezionale per quanto riguarda la concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, non essendo soddisfatte tutte le condizioni previste da detto articolo, essa non ha potuto violare neppure il principio di proporzionalità applicando tale articolo come esso stesso le imponeva di fare. [OSCURATO:PERSONA] era quindi obbligata a prendere la decisione di non concedere un’esenzione, e non ha potuto, di conseguenza, violare il principio di proporzionalità.

74. La tesi dedotta dalle ricorrenti potrebbe pertanto essere accolta – come fa correttamente notare la [OSCURATO:PERSONA] – soltanto ove riguardasse la legittimità dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 in quanto tale.

Ebbene, come hanno precisato le ricorrenti all’udienza, esse non hanno sollevato un’eccezione di illegittimità nei confronti di tale articolo.

75. Per quanto riguarda l’argomento sollevato dall’Assogalvanica e dalle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, secondo il quale il triossido di cromo, in quanto sostanza intermedia ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 1907/2006, non dovrebbe essere sottoposto all’obbligo di autorizzazione ai sensi del titolo VII del regolamento n. 1907/2006, si deve rilevare che, poiché gli intervenienti intendono far valere con tale argomento l’inapplicabilità del titolo VII in forza dell’articolo 2, paragrafo 8, di detto regolamento, si tratta di un mezzo atto a modificare l’oggetto della controversia, quale definito dalle parti principali e che, pertanto, è irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑474/09 P a C‑476/09 P, EU:C:2011:522, punto 111).

In ogni caso, l’argomento è anche infondato, in quanto le intervenienti non forniscono alcuna prova che dimostri che il triossido di cromo possa essere considerato una sostanza intermedia ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento.

Esse chiedono, tuttavia, che il Tribunale stesso valuti «se la trasformazione del triossido di cromo in metallo cromato durante il processo di cromatura soddisfi le condizioni richieste per l’esenzione prevista dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento [in questione] o, in subordine, per l’esenzione di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del [medesimo regolamento], di modo che l’inclusione tassativa del triossido di cromo nell’allegato XIV, senza esenzione, è illegale».

Ebbene, non spetta al Tribunale procurarsi prove che le parti non hanno fornito.

76. Dal momento che, come le ricorrenti hanno indicato all’udienza, tale argomento riguarda unicamente la questione se la decisione presa dalla [OSCURATO:PERSONA] di non concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 fosse sproporzionata, lo stesso argomento è inoperante per i motivi esposti supra al punto 73.

77. In conclusione, il terzo motivo deve pertanto essere respinto. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e dei principi di buona amministrazione e di «eccellenza dei pareri scientifici»

78. Le ricorrenti deducono due censure.

Nell’ambito della prima censura, invocano la violazione dei loro diritti della difesa, deducendo segnatamente, al tempo stesso, che, in assenza di accesso ai dati della relazione MEGA, non avrebbero potuto giustificare pienamente la loro domanda di esenzione dall’obbligo di autorizzazione.

Nell’ambito della seconda censura, le ricorrenti invocano la violazione dei principi di buona amministrazione e di «eccellenza dei pareri scientifici», in particolare per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA non sarebbero stati in possesso di detta relazione e non avrebbero pertanto potuto esaminare tutti i dati disponibili, e che alcuni dati forniti dal primo ricorrente nell’ambito della consultazione pubblica non sarebbero stati presi adeguatamente in considerazione.

79. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’ECHA, contesta tali argomenti. – Sulla prima censura, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

80. Per quanto riguarda la prima censura, occorre ricordare che il titolo VII del regolamento n. 1907/2006 non prevede l’esistenza di un diritto a richiedere la concessione di un’esenzione, e che è soltanto nell’ambito dell’articolo 58, paragrafo 4, di detto regolamento che le ricorrenti sono state chiamate a fornire, in quanto parti interessate, «osservazioni riguardanti in particolare gli usi che dovrebbero essere esentati dall’obbligo di autorizzazione».

81. Ebbene, la consultazione pubblica prevista dall’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 non conferisce alle parti interessate diritti procedurali specifici, quali il diritto di avere accesso ai documenti a disposizione dell’ECHA o della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura d’inclusione delle sostanze nell’allegato XIV di tale regolamento.

Detto articolo prevede soltanto il diritto di presentare osservazioni.

Ebbene, le ricorrenti non hanno sostenuto che il loro diritto di presentare osservazioni nell’ambito della predetta consultazione pubblica non sarebbe stato rispettato dall’ECHA o dalla [OSCURATO:PERSONA].

La tesi delle ricorrenti, secondo la quale i loro diritti della difesa sarebbero stati violati, non può pertanto essere accolta.

82. Tale conclusione non è inficiata dalla giurisprudenza invocata dalle ricorrenti.

È pur vero che il punto 130 della sentenza del 9 settembre 2008, Bayer CropScience e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑75/06, Racc., EU:T:2008:317), fa riferimento in particolare al rispetto dei diritti della difesa «in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona».

Tuttavia, nella presente causa, il procedimento di inclusione del triossido di cromo nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 non può essere considerato un «procedimento promosso nei confronti» delle ricorrenti.

Inoltre, il fatto che l’articolo 58 di detto regolamento preveda una consultazione pubblica non rimette in discussione il fatto che né l’ECHA né la [OSCURATO:PERSONA] sono tenute, in forza di tale articolo, ad ascoltare un soggetto che potrebbe essere interessato dall’atto impugnato (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 12 dicembre 2003, Bactria/[OSCURATO:PERSONA], C‑258/02 P, Racc., EU:C:2003:675, punto 43).

Infine, dal momento che le ricorrenti richiamano l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 145, pag. 43), occorre rilevare che quest’ultimo non può modificare la portata dell’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 e non può, pertanto, creare diritti procedurali che tale ultimo regolamento non prevede.

Le ricorrenti non hanno d’altronde fatto valere la violazione del regolamento n. 1049/2001.

83. Ciò premesso, non esisterebbe alcun obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di dare accesso, ai soli fini della consultazione pubblica, a documenti esaminati durante il procedimento precedente, inclusa la relazione MEGA.

La questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso di detta relazione o se fosse nelle condizioni di dare accesso a tale documento non è pertanto pertinente.

La prima censura dev’essere quindi respinta. – Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di «eccellenza dei pareri scientifici»

84. Per quanto riguarda la seconda censura, occorre innanzitutto constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

Inoltre, come risulta dall’esame della prima censura del quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA non hanno violato i diritti procedurali delle ricorrenti.

Infine, nell’ambito dell’adozione della decisione sulla concessione di un’esenzione, la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA erano padrone anche di rinunciare alla valutazione della questione se i rischi derivanti da alcuni usi del triossido di cromo fossero controllati.

85. Ciò detto, si deve rilevare che, anche ammesso che, come sostengono le ricorrenti, la valutazione scientifica operata dall’ECHA e dalla [OSCURATO:PERSONA] sia stata effettuata in modo inadeguato, tali errori sarebbero stati commessi in una fase anteriore della procedura, ossia, in particolare, durante l’elaborazione del fascicolo a norma dell’allegato XV, e non potrebbero viziare la decisione di non concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

Infatti, tale decisione, al pari della raccomandazione dell’ECHA, era unicamente basata sull’assenza di una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, di detto regolamento, e non sul controllo dei rischi.

Pertanto, eventuali errori relativi all’analisi scientifica del controllo dei rischi durante le fasi procedurali anteriori, ossia, in particolare, durante l’elaborazione del fascicolo in questione, non hanno potuto incidere in alcun modo sulla legittimità di tale decisione.

86. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev’essere respinto. Sulla domanda di riapertura della fase orale

87. Alla luce dei suesposti rilievi, dev’essere parimenti respinta la domanda di riapertura della fase orale.

88. Infatti, come risulta dall’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura, nonché dalla giurisprudenza, il Tribunale è tenuto ad accogliere tale domanda di riapertura della fase orale al fine di prendere in considerazione fatti nuovi solo se la parte interessata si basa su fatti tali da esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia, che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑322/01, Racc., EU:T:2006:267, punto 323).

89. Ebbene, nel caso di specie, i fatti nuovi presentati dalle ricorrenti riguardano esclusivamente i dati della relazione MEGA e la questione se la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA siano incorse in errori manifesti di valutazione nella loro analisi scientifica del controllo dei rischi durante fasi della procedura precedente a quella che aveva ad oggetto la decisione sulla concessione di un’esenzione in forza dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006.

90. Come già rilevato ai precedenti punti 68 e 69, anche nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente incorsa in errori manifesti di valutazione prima dell’adozione dell’atto impugnato, il Tribunale non potrebbe accogliere la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere l’annullamento parziale dell’atto impugnato nella parte in cui quest’ultimo non prevede la concessione dell’esenzione richiesta dalle ricorrenti.

91. Pertanto, i fatti nuovi presentati dalle ricorrenti non sono tali da esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia.

92. Per il medesimo motivo, non occorre neppure sentire le parti in merito all’impatto della perizia nella soluzione della controversia. Sulle spese

93. Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, di tale regolamento, il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 della medesima disposizione, si faccia carico delle proprie spese.

94. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

95. Le parti intervenienti e l’ECHA sopporteranno le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e le ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato I sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) L’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, sopporteranno le proprie spese. 4) L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013TJ0360_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑360/13, [OSCURATO:PERSONA] zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), con sede a Memmingen (Germania), unitamente alle ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato I, rappresentati da C. Mereu, K. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, e J. Beck, solicitor, ricorrenti, sostenuti da Assogalvanica, con sede a Padova (Italia), e le altre intervenienti i cui nominativi figurano nell’allegato II, rappresentati da C. Mereu e K. [OSCURATO:PERSONA], e J. Beck, intervenienti contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da K. Talabér-Ritz e J. Tomkin, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da W. Broere, M. Heikkilä e T. Zbihlej, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 348/2013 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108, pag. 1), IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da A. Dittrich (relatore), presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović, giudici, cancelliere: C. Heeren, amministratore, vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2015, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti 1. La prima ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), è un’associazione di diritto tedesco che rappresenta gli utilizzatori a valle del triossido di cromo. 2. Le 185 ricorrenti, i cui nominativi figurano nell’allegato I, possono essere classificate in tre gruppi. Il primo gruppo comprende quelle che utilizzano il triossido di cromo in soluzione acquosa per il trattamento di superficie. Il secondo gruppo è formato da quelle che intervengono nella fornitura di miscele contenenti triossido di cromo destinate al rivestimento di superfici. Il terzo gruppo è composto da clienti industriali che utilizzano rivestimenti di superfice in cromo per i loro prodotti primari, in particolare nella loro qualità di fornitori o produttori di componenti meccaniche di macchinari e di altri prodotti. 3. Nell’agosto 2010, la Repubblica federale di Germania trasmetteva all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo (in prosieguo: il «fascicolo a norma dell’allegato XV»), predisposto ai fini dell’identificazione del triossido di cromo come sostanza estremamente preoccupante, secondo la procedura di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1). In tale fascicolo, la Repubblica federale di Germania proponeva di identificare il triossido di cromo come una sostanza estremamente preoccupante in quanto era stata classificata tra le sostanze cancerogene della categoria 1 e le sostanze mutagene della categoria 2 nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, pag. 1), ed in quanto tale sostanza risponde a tale titolo ai criteri previsti dall’articolo 57, lettere a) e b), del regolamento n. 1907/2006. Tale fascicolo fa riferimento, in particolare, a due relazioni, ossia la relazione di analisi dei rischi predisposta dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, intitolata «[OSCURATO:PERSONA], 3rd [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 53» (Relazione dell’Unione europea di valutazione dei rischi, 3° elenco prioritario, volume n. 53), nonché la relazione predisposta dall’Istituto di salute e sicurezza sul lavoro dell’assicurazione sociale tedesca degli incidenti di lavoro e delle malattie professionali, intitolato «MEGA-Auswertungen zur Erstellung von REACH-Expositionsszenarien für Chrom (VI) – Verbindungen (2000 bis 2009) in Deutschland» [Relazione di analisi MEGA volta a stabilire gli scenari d’esposizione ai composti del cromo (VI) (dal 2000 al 2009) in Germania] (in prosieguo: la «relazione MEGA»). 4. Conformemente all’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, il fascicolo a norma dell’allegato XV veniva pubblicato il 30 agosto 2010 con concessione di un termine per presentare osservazioni, termine scaduto il 14 ottobre 2010. Una volta presentate le osservazioni, detto fascicolo veniva trasmesso al comitato degli Stati membri dell’ECHA, ai sensi del paragrafo 7 del medesimo articolo 59. Il comitato accoglieva la proposta della Repubblica federale di Germania. Successivamente, con decisione del 14 dicembre 2010, l’ECHA inseriva, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 8, del regolamento stesso, il triossido di cromo nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del medesimo regolamento (in prosieguo: l’«elenco delle sostanze candidate»), del quale veniva pubblicata una versione aggiornata sul sito internet dell’ECHA il 15 dicembre 2010. 5. Conformemente all’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA pubblicava, in data 15 giugno 2011, un progetto di raccomandazione delle sostanze da includere nell’allegato XIV dello stesso regolamento, contenente l’elenco delle sostanze sottoposte ad autorizzazione, invitando le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro il 14 settembre 2011. Nell’ambito delle proprie osservazioni sottoposte all’attenzione dell’ECHA in occasione di tale consultazione pubblica, la prima ricorrente proponeva di prevedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, per l’utilizzo del triossido di cromo in quanto sostanza catalitica attiva. Le osservazioni presentate dalle parti interessate, in particolare dalla prima ricorrente, venivano successivamente pubblicate. 6. Il 19 dicembre 2011, il comitato degli Stati membri dell’ECHA formulava il proprio parere sul progetto di raccomandazione menzionato supra al punto 5. 7. Il 20 dicembre 2011, l’ECHA presentava la propria raccomandazione delle sostanze da includere nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006. In tale raccomandazione, l’ECHA proponeva di non concedere l’esenzione a nessuno degli utilizzi del triossido di cromo. 8. Conformemente all’articolo 131 ed alla procedura prevista all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006, la [OSCURATO:PERSONA] europea adottava, il 17 aprile 2013, il regolamento (UE) n. 348/2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 (GU L 108, pag. 1, in prosieguo: «l’atto impugnato»). 9. Con l’atto impugnato, il triossido di cromo veniva inserito nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006. Non veniva concessa alcuna esenzione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, di detto regolamento, in favore di alcuni utilizzi del triossido di cromo. Procedimento e conclusioni delle parti 10. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2013, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 11. Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2013, l’Assogalvanica e 93 altre persone fisiche o giuridiche hanno chiesto di intervenire a sostegno delle ricorrenti. Sentite le parti, sono state accolte, con ordinanza del 4 marzo 2014, VECCO e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑360/13, EU:T:2014:130), le istanze dell’Assogalvanica e delle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II. Quanto agli altri richiedenti l’intervento, la loro istanza è stata respinta. 12. Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2013, l’ECHA ha chiesto di intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. Tale domanda è stata accolta, sentite le parti, con ordinanza del 22 novembre 2013. 13. Il 22 gennaio 2014, l’ECHA ha depositato memoria di intervento. 14. L’11 marzo 2014, le ricorrenti hanno depositato le proprie osservazioni sulla memoria di intervento presentata dall’ECHA. 15. Il 24 aprile 2014, l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, hanno depositato la loro memoria di intervento. Il 18 giugno 2014, le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato le proprie osservazioni su tale memoria. 16. Nell’atto introduttivo, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; – dichiarare l’atto impugnato parzialmente illegittimo in quanto basato su un manifesto errore di valutazione e in contrasto con l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, con il principio di proporzionalità e con il diritto di difesa (inclusi i principi di buona amministrazione e di eccellenza dei pareri scientifici); – annullare parzialmente l’atto impugnato nella parte in cui non conterrebbe, nel suo allegato, alla voce n. 16, quinta colonna, sotto il titolo «Usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione», la seguente esenzione: «uso di triossido di cromo a scopi produttivi in soluzione acquosa, in osservanza di un valore massimo dell’esposizione di 5μg/m 3 (o 0,005 mg/m 3 )», ovvero locuzioni simili intese ad esentare dall’ambito di applicazione dell’atto impugnato l’«uso di triossido di cromo nella galvanoplastica, nei processi d’incisione, nell’elettrolucidatura e in altri procedimenti e tecnologie di trattamenti di superficie nonché nella miscelazione» o parole in tal senso; – ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rettificare l’atto impugnato per conformarsi alla sentenza del Tribunale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 17. All’udienza, le ricorrenti hanno desistito dal secondo e dal quarto capo delle proprie conclusioni. 18. [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA chiedono che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso infondato; – condannare le ricorrenti, nonché l’Assogalvanica e le altre intervenienti i cui nominativi figurano nell’allegato II, alle spese. 19. L’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, chiedono che il Tribunale voglia: – dichiarare l’atto impugnato parzialmente illegittimo in quanto basato su un manifesto errore di valutazione nonché in contrasto con l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, con il principio di proporzionalità e con il diritto di difesa (inclusi i principi di buona amministrazione e di eccellenza del parere scientifico); – annullare parzialmente l’atto impugnato nella parte in cui non conterrebbe, nel suo allegato, alla voce n. 16, quinta colonna, sotto il titolo «Usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione», la seguente esenzione: «uso di triossido di cromo a scopi produttivi in soluzione acquosa, in osservanza di un valore massimo dell’esposizione di 5μg/m 3 (o 0,005 mg/m 3 )», ovvero locuzioni simili intese ad esentare dall’ambito di applicazione dell’atto impugnato l’«uso di triossido di cromo nella galvanoplastica, nei processi d’incisione, nell’elettrolucidatura e in altri procedimenti e tecnologie di trattamenti di superficie nonché nella miscelazione», o qualsiasi altra formulazione che comporti l’esenzione dall’ambito di applicazione dell’atto impugnato dell’utilizzo del triossido di cromo nell’industria dei rivestimenti; – ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rettificare l’atto impugnato per conformarsi alla sentenza del Tribunale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 20. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2015, le ricorrenti hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento presentando una nuova analisi scientifica basata sui dati della relazione MEGA. In subordine, le ricorrenti chiedono di includere detta perizia negli atti di causa e di chiedere alle parti, per mezzo di una misura di organizzazione del procedimento, di prendere posizione sul suo impatto nella soluzione della controversia. In diritto Sulla ricevibilità del primo e del terzo capo delle conclusioni di Assogalvanica e delle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II 21. Ai sensi dell’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le conclusioni di un’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. Pertanto, l’interveniente non può ampliare le conclusioni della parte a sostegno della quale interviene (sentenza del 10 maggio 2001, Kaufring e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑186/97, T‑187/97, da T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, da T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 e T‑147/99, Racc., EU:T:2001:133, punto 137). 22. Nel caso di specie, le ricorrenti hanno rinunciato al secondo ed al quarto capo delle loro conclusioni. Il primo ed il terzo capo delle conclusioni di Assogalvanica e delle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, non sono quindi più formulati a sostegno delle ricorrenti e, pertanto, devono essere respinti in quanto irricevibili. Nel merito 23. A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi vertenti, in primo luogo, su errori manifesti di valutazione, in secondo luogo, sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, in terzo luogo, sulla violazione del principio di proporzionalità e, in quarto luogo, sulla violazione dei diritti della difesa e dei principi di buona amministrazione e di «eccellenza dei pareri scientifici». 24. Occorre esaminare, anzitutto, il secondo motivo. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 25. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 in quanto non ha esentato dall’obbligo di autorizzazione l’uso di cui trattasi del triossido di cromo. A loro parere, il rischio derivante da tale uso è adeguatamente controllato. Esisterebbe una normativa comunitaria specifica che impone misure minime che i datori di lavoro devono obbligatoriamente adottare al fine di controllare i rischi derivanti dall’utilizzo del triossido di cromo, in particolare la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131, pag. 11), e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158, pag. 50). Tali direttive sarebbero «specifiche» anche per le sostaze che non menzionano espressamente, purché tali sostanze rientrino in una delle categorie di sostanze oggetto di dette direttive. Il fatto che tali direttive non prevedano valori limite di esposizione professionale per il triossido di cromo non escluderebbe che esse siano sufficientemente «specifiche» e prevedano «prescrizioni minime» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1906/2006. Esigere valori limite di esposizione equivarrebbe a stabilire prescrizioni massime, il che andrebbe oltre l’ambito dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, che si riferirebbe soltanto a prescrizioni minime. [OSCURATO:PERSONA] sua comunicazione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: triossido di cromo, dicromato di ammonio, dicromato di potassio (GU 2008, C 152, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, inoltre, considerato sufficienti le misure di riduzione dei rischi già applicate. [OSCURATO:PERSONA] «tabella di marcia sulle sostanze estremamente preoccupanti», pubblicata nel febbraio 2013 dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima avrebbe riconosciuto che i rischi potrebbero essere controllati anche «al di fuori» del regolamento n. 1907/2006. Per di più, non esisterebbe alcun rischio specifico di cancro causato dal settore della galvanoplastica, il che sarebbe dovuto all’efficacia delle misure di riduzione dei rischi adottate dai datori di lavoro. Inoltre, gli utilizzatori di triossido di cromo sarebbero tenuti al rispetto di altre disposizioni legislative volte alla protezione della salute e dell’ambiente, come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197, pag. 1), la direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334, pag. 17), e le disposizioni di più diritti nazionali. Un livello sufficiente di controllo dei rischi legati agli usi in questione del triossido di cromo sarebbe, inoltre, assicurato da tutta una serie di norme nazionali, e potrebbe essere parimenti ottenuto mediante l’applicazione volontaria dei valori limite di esposizione professionale. Infine, l’obbligo di valutare la possibilità di un’esenzione e l’onere della prova ad esso connesso spetterebbero, nell’ambito dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, alla [OSCURATO:PERSONA] e non agli operatori economici. 26. L’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, si allineano, in sostanza, agli argomenti delle ricorrenti, sottolineando, al contempo, che la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA avrebbero dovuto verificare seriamente ed approfonditamente l’efficacia delle misure già in vigore, come risulterebbe dal termine «adeguatamente» che figura nel testo dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, nonché dall’obiettivo espresso all’articolo 55 di detto regolamento, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA devono tenere conto del buon funzionamento del mercato dell’Unione. L’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento prevedrebbe del resto soltanto prescrizioni minime, e sarebbe pertanto contrario al principio di sussidiarietà il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] imponga unilateralmente prescrizioni più stringenti. Una valutazione ai sensi di tale ultima disposizione avrebbe richiesto un’analisi più approfondita non soltanto della normativa dell’Unione pertinente, ma anche della normativa sottostante, della sua applicazione pratica e degli elementi di fatto raccolti in tale contesto, per valutare se le prescrizioni minime consentano un valido controllo dei rischi. 27. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’ECHA, contesta tali argomenti. 28. In via preliminare, si deve rilevare che, con il regolamento n. 1907/2006, il legislatore ha introdotto un regime concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche volto, in particolare, a norma del considerando 1 del regolamento n. 1907/2006, ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. In particolare, detto regolamento prevede, al titolo VII, una procedura di autorizzazione. Lo scopo di tale procedura, ai sensi dell’articolo 55 del citato regolamento, è quello di garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. La procedura di autorizzazione si può applicare a tutte le sostanze che soddisfano i criteri previsti nell’articolo 57 di tale regolamento. 29. La prima fase della procedura di autorizzazione consiste nell’esame, da parte dell’ECHA, volto a stabilire se una sostanza soddisfa i criteri previsti dall’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, sulla base, in particolare, di un fascicolo a norma dell’allegato XV del medesimo regolamento. Tale fascicolo è preparato, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], dall’ECHA, oppure da uno Stato membro. Al termine di detta fase, l’ECHA identifica tale sostanza come una sostanza che soddisfa tali criteri e la include nell’elenco delle sostanze candidate. 30. La seconda fase della procedura di autorizzazione riguarda l’inclusione di una sostanza contenuta nell’elenco delle sostanze candidate nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’articolo 58 di tale regolamento. Una volta che detta sostanza è inclusa in tale allegato e che le condizioni del suo divieto, quali stabilite dall’articolo 56 di detto regolamento, sono soddisfatte, essa non può più essere utilizzata od immessa sul mercato, salvo il caso in cui, nell’ambito della terza fase di detta procedura, un’autorizzazione per un uso specifico sia stata rilasciata ai sensi dell’articolo 60 del medesimo regolamento. La decisione di includere tale sostanza in detto allegato è adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una raccomandazione elaborata dall’ECHA, che tiene conto del parere preventivo del suo comitato degli Stati membri e delle osservazioni, in particolare riguardanti gli usi che dovrebbero essere esentati dall’obbligo di autorizzazione in forza dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento in questione, fornite dalle parti interessate nell’ambito di una consultazione pubblica prevista dall’articolo 58, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento in questione. 31. La decisione di includere una sostanza di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 nell’allegato XIV di detto regolamento deve in particolare indicare, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, gli eventuali usi o categorie esentati dall’obbligo di autorizzazione e le eventuali condizioni di tali esenzioni. La concessione di dette esenzioni è disciplinata dall’articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento, secondo il quale gli usi o categorie di usi possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione, a condizione che il rischio sia adeguatamente controllato, in base alla vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente. 32. Poiché le ricorrenti sostengono, in sostanza, che le condizioni previste dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, erano soddisfatte e che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a concedere un’esenzione ai sensi di tale disposizione, occorre esaminare, innanzitutto, se nel caso di specie esisteva una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso [del triossido di cromo] connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente». In caso affermativo, occorrerà in seguito analizzare se, «in base [a detta] vigente normativa comunitaria specifica», «il rischio [era] adeguatamente controllato». Infine, se tali condizioni sono soddisfatte, occorrerà esaminare se la [OSCURATO:PERSONA], che «può» concedere un’esenzione e che, pertanto, dispone di un margine di valutazione al riguardo, abbia commesso un errore nell’esercizio del suo potere discrezionale. 33. Occorre innanzitutto sottolineare che una «normativa comunitaria» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 è una norma giuridica adottata da un’entità dell’Unione volta a produrre effetti vincolanti. Ne consegue, come le ricorrenti hanno del resto riconosciuto in udienza, che le norme di più ordinamenti nazionali e le prassi volontarie non possono soddisfare la prima condizione prevista dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, in quanto non costituiscono una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente». Pertanto, non si devono esaminare né le norme nazionali fatte valere dalle ricorrenti, né le prassi volontarie alle quali si riferiscono. 34. Per quanto riguarda la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] di cui al precedente punto 25, alla quale fanno riferimento le ricorrenti, occorre osservare che essa non contiene informazioni, riguardanti in particolare il triossido di cromo, sulla valutazione dei rischi e sulle strategie per la loro riduzione. Tale comunicazione, tuttavia, non ha alcun contenuto vincolante e non chiarisce un’altra disposizione, ma si limita, da un lato, ad informare dei risultati della valutazione, in particolare dei rischi derivanti dagli usi del triossido di cromo, e, dall’altro, ad indicare che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua raccomandazione del 30 maggio 2008, relativa a strategie di riduzione dei rischi per le sostanze triossido di cromo, dicromato di ammonio e dicromato di potassio (GU L 158, pag. 65), alla quale detta raccomandazione fa riferimento. In assenza di qualsiasi carattere normativo, tale comunicazione non può essere considerata, come del resto hanno riconosciuto le ricorrenti all’udienza, come una «normativa comunitaria» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. 35. Occorre pertanto esaminare soltanto se le direttive fatte valere dalle ricorrenti, ossia le direttive 98/24, 2004/37, 2010/75 e 2012/18, costituiscano una «vigente normativa comunitaria specifica che imponga prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. 36. In primo luogo, le ricorrenti, nonché l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, fanno valere due direttive che si inseriscono nell’ambito della protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, ossia le direttive 98/24 e 2004/37. 37. Per quanto riguarda la direttiva 98/24, le ricorrenti, nonché l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, fanno riferimento, in particolare, all’articolo 1, all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, agli articoli 8 e 10 di detta direttiva. Ai sensi dell’articolo 1, tale direttiva mira a determinare «i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici». La stessa direttiva prevede principalmente misure che devono essere adottate da parte dei datori di lavoro, volte ad evitare o ridurre i rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori alle sostanze interessate. Tali misure comprendono, in particolare, obblighi riguardanti la valutazione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori sul luogo di lavoro (articolo 4), la sostituzione di sostanze pericolose con sostanze meno pericolose (articolo 6), la riduzione della quantità di tali sostanze (articolo 6), la protezione individuale (articolo 6), la sorveglianza sanitaria continua dei lavoratori interessati (articolo 10) e, infine, l’informazione nei confronti dei lavoratori e delle autorità competenti (articolo 9, paragrafo 3). La direttiva in questione introduce pertanto una scala di misure. Anzitutto, l’esposizione del lavoratore alla sostanza pericolosa deve essere evitata, preferibilmente sostituendo alla sostanza pericolosa una meno pericolosa e, qualora ciò non fosse possibile, adottando un sistema di produzione chiuso. Qualora nessuna di tali misure fosse possibile, l’esposizione dei lavoratori deve essere ridotta il più possibile attraverso misure di protezione collettive, quali il miglioramento dei sistemi di ventilazione e dei metodi di lavoro. Infine, qualora tali misure non fossero sufficienti ad evitare l’esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro deve, in terzo luogo, prevedere misure di protezione individuale quali la messa a disposizione di attrezzature di protezione adeguate. 38. La direttiva 98/24 si applica, in via generale, a tutti gli agenti chimici. La sua sfera di applicazione è universale. Essa è volta, in particolare, a stabilire gli obblighi che devono essere rispettati dai datori di lavoro, che devono garantire un livello di sicurezza adeguato per i lavoratori sul luogo di lavoro. Tuttavia, si deve sottolineare che essa prevede valori limite di esposizione professionale obbligatori per le sostanze incluse nel suo allegato I, nel quale figurano attualmente soltanto il piombo inorganico e suoi composti. Per le altre sostanze, l’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva prevede la determinazione futura di «valori limite indicativi di esposizione professionale (…) da fissare a livello comunitario», che «[t]ali valori limite sono fissati o riveduti tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, secondo la procedura di cui all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE», e che «gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello comunitario». Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva stessa, «[p]er ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e ne determinano la natura in base alla normativa e alla prassi nazionali». Secondo l’articolo 3, paragrafo 4, della medesima direttiva, «[i] valori limite di esposizione professionale obbligatori possono essere fissati a livello comunitario e, in aggiunta ai fattori considerati per la determinazione dei valori limite indicativi di esposizione professionale, tengono conto dei fattori di fattibilità mantenendo al tempo stesso l’obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro». 39. Per quanto riguarda il rapporto tra la direttiva 98/24 ed il regolamento n. 1907/2006, quest’ultimo prevede, al suo considerando 5, che esso «dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e ambientale» e, al suo considerando 12, che «non pregiudica l’applicazione delle direttive relative alla protezione dei lavoratori e dell’ambiente, in particolare la direttiva [2004/37] e la direttiva [98/24], che impon[gono] ai datori di lavoro di eliminare, ove ciò sia tecnicamente possibile, le sostanze pericolose o di sostituirle con sostanze meno pericolose». L’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento prevede che il medesimo è applicabile «fatt[a] salv[a] la normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e ambientale, compresa la direttiva 89/391/CEE (…), la direttiva 96/61/CE (…), la direttiva [98/24], la direttiva 2000/60/CE (…), e la direttiva [2004/37]». 40. Alla luce dei suesposti rilievi, si deve riconoscere che, poiché la direttiva 98/24 non fa riferimento ad una sostanza determinata, come nel caso delle sostanze menzionate che figurano nell’allegato I di detta direttiva, essa non può essere considerata né specifica, in quanto si applica in via generale a tutte le sostanze chimiche, né come una direttiva che impone prescrizioni minime, in quanto fornisce soltanto un quadro generale per i doveri che spettano ai datori di lavoro che espongono i loro dipendenti a rischi derivanti dagli usi delle sostanze chimiche. Il carattere generale di detta direttiva è chiaramente evidenziato dal fatto che il legislatore ha considerato, all’articolo 3 di tale direttiva, la determinazione dei valori limite come un elemento che costituisce parte integrante del meccanismo di protezione dei lavoratori, e che tale determinazione dovrebbe essere ancora effettuata per le sostanze per le quali tali valori non esistono. Contrariamente a quanto affermano l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano all’allegato II, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di avere violato l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 nell’esigere valori limite di esposizione professionale, in quanto l’esigenza di tali valori emerge dall’applicazione dell’articolo 3 della medesima direttiva. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque aggiunto esigenze specifiche di propria iniziativa, avendo invece giustamente ritenuto che, in assenza di valori limite, la direttiva in questione non costituisse una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. 41. Infine, laddove si dovesse seguire l’approccio proposto dalle ricorrenti, secondo il quale la direttiva 98/24 dovrebbe essere considerata quale normativa specifica, indipendentemente dal fatto che essa imponga o meno valori limite di esposizione professionale, tutti gli agenti chimici dovrebbero essere considerati disciplinati da una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime». In tale ipotesi, sarebbe in pratica sempre possibile concedere l’esenzione prevista dall’articolo 58, paragrafo 2, di detto regolamento, nonostante il fatto che tale disposizione costituisca un’assoluta eccezione al principio sancito dall’articolo 57 di tale regolamento, in combinato disposto con il considerando 69 del medesimo regolamento, secondo il quale le sostanze estremamente preoccupanti devono essere, in linea di principio, incluse nell’allegato XIV del regolamento in questione e sottoposte alla procedura di autorizzazione prevista all’articolo 60 del medesimo regolamento. Ne consegue che l’approccio proposto dalle ricorrenti potrebbe mettere seriamente in pericolo la finalità ed il funzionamento stabiliti dal regolamento in questione e che tale approccio non può, pertanto, essere accolto. 42. Per quanto riguarda la direttiva 2004/37, le ricorrenti, nonché l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano all’allegato II, fanno valere in particolare l’articolo 1, l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, l’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 5, e gli articoli 6 e 14 di detta direttiva. L’oggetto di tale direttiva è, secondo il suo articolo 1, «la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi». La medesima direttiva fissa «le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite». La direttiva in questione prevede quindi, al pari della direttiva 98/24, una scala di misure comprendenti, in particolare, obblighi relativi alla valutazione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori sul luogo di lavoro (articolo 3, paragrafi da 2 a 4), la sostituzione di sostanze pericolose con sostanze meno pericolose (articolo 4), la riduzione della quantità di tali sostanze (articolo 5), la protezione individuale (articoli 8 e 10), la sorveglianza sanitaria continua dei lavoratori interessati (articolo 14) e, infine, l’informazione nei confronti dei lavoratori e delle autorità competenti (articoli 11, 12 e 19). 43. La direttiva 2004/37 si applica per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni. Tuttavia, essa prevede valori limite di esposizione professionale obbligatori per il benzene, il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno (allegato III). Il suo articolo 16, paragrafo 1, prevede che, «[c]on la procedura di cui all’articolo 137, paragrafo 2, del trattato [TCE, ora articolo 153, paragrafo 2, del trattato TFUE], il Consiglio fissa con direttive sulla base dell’informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse». Il suo considerando 13 precisa, al riguardo, che «[i] valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente importante del regime generale di protezione del lavoratore» e che «[e]ssi devono essere rivisti qualora risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti». 44. Come già menzionato con riguardo alla direttiva 98/24, il regolamento n. 1907/2006 non ha alcuna incidenza sull’applicazione delle direttive relative alla protezione dei lavoratori, inclusa la direttiva 2004/37, alla quale si applica lo stesso ragionamento esposto al precedente punto 40. Poiché quest’ultima direttiva non fa riferimento a sostanze diverse dal benzene, cloruro di vinile monomero e polveri di legno, per le quali stabilisce valori massimi di esposizione professionale, non può essere considerata né «specifica», né come una direttiva che impone prescrizioni minime. Inoltre, come per la direttiva 98/24, il legislatore ha chiaramente indicato all’articolo 16 della direttiva 2004/37 che la determinazione di valori limite costituiva parte integrante del meccanismo di protezione dei lavoratori, e che tale determinazione dovrebbe essere ancora effettuata per le sostanze per le quali tali valori non esistevano. Infine, alla luce dell’articolo 57, lettere a) e b), del regolamento n. 1907/2006, che include le sostanze cancerogene e mutagene nel meccanismo di autorizzazione disciplinato dal titolo VII di tale regolamento, la finalità ed il funzionamento del sistema di controllo e di protezione introdotto da detto regolamento potrebbe essere seriamente messo in pericolo se si dovesse ritenere che la direttiva 2004/37 è una vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, di detto regolamento per qualsiasi sostanza cancerogena o mutagena. Lo stesso ragionamento esposto al precedente punto 41 si applica con riguardo alla direttiva 2004/37. 45. Si deve pertanto concludere che, per quanto riguarda il triossido di cromo, né la direttiva 98/24, né la direttiva 2004/37, costituiscono una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. 46. Tale conclusione non è inficiata dagli altri argomenti delle ricorrenti, né da quelli dell’Assogalvanica e delle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II. 47. Innanzitutto, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], esigendo, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, valori limite di esposizione professionale, abbia in realtà cercato di imporre non delle prescrizioni minime, bensì prescrizioni massime. A tal riguardo, si deve ricordare che il criterio adottato delle «prescrizioni minime» non può essere ritenuto significare qualsiasi misura prevista da un atto legislativo dell’Unione. La nozione di prescrizione minima deve essere intesa nel senso che, da un lato, costituisce uno standard minimo nell’interesse dei lavoratori o di altri soggetti interessati e, dall’altro, consente di adottare o di imporre, a livello nazionale, misure ancor più stringenti nell’ambito di una normativa più severa di quella che, a livello dell’Unione, impone la prescrizione minima. Il solo fatto di esigere valori limite di esposizione professionale non implica quindi l’applicazione di una prescrizione massima, ma costituisce una prescrizione minima possibile ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. 48. Le ricorrenti affermano inoltre che, perché una normativa sia «specifica» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, è sufficiente che essa faccia riferimento ad una categoria di sostanze e, in particolare, ai criteri di classificazione. La prima ricorrente cita un documento dell’ECHA intitolato «Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommandation of substances to be included in Annex XIV – [OSCURATO:PERSONA]» (Preparazione dei progetti di inclusione delle sostanze nell’allegato XIV – Approccio generale) dal quale emergerebbe che l’appartenenza di una sostanza a delle categorie quali le «sostanze cancerogene» o le «sostanze mutagene» è sufficiente per considerare specifica una normativa riguardante una di tali categorie. 49. Tale argomento non può essere accolto. 50. In primo luogo, il documento citato dalle ricorrenti è una semplice comunicazione dell’ECHA che informa le parti interessate dell’approccio seguito da quest’ultima per la valutazione, in particolare, delle condizioni previste dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. Tale documento non possiede alcun valore giuridico e non è pertinente ai fini dell’interpretazione di detto articolo da parte del giudice dell’Unione. 51. In secondo luogo, non si può desumere dalla formulazione del punto 5.1, secondo considerando, del documento citato dalle ricorrenti, che qualsiasi criterio di classificazione è sufficiente a considerare specifica una normativa riguardante una categoria di sostanze che rientra in tale criterio. 52. Occorre innanzitutto osservare che il punto 5.1, secondo considerando, del documento citato dalle ricorrenti, si riferisce all’adeguato controllo dei rischi. Il fatto che l’ECHA abbia voluto, con detto considerando, apportare una precisazione ai criteri che consentono, a suo parere, di considerare specifica una normativa, è pertanto discutibile. 53. Inoltre, nel documento citato dalle ricorrenti, l’ECHA precisa che, «in via generale, la normativa in questione dovrebbe riferirsi alla sostanza specifica da includere nell’allegato XIV [del regolamento n. 1907/2006] menzionandola oppure facendo riferimento al gruppo al quale appartiene tale sostanza, ad esempio menzionando i criteri di classificazione o i criteri dell’allegato XIII [di detto regolamento]». Anche volendo supporre che l’ECHA abbia inteso apportare una precisazione riguardo ai criteri che consentono, a suo parere, di considerare specifica una normativa, dal passo in questione si potrebbe dedurre unicamente che, anzitutto, la sostanza debba essere interessata in quanto tale dalla normativa e che, ove ciò non avvenisse, sarebbe parimenti possibile ritenere che una categoria di sostanze costituisca oggetto di una normativa specifica, laddove, tuttavia, tale normativa riguardasse una categoria ben distinta delle altre sostanze. La specificità di una normativa avente ad oggetto una categoria di sostanze deve essere quindi comparabile alla specificità di una normativa che riguarda una sola sostanza. Ne consegue che è troppo generale il semplice riferimento a sostanze cancerogene, mutagene o chimiche. 54. In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere due direttive che rientrano nell’ambito della protezione dell’ambiente, ossia le direttive 2010/75 e 2012/18, senza tuttavia precisare in quale misura tali direttive costituiscono una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. A sostegno della loro tesi, le ricorrenti richiamano semplicemente l’allegato A.22 dell’atto introduttivo, il quale, senza indicare né l’autore né la fonte di una relazione intitolata «[OSCURATO:PERSONA] and Analysis of Advantages and Drawbacks for [OSCURATO:PERSONA]» (Strategia per la riduzione dei rischi ambientali ed analisi dei vantaggi e degli svantaggi dell’utilizzo del triossido di cromo) riporta la sezione 4 di tale relazione, composta da più di 40 pagine. A loro parere, la direttiva 2010/75, nonché un documento chiamato «BREF», ossia un documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento di superficie dei metalli e delle materie plastiche, che risale all’agosto 2006, garantiscono il ricorso alle migliori tecniche disponibili, ossia alle modalità di funzionamento più efficaci, più avanzate e più facili da attuare al fine di impedire o ridurre le emissioni ed il loro impatto sull’ambiente. 55. In primo luogo, si deve rilevare che tale tesi è irricevibile nella misura in cui le ricorrenti sostengono che le direttive 2010/75 e 2012/18 costituiscono una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, in quanto non spetterebbe al Tribunale sostituirsi alle ricorrenti, ricercare ed identificare, nel voluminoso allegato A.22 dell’atto introduttivo al quale esse rinviano in toto, gli elementi che potrebbero essere considerati tali da suffragare la loro argomentazione (v., in tal senso, ordinanza del 29 novembre 1993, Koelman/[OSCURATO:PERSONA], T‑56/92, Racc., EU:T:1993:105, punto 23). Laddove tale argomentazione riguarda soltanto il controllo dei rischi, essa è del resto parimenti irricevibile, in quanto il solo rinvio in toto all’allegato, senza alcuna precisazione riguardo ai passaggi o ai paragrafi pertinenti, non consente neppure di comprendere per quale motivo il rischio debba essere considerato controllato. Per quanto riguarda il documento denominato «BREF», si applica il medesimo ragionamento. Inoltre, si deve rilevare che detto documento non è stato messo a disposizione del Tribunale, il quale non può pertanto esaminarlo. 56. In secondo luogo, anche volendo supporre che la tesi delle ricorrenti relativa alla direttiva 2012/18 sia ricevibile, detta direttiva non può in alcun modo essere considerata una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, e ciò nonostante il fatto che tale direttiva sia applicabile al triossido di cromo in forza della parte 1 del suo allegato I, in combinato disposto con l’allegato VI, tabella 3.1, numero d’indice 024-001-00-0, del regolamento n. 1272/2008. 57. Infatti, dall’articolo 1 della direttiva 2012/18 risulta che tale direttiva ha come oggetto di stabilire norme volte a prevenire gli «incidenti rilevanti» connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l’Unione. Al suo articolo 5, paragrafo 1, detta direttiva prevede obblighi generali per gli operatori economici, i quali devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente. L’allegato III, punto b), della medesima direttiva specifica gli aspetti da trattare nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza che gli operatori economici sono tenuti ad attuare nei loro impianti in forza dell’articolo 8 della direttiva in questione, ossia in particolare la formazione e la sensibilizzazione del personale, l’identificazione e la valutazione dei pericoli rilevanti, il controllo degli impianti industriali, la gestione delle modifiche da apportare agli impianti, ai processi o ai depositi, la pianificazione di emergenza, il controllo continuo delle prestazioni, la notifica di incidenti nonché un controllo ed una revisione periodici. 58. L’allegato I della direttiva 2012/18 stabilisce, inoltre, quantità limite di presenza di una sostanza pericolosa all’interno di un’impresa (in tonnellate) in modo da delimitare così il suo ambito di applicazione. Così, tale direttiva non si applica alle imprese nelle quali sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nella colonna 2 del suo allegato I, parte 1 o parte 2. Per contro, sono interessate da detta direttiva le imprese che ricadono nella sua sfera di applicazione in quanto «stabilimento di soglia inferiore», ai sensi del paragrafo 2 del suo articolo 3, oppure in quanto «stabilimento di soglia superiore», ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo. L’allegato I della medesima direttiva non stabilisce, pertanto, né valori limite di esposizione professionale, né valori limite di emissione per un’impresa. 59. L’obiettivo della direttiva 2012/18 è, pertanto, quello di garantire la sicurezza degli impianti al fine di evitare incidenti «rilevanti». Tale direttiva non riguarda né gli usi specifici di sostanze pericolose nell’ambito delle attività industriali normali di un’impresa in quanto tali, né la protezione degli esseri umani da un’esposizione troppo elevata alle sostanze pericolose sul luogo di lavoro. Detta direttiva, pertanto, non può essere considerata quale «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. 60. In terzo luogo, anche volendo supporre che l’argomentazione delle ricorrenti relativa alla direttiva 2010/75 sia ricevibile, occorre osservare che detta direttiva non può essere considerata come una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. 61. A termini del suo articolo 1, la direttiva 2010/75 contiene «norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali». Essa fissa, inoltre, norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Ai sensi del successivo articolo 2, essa si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI. Essa non si applica alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo o alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi. In forza del suo allegato I, essa si applica in particolare all’attività di «[t]rattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³». Il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per soddisfare gli articoli 11 e 18 e, in particolare, di determinare valori limite di emissione per le sostanze inquinanti elencate nel suo allegato II e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall’installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro. Tale allegato elenca una serie di sostanze, in particolare sostanze e miscele di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell’atmosfera o in ambiente idrico o con il concorso dell’aria o dell’acqua. 62. Sebbene non sussista quindi alcun dubbio che la direttiva 2010/75 possa applicarsi, in linea generale, alle emissioni industriali derivanti dagli usi di triossido di cromo, si deve tuttavia rilevare che tale direttiva non contiene alcuna disposizione specifica relativa a tale sostanza. Essa si applica unicamente al trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³. Essa riguarda, pertanto, un processo industriale concreto che supera una determinata soglia di volume elevata e non una sostanza particolare di tale processo, e non si applica a tutti i tipi di tale processo, in particolare ai processi che non superano la soglia indicata. 63. Da quanto precede risulta che le ricorrenti, nonché l’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, non hanno dimostrato, per quanto riguarda il triossido di cromo, l’esistenza di una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. 64. Per quanto riguarda la seconda condizione prevista dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, ossia un rischio adeguatamente controllato in base alla vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, occorre rilevare che, come è stato esposto al precedente punto 32, un’esenzione può essere concessa soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni enunciate in tale disposizione. Qualora non esista una vigente normativa comunitaria specifica che imponga prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, non è necessario esaminare detta seconda condizione. Inoltre, occorre rilevare che, alla luce dell’espressione «compte tenu» che figura nella versione francese di detta disposizione, e delle espressioni utilizzate in altre versioni linguistiche della stessa disposizione, come l’espressione tedesca «auf der Grundlage» e quella inglese «on the basis of», il controllo del rischio deve basarsi su detta vigente normativa comunitaria specifica. Ebbene, in assenza di una normativa di tal genere, è impossibile che un qualsiasi controllo del rischio, quand’anche fosse dimostrato, possa derivarne, motivo di per sé sufficiente per constatare che la seconda condizione non risulta soddisfatta nella specie. Gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti, volti a dimostrare che, nella realtà, i rischi derivanti dai diversi usi del triossido di cromo sono, per altri motivi, praticamente inesistenti, se non trascurabili o controllati, non dimostrano il legame tra l’asserito controllo dei rischi ed una vigente normativa comunitaria specifica, e sono, pertanto, inoperanti. 65. Poiché tutte le condizioni previste dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 non erano state sodisfatte, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva nella fattispecie di un margine discrezionale per quanto riguarda la concessione di un’esenzione ai sensi di detto articolo. Il Tribunale osserva, tuttavia, che qualora le condizioni enunciate al precedente punto 32 fossero state soddisfatte, il potere discrezionale di cui avrebbe disposto la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato illimitato e non le avrebbe dato il diritto di adottare misure arbitrarie. Tuttavia, anche in tale ipotesi, l’argomento delle ricorrenti, nonché dell’Assogalvanica e delle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, non avrebbe potuto essere accolto, poiché gli elementi fatti valere non consentono di ritenere che il margine discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] fosse talmente ridotto che essa era tenuta a concedere l’esenzione richiesta. 66. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA], non accordando l’esenzione richiesta dalle ricorrenti, non ha violato l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. Il secondo motivo, vertente sulla violazione di tale articolo, dev’essere pertanto respinto. Sul primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione 67. Le ricorrenti contestano, in sostanza, la base scientifica dell’atto impugnato, ed il loro principale argomento è che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adeguatamente esaminato se i rischi derivanti dai diversi usi dell’industria della cromatura erano controllati. 68. Poiché il secondo motivo deve essere respinto, non essendo soddisfatta la prima condizione prevista dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, non occorre esaminare, come esposto al precedente punto 63, se i rischi derivanti dai diversi usi dell’industria della cromatura siano controllati o meno. 69. Si deve pertanto rilevare che, anche nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa effettivamente in errori manifesti di valutazione prima di adottare l’atto impugnato, il Tribunale non può accogliere la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere l’annullamento parziale dell’atto impugnato nella parte in cui quest’ultimo non prevede la concessione dell’esenzione richiesta dalle ricorrenti. 70. Ciò premesso, il primo motivo non può essere accolto e deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato. Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità 71. Le ricorrenti, sostenute dall’Assogalvanica e dalle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, sostengono che, nel caso di specie, era sproporzionato procedere al divieto, introdotto de facto dall’atto impugnato, di tutti gli usi del triossido di cromo. Occorrerà, in particolare, tenere conto del fatto che tale sostanza è utilizzata prima di tutto nell’industria della cromatura come sostanza intermedia, ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 1907/2006. 72. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’ECHA, contesta tali argomenti. 73. Alla luce di quanto esposto nell’ambito del secondo motivo, si deve rilevare che, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva nella specie di un margine discrezionale per quanto riguarda la concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, non essendo soddisfatte tutte le condizioni previste da detto articolo, essa non ha potuto violare neppure il principio di proporzionalità applicando tale articolo come esso stesso le imponeva di fare. [OSCURATO:PERSONA] era quindi obbligata a prendere la decisione di non concedere un’esenzione, e non ha potuto, di conseguenza, violare il principio di proporzionalità. 74. La tesi dedotta dalle ricorrenti potrebbe pertanto essere accolta – come fa correttamente notare la [OSCURATO:PERSONA] – soltanto ove riguardasse la legittimità dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 in quanto tale. Ebbene, come hanno precisato le ricorrenti all’udienza, esse non hanno sollevato un’eccezione di illegittimità nei confronti di tale articolo. 75. Per quanto riguarda l’argomento sollevato dall’Assogalvanica e dalle altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, secondo il quale il triossido di cromo, in quanto sostanza intermedia ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 1907/2006, non dovrebbe essere sottoposto all’obbligo di autorizzazione ai sensi del titolo VII del regolamento n. 1907/2006, si deve rilevare che, poiché gli intervenienti intendono far valere con tale argomento l’inapplicabilità del titolo VII in forza dell’articolo 2, paragrafo 8, di detto regolamento, si tratta di un mezzo atto a modificare l’oggetto della controversia, quale definito dalle parti principali e che, pertanto, è irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑474/09 P a C‑476/09 P, EU:C:2011:522, punto 111). In ogni caso, l’argomento è anche infondato, in quanto le intervenienti non forniscono alcuna prova che dimostri che il triossido di cromo possa essere considerato una sostanza intermedia ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento. Esse chiedono, tuttavia, che il Tribunale stesso valuti «se la trasformazione del triossido di cromo in metallo cromato durante il processo di cromatura soddisfi le condizioni richieste per l’esenzione prevista dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento [in questione] o, in subordine, per l’esenzione di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del [medesimo regolamento], di modo che l’inclusione tassativa del triossido di cromo nell’allegato XIV, senza esenzione, è illegale». Ebbene, non spetta al Tribunale procurarsi prove che le parti non hanno fornito. 76. Dal momento che, come le ricorrenti hanno indicato all’udienza, tale argomento riguarda unicamente la questione se la decisione presa dalla [OSCURATO:PERSONA] di non concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 fosse sproporzionata, lo stesso argomento è inoperante per i motivi esposti supra al punto 73. 77. In conclusione, il terzo motivo deve pertanto essere respinto. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e dei principi di buona amministrazione e di «eccellenza dei pareri scientifici» 78. Le ricorrenti deducono due censure. Nell’ambito della prima censura, invocano la violazione dei loro diritti della difesa, deducendo segnatamente, al tempo stesso, che, in assenza di accesso ai dati della relazione MEGA, non avrebbero potuto giustificare pienamente la loro domanda di esenzione dall’obbligo di autorizzazione. Nell’ambito della seconda censura, le ricorrenti invocano la violazione dei principi di buona amministrazione e di «eccellenza dei pareri scientifici», in particolare per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA non sarebbero stati in possesso di detta relazione e non avrebbero pertanto potuto esaminare tutti i dati disponibili, e che alcuni dati forniti dal primo ricorrente nell’ambito della consultazione pubblica non sarebbero stati presi adeguatamente in considerazione. 79. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’ECHA, contesta tali argomenti. – Sulla prima censura, vertente sulla violazione dei diritti della difesa 80. Per quanto riguarda la prima censura, occorre ricordare che il titolo VII del regolamento n. 1907/2006 non prevede l’esistenza di un diritto a richiedere la concessione di un’esenzione, e che è soltanto nell’ambito dell’articolo 58, paragrafo 4, di detto regolamento che le ricorrenti sono state chiamate a fornire, in quanto parti interessate, «osservazioni riguardanti in particolare gli usi che dovrebbero essere esentati dall’obbligo di autorizzazione». 81. Ebbene, la consultazione pubblica prevista dall’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 non conferisce alle parti interessate diritti procedurali specifici, quali il diritto di avere accesso ai documenti a disposizione dell’ECHA o della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura d’inclusione delle sostanze nell’allegato XIV di tale regolamento. Detto articolo prevede soltanto il diritto di presentare osservazioni. Ebbene, le ricorrenti non hanno sostenuto che il loro diritto di presentare osservazioni nell’ambito della predetta consultazione pubblica non sarebbe stato rispettato dall’ECHA o dalla [OSCURATO:PERSONA]. La tesi delle ricorrenti, secondo la quale i loro diritti della difesa sarebbero stati violati, non può pertanto essere accolta. 82. Tale conclusione non è inficiata dalla giurisprudenza invocata dalle ricorrenti. È pur vero che il punto 130 della sentenza del 9 settembre 2008, Bayer CropScience e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑75/06, Racc., EU:T:2008:317), fa riferimento in particolare al rispetto dei diritti della difesa «in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona». Tuttavia, nella presente causa, il procedimento di inclusione del triossido di cromo nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 non può essere considerato un «procedimento promosso nei confronti» delle ricorrenti. Inoltre, il fatto che l’articolo 58 di detto regolamento preveda una consultazione pubblica non rimette in discussione il fatto che né l’ECHA né la [OSCURATO:PERSONA] sono tenute, in forza di tale articolo, ad ascoltare un soggetto che potrebbe essere interessato dall’atto impugnato (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 12 dicembre 2003, Bactria/[OSCURATO:PERSONA], C‑258/02 P, Racc., EU:C:2003:675, punto 43). Infine, dal momento che le ricorrenti richiamano l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 145, pag. 43), occorre rilevare che quest’ultimo non può modificare la portata dell’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 e non può, pertanto, creare diritti procedurali che tale ultimo regolamento non prevede. Le ricorrenti non hanno d’altronde fatto valere la violazione del regolamento n. 1049/2001. 83. Ciò premesso, non esisterebbe alcun obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di dare accesso, ai soli fini della consultazione pubblica, a documenti esaminati durante il procedimento precedente, inclusa la relazione MEGA. La questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso di detta relazione o se fosse nelle condizioni di dare accesso a tale documento non è pertanto pertinente. La prima censura dev’essere quindi respinta. – Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di «eccellenza dei pareri scientifici» 84. Per quanto riguarda la seconda censura, occorre innanzitutto constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. Inoltre, come risulta dall’esame della prima censura del quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA non hanno violato i diritti procedurali delle ricorrenti. Infine, nell’ambito dell’adozione della decisione sulla concessione di un’esenzione, la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA erano padrone anche di rinunciare alla valutazione della questione se i rischi derivanti da alcuni usi del triossido di cromo fossero controllati. 85. Ciò detto, si deve rilevare che, anche ammesso che, come sostengono le ricorrenti, la valutazione scientifica operata dall’ECHA e dalla [OSCURATO:PERSONA] sia stata effettuata in modo inadeguato, tali errori sarebbero stati commessi in una fase anteriore della procedura, ossia, in particolare, durante l’elaborazione del fascicolo a norma dell’allegato XV, e non potrebbero viziare la decisione di non concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. Infatti, tale decisione, al pari della raccomandazione dell’ECHA, era unicamente basata sull’assenza di una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, di detto regolamento, e non sul controllo dei rischi. Pertanto, eventuali errori relativi all’analisi scientifica del controllo dei rischi durante le fasi procedurali anteriori, ossia, in particolare, durante l’elaborazione del fascicolo in questione, non hanno potuto incidere in alcun modo sulla legittimità di tale decisione. 86. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev’essere respinto. Sulla domanda di riapertura della fase orale 87. Alla luce dei suesposti rilievi, dev’essere parimenti respinta la domanda di riapertura della fase orale. 88. Infatti, come risulta dall’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura, nonché dalla giurisprudenza, il Tribunale è tenuto ad accogliere tale domanda di riapertura della fase orale al fine di prendere in considerazione fatti nuovi solo se la parte interessata si basa su fatti tali da esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia, che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑322/01, Racc., EU:T:2006:267, punto 323). 89. Ebbene, nel caso di specie, i fatti nuovi presentati dalle ricorrenti riguardano esclusivamente i dati della relazione MEGA e la questione se la [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA siano incorse in errori manifesti di valutazione nella loro analisi scientifica del controllo dei rischi durante fasi della procedura precedente a quella che aveva ad oggetto la decisione sulla concessione di un’esenzione in forza dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006. 90. Come già rilevato ai precedenti punti 68 e 69, anche nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente incorsa in errori manifesti di valutazione prima dell’adozione dell’atto impugnato, il Tribunale non potrebbe accogliere la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere l’annullamento parziale dell’atto impugnato nella parte in cui quest’ultimo non prevede la concessione dell’esenzione richiesta dalle ricorrenti. 91. Pertanto, i fatti nuovi presentati dalle ricorrenti non sono tali da esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia. 92. Per il medesimo motivo, non occorre neppure sentire le parti in merito all’impatto della perizia nella soluzione della controversia. Sulle spese 93. Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, di tale regolamento, il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 della medesima disposizione, si faccia carico delle proprie spese. 94. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 95. Le parti intervenienti e l’ECHA sopporteranno le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e le ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato I sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) L’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, sopporteranno le proprie spese. 4) L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 348/2015 — Fons Iuris — Fons Iuris