CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le note del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione in carcere sofferta per un periodo complessivo di anni 2, mesi 4 e giorni 29, in seguito ad applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, definito con sentenza di assoluzione pronuncia dalla Corte di appello di Roma, in riforma della condanna inflitta in primo grado dal GUP del Tribunale di Roma. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione il richiedente, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, in cui deduce inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. In particolare, si critica l'iter logico-giuridico in forza del quale la Corte territoriale ha valutato la condotta del ricorrente, con riferimento ai rapporti intrattenuti con i coimputati nell'attività illecita di traffico di stupefacenti, come ricostruiti attraverso le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, così operando una impropria rivalutazione dell'intera vicenda processuale, "quasi come si fosse trattato di un nuovo grado di giudizio". Rileva, in particolare, che non può essere ravvisata la colpa grave dal solo dato del traffico telefonico riferibile al Lovecchio, sostanziatosi in sole due conversazioni processualmente rilevanti intercorse con un soggetto implicato in fatti di droga, nonché dalle propalazioni dei collaboratori, che lo indicavano come "il braccio destro" del soggetto posto all'apice del sodalizio criminoso, trattandosi, il primo elemento, per tipo, quantità e contenuto dei contatti telefonici, una circostanza neutra, priva di valore determinante ai fini dell'adozione della misura custodiale, e risolvendosi le dichiarazioni dei propalanti in mere considerazioni altrui non suscettibili di fondare una condotta interferente dello stesso richiedente l'indennizzo. Attesa la neutralità dei citati elementi ai fini della qualificazione della condotta in termini deterministici per l'adozione della misura cautelare, il giudice della riparazione avrebbe omesso, dunque, di verificare che l'istante fosse consapevole dell'appartenenza dei soggetti contattati con ambienti deviati e delle loro attività illecite. 3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione il giudice della riparazione ha coerentemente tenuto conto degli accertamenti contenuti nella sentenza di assoluzione della Corte di appello di Roma, che ha riformato la condanna inflitta al ricorrente in sede di giudizio abbreviato. La vicenda, ricostruita in modo puntuale dal giudice della riparazione, rivela che il richiedente ha posto in essere un comportamento caratterizzato da colpa grave, sinergico all'adozione della misura cautelare - e, pertanto, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo -, perché suscettibile di ingenerare nell'Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento nel traffico di sostanza stupefacente, riscontrati "attraverso tutta una serie di attività investigative, fatte di intercettazioni telefoniche ed ambientali, di servizi di osservazione, controllo e pedinamento, di perquisizioni e sequestri, di arresti in flagranza di alcuni sodali e attraverso l'acquisizione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia". In particolare, nell'ordinanza si evidenzia che il procedimento penale trae origine da un'articolata ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 19 soggetti con numerose contestazioni relative sia all'ipotesi associativa sia a numerosi reati fine, per oltre 100 episodi di spaccio complessivamente individuati, commessi in Roma in data antecedente al 22.11.2013. La posizione del Lovecchio viene associata al rapporto collaborativo intessuto con il Monterisi, promotore e organizzatore del sodalizio, nei rapporti con i fornitori e per il prelievo della sostanza stupefacente (Capo 1, avente ad oggetto la contestazione della fattispecie associativa). Tale ruolo, nell'ambito della operatività del gruppo criminale viene tratto dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), al cui narrato la Corte di appello ha riconosciuto piena affidabilità, che, nella ricostruzione dei rapporti pregressi avuti con Monterisi, soggetto promotore ed organizzazione, descrivono al ruolo attivo nei traffici illeciti del Lovecchio tra il 2006 ed il 2009, individuandolo quale "braccio destro" del Monterisi. Nella sentenza di assoluzione si dà atto che l'associazione facente capo al Monterisi, nella quale il Lovecchio viene collocato come suo "braccio destro", è stata ritenuta operante fino al mese di settembre 2011, tale da non consentire di ricondurre gli episodi delittuosi contestati fino a novembre 2013 nell'ambito della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. r. 309 del 1990.Tuttavia, al tessuto narrativo dei collaboratori, diffusamente richiamato nell'ordinanza impugnata (cfr. pp. 11-12), che disegna un ruolo di pregressa conoscenza e di rapporti collaborativi del Lovecchio con i componenti del sodalizio criminoso, si aggiunge, nella ricostruzione in termini di grave imprudenza del comportamento del ricorrente, il dato delle interlocuzioni telefoniche captate tra questi ed il Monterisi, pur se collocate in un tempo successivo al periodo di di operatività dell'associazione criminale. Pur se le dichiarazioni dei collaboratori non hanno consegnato la prova dell'operatività dell'associazione nel periodo contestato, la Corte di appello, con motivazione coerente e immune da vizi logici, ha evidenziato il rapporto di contiguità tra l'odierno ricorrente e soggetti facenti parte di un'associazione dedita al narcotraffico operante sino al settembre 2011. La precedente compartecipazione del Lovecchio agli affari illeciti intrattenuti dai coimputati, accertata nella stessa sentenza di assoluzione, ha condizionato pesantemente l'interpretazione dei dialoghi telefonici intercorsi tra l'istante e il Monterisi. In particolare, il giudice della riparazione richiama la telefonata intercorsa in data 28 ottobre 2013 (nt. 793 progr. 1902) in cui i due interlocutori raggiungono un'intesa immediata per un successivo incontro con terzi, per il quale il Monterisi delega il Lovecchio, dialogo che, nella ricostruzione della Corte di appello, ha natura sospetta ed indiziante per la circospezione mostrata dal Monterisi nel raccomandarsi con il Loveccio di ammonire la persona da incontrare di non lasciare traccia scritta dell'accordo sul dispositivo telefonico. 3. A fronte di tale analitica ricostruzione del dato processuale, la difesa, con un unico articolato motivo, generico e meramente confutativo, si limita a censurare l'ordinanza impugnata per aver impropriamente rivalutato l'intera vicenda rispetto alla decisione di assoluzione. 3.1. E' noto che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia c:oncorso a darvi causa con dolo o colpa grave, il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ente" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. E', in particolare, suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). Si è altresì affermato che nei reati contestati in concorso o per partecipazione ad associazioni criminali vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237 - 01; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui ntervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 4. Ebbene, come sopra illustrato, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa extraprocessuali riconducibili alla categoria della connivenza in capo al ricorrente. A questo proposito ha posto in rilievo che i comportamenti serbati dal ricorrente, nel contesto sopra delineato, si sono rivelati idonei a contribuire all'adozione della misura cautelare a suo carico, per il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate con il Monterisi, personaggio posto all'apice del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, lette alla luce dei pregressi rapporti illeciti intessuti tra i due. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 6. Non si provvede alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente Sez. 15/09/2022, n. 41351, Budrini, non massimata, e Sez. 4, n. 41352 del 15/09/2022, Pepe, non massimata; si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de