CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23813/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 29/10/2025, il Tribunale di sorveglianza di Milanoha respinto l’istanza di differimento della pena anche nelle forme delladetenzione domiciliare, avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e haraccomandato alla direzione del carcere di provvedere alle cure del detenutoassicurandogli la degenza ospedaliera in camera adeguata alle sue necessità.XXXXXXXXXX aveva già fruito di un differimento della pena fin dal 2016perché affetto da carcinoma alla vescica con plurime recidive, ma il beneficio nonera stato prorogato a seguito dell’applicazione a suo carico della custodiacautelare in carcere con provvedimento del 12/03/2025 per plurimi gravi reati(partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con ruolo dipromotore dal 2020 in permanenza, estorsione, usura, partecipazione adassociazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di intestazionefittizia, riciclaggio e autoriciclaggio).Il Tribunale di sorveglianza aveva evidenziato l’assenza di un imminentepericolo di vita e l’elevata pericolosità del condannato, che nell’ambito di ungiudizio di comparazione ex art. 157, comma 3, cod. pen. con le sue condizioni disalute stabili e sotto controllo dovevano considerarsi del tutto prevalenti leesigenze di contenimento della sua propensione all’illecito.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva respinto in via provvisoria la nuovaistanza di differimento della pena, rilevando che la patologia oncologica era inregressione e che i trattamenti necessari al fine di prevenire le recidive potevanoessere eseguiti in regime ambulatoriale, individuando locali dedicati ed isolati altermine di essi per evitare rischi di infezione.Nel provvedimento impugnato veniva presa in esame la più recenterelazione sanitaria dalla quale emergeva che il medico aveva prescritto di ubicareil detenuto in stanza singola dal 22/08/2025 in vista della prima infusione di BCGfissata per il 22/08/2025 con proposta di permanere presso la strutturaospedaliera fino al primo di settembre.Il detenuto era stato poi trasferito presso il reparto dell’ospedale Sant’Annaper eseguire la prima infusione di BCG ma si era autodimesso contro il parere delmedico perché riferiva di condizioni di permanenza al limite della vivibilità.Programmata la seconda infusione, il detenuto non aveva accettato disottoporsi al trattamento ritenendo non idonea la struttura ospedaliera proposta.Una terza proposta di ricovero era stata rifiutata nel mese di ottobre e ilmedico si riservava di riprogrammarla dopo l’accettazione del paziente.Il Tribunale aveva esaminato la relazione del consulente della difesa cheaveva concluso per l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con il carcereanche per il rischio di diffusione del bacillo della tubercolosi e che la patologiareumatologia di cui è pure affetto necessita di accertamenti non eseguiti indetenzione.Il Tribunale di sorveglianza ha, tuttavia, ritenuto che le condizioni di salutesono stabili e anche il peggioramento prospettato dal consulente di parte sipotrebbe verificare qualora egli non potesse accedere alle terapie di cuinecessita. Ma l’area sanitaria dell’istituto dove è ristretto aveva posto in essereprecauzioni e presidi necessari per la somministrazione della terapia ECG, avevaprevisto la somministrazione in modalità ambulatoriale in ospedale in ambientesterile con successivo ricovero per qualche giorno in una camera ospedalieraproprio per evitare il rischio di infezione dopo l’infusione.Poiché l’adeguatezza del trattamento e dei presidi era stata accertata dalpersonale medico e i trattamenti erano stati reiteratamente rifiutati dal detenutoin forza del proprio personale giudizio sull’adeguatezza della struttura, il cambiodi rischio e la prospettiva di peggioramento poteva considerarsi oramai soloconseguente alla condotta ostruzionistica del detenuto stesso.In virtù di questo atteggiamento che si poneva come elemento ostativo allapositiva valutazione dell’istanza e della gravità di quanto più di recente emersoriguardo la sua pericolosità sociale, il Tribunale riteneva non accoglibile larichiesta del detenuto.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e con un unico articolato motivo ha lamentatoviolazione ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 146, comma 1 n. 3 e 147, comma 1 n. 2, cod. pen., nonché 47-ter ord.pen.Il Tribunale di sorveglianza non aveva preso atto delle ragioni dei pregressiprovvedimenti di differimento e della relazione del consulente di parte, che nonera stata presa in considerazione e che la difesa riportava ampiamente nelricorso.La permanenza nel sistema penitenziario poteva essere disposta soloaccertando che vi fossero istituti in relazione ai quali formulare un giudizio dicompatibilità. Il Tribunale di sorveglianza non aveva nemmeno verificato se laprosecuzione del regime detentivo poteva comportare un trattamento inumano edegradante.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La difesa censura l’omessa valutazione della relazione di consulenzamedica di parte che attestava patologie incompatibili con la detenzione, perl’impossibilità di apprestare i necessari interventi trattamentali e per i rischi chepotevano derivare da tale condizione, primo fra tutti quello di subire il contagiodal bacillo della tubercolosi in un ambiente comunitario popolato anche dasoggetti immunodepressi. Inoltre, si lamenta che il provvedimento impugnatonon si era confrontato con le valutazioni svolte in precedenti provvedimenti chein ragione delle medesime problematiche patologiche aveva accolto la richiesta didifferimento della pena.Tali doglianze ripropongono e ulteriormente sviluppano gli argomenti giàsottoposti al Tribunale di sorveglianza per insistere sulle richieste del condannatoma non si confrontano con le articolati motivazioni svolte nel provvedimentoimpugnato, che invece prendono in considerazione non solo gli elementi ribaditidalla difesa nel ricorso ma la copiosa documentazione sanitaria frattanto formatadalle strutture che lo hanno avuto in cura o in osservazione, aggiornata fino al27/10/2025, pertanto anche successiva alla relazione di parte che esamina lecondizioni del detenuto alla data del 02/07/2025.Il contenuto di tale relazione di parte, riportato alla pag. 4 dell’ordinanza, èstato, pertanto, confrontato con tutte le altre risultanze.Il provvedimento impugnato si è confrontato con le motivazioni alleprecedenti decisioni favorevoli al condannato e alla pag. 5 ha ritenuto, difatti,che fosse «assodato, anche in virtù delle precedenti decisioni di proroga deldifferimento dell’esecuzione della pena, che l’ambiente carcerario non è idoneoper l’infusione di BCG per mancanza si sufficiente sterilità degli ambienti, diadeguata protezione anche della popolazione carceraria».Ha tuttavia evidenziato che, a fronte delle proroghe del differimento di pena,erano emersi elementi dimostrativi del fatto che il condannato aveva approfittatodei margini di libertà insiti nella misura della detenzione domiciliare per porre inessere condotte reiterate e gravi di rilevanza penale.Il Tribunale di sorveglianza ha comparato le sue condizioni di salute, la cuitutela finora era stata considerata prevalente anche a fronte di una pericolositàsociale comunque ritenuta attuale in considerazione delle due diffidecomminategli nel 2023 e di un nuovo procedimento a suo carico per il reato dicui all’art. 416-bis cod. pen., con l’ulteriore gravissimo indicatore della suaperdurante e accresciuta pericolosità, derivante dall’emissione a suo carico diun’ordinanza di custodia cautelare in carcere dalla quale emergeva la sua qualitàdi promotore e organizzatore di un’associazione criminale di cui all’art. 74 d.P.R.n. 309/90 a partire dall’anno 2020 in permanenza con condotte illecite messe inesecuzione in costanza di differimento della pena; dalla stessa ordinanzaemergevano gravi indizi di colpevolezza per diversi altri reati, tra i qualiestorsione, usura e associazione finalizzata a compiere reati fiscali, intestazionifittizie di immobili, riciclaggio e autoriciclaggio con condotte in corso anchedurante la detenzione domiciliare.A fronte di tale allarmante quadro, che imponeva un’adeguata rivalutazionedelle esigenze di prevenzione, il Tribunale di sorveglianza ha accertato che ilcondannato si trova ristretto in un istituto dotato di centro clinico, idoneo afronteggiare tutte le emergenze sanitarie; che le sue condizioni sono stabili; che ipeggioramenti prefigurati dal consulente di parte sono comunque legatiall’eventualità che egli non riesca ad accedere ai presidi e alle terapie necessarie;che l’area sanitaria ha già posto in essere le precauzioni e i presidi necessari persomministrare la terapia ECG; che la somministrazione era prevista sempre inmodo ambulatoriale in ospedale, così garantendo la sterilità dell’ambiente; che èstato previsto il ricovero di qualche giorno in una camera ospedaliera per iltempo congruo rispetto all’infusione ed al conseguente rischio di promanare unapossibile infezione.Delle proteste del detenuto, che si era pure rifiutato di sottoporsi alle terapiee che lamentava l’inadeguatezza della camera ospedaliera perché priva delbagno, il Tribunale di sorveglianza ha comunque tenuto conto, richiamando laDirezione a tenere conto di questa esigenza.Infine, l’ordinanza impugnata ha sottolineato il ripetuto comportamento noncollaborativo del detenuto che, a fronte di condizioni di salute, comunque, almomento non compromesse anzi con qualche segno positivo di remissione dellapatologia tumorale, ha scelto di accettare il pericolo di un cambio di rischio versouna classe più sfavorevole della malattia oncologica con un peggioramento dellapropria qualità ed aspettativa di vita.Alla luce di tale articolata motivazione emerge, quindi, che il Tribunale disorveglianza ha correttamente proceduto alla «comparazione tra le esigenze ditutela della collettività ed il principio di umanità della pena, bilanciando il giudiziodi maggiore pericolosità che consegue alla valutazione di inaffidabilità delcondannato con quello relativo alla compatibilità del ripristino della detenzione incarcere con le sue attuali condizioni di salute» (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024,Ha, altresì, dato applicazione al principio per il quale, «in tema didifferimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma delladetenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi allavalutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari eterapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, lecondizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonchél'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico». (Sez. 1, n.49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 - 01).Ha, infine, plausibilmente valutato il suo comportamento di rifiuto delle curecome «condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimentodella pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, nonpotendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cuinecessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in unistituto detentivo» (Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv.284257 – 01).3. Il ricorso è, pertanto, infondato e il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali; e va disposto l’oscuramento come dadispositivo, vertendosi sulle condizioni di salute del condannato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.