CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20425/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e ArminioCarmela, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controDe [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3530/2024depositata il 12/09/2024.Numero registro generale 24238/2024Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 20425/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda revocatoriaproposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dichiarava l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto stipulato il[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], mediante il quale quest’ultima avevaistituito un trust in cui erano confluiti tutti i beni mobili e immobili di suaproprietà, con scopo di garanzia per i creditori, il cui trustee era unasocietà per azioni (MPO6 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).2. Il tribunale di Napoli, ritenuta infondata l’eccezione di carenza dilegittimazione passiva invocata dalla convenuta, accertava che il credito diEuro 233.744,05 traeva origine da una sentenza di condanna dellaconvenuta al pagamento di una somma dovuta a titolo risarcitorio per ilcrollo di immobili di proprietà degli attori, oltre alle spese di lite liquidatein favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale legale antistatario; che l’atto dispositivocomprendeva tutti i beni mobili e immobili della convenuta, compresi gliarredi delle sue proprietà e i diritti di sepolcro sulla cappella gentilizia;che, infine, lo scopo di implementare una non meglio precisata attivitàliquidatoria dei beni della debitrice, in mancanza di indicazione deibeneficiari e dei debiti al cui soddisfacimento il trust era preordinato,rendeva l’atto di natura gratuita, per cui non doveva essere provatol’elemento soggettivo del terzo avente causa (il trustee).3. Avverso la sentenza proponevano gravame il Mocerino e la società ditrustee, mentre gli originari attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interponevanoappello incidentale in ordine al rigetto della domanda di condanna perresponsabilità aggravata e per una parte delle spese di lite non liquidate.4. Si costituiva anche il Fusiello, instando con appello incidentale per lemaggiori spese inerenti ai costi di trascrizione della sentenza e per lacondanna dei convenuti per responsabilità aggravata.Numero registro generale 24238/2024Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 20425/2026Data pubblicazione 17/06/20265. Si costituiva, infine, il [OSCURATO:PERSONA], quale parte interveniente per il nuovotrustee del [OSCURATO:PERSONA], con nuovo procuratore.6. La Corte d’Appello di Napoli, rigettava l’appello principale, sul rilievo che imotivi erano in parte inammissibili per genericità, in parte infondati.L’appello incidentale, di contro, veniva accolto solo in parte, relativamentealla liquidazione delle spese di lite in favore degli attori appellantiincidentali, essendo state omesse alcune voci di spesa documentate,mentre veniva rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria.7. Con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a tre motivi, la Nocerinoproponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3530/2024pubblicata il 12/9/2024, indirizzando l’atto agli eredi di ConocchiaGiuseppe, nel frattempo deceduto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSimone [OSCURATO:PERSONA], quale nuovo trustee.8. [OSCURATO:PERSONA] e e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (erede del de cuius)depositavano controricorso.9. [OSCURATO:PERSONA] depositava separato controricorso.La ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato rispettivamemoria.Motivi della decisione10. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione l. n. 364 del 16 ottobre 1989 e dell’art. 2901 c.c. in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Nella specie viene dedotta la carenza dilegittimazione passiva del Trust, individuabile invece nel trustee e neibeneficiari indicati o comunque individuabili (vested beneficiaries ocontingent beneficiaries ), nonché la natura onerosa del medesimocostituita a garanzia dei creditori del disponente (settlor) , in tesi nontenuta in conto dalla Corte d’appello, con conseguente carenza deirequisiti della scientia damni e del consilium fraudis del terzo.Numero registro generale 24238/2024Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 20425/2026Data pubblicazione 17/06/202611. Con il secondo motivo denunzia la violazione dell’art. 102 c.p.c. inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per mancata instaurazione delcontraddittorio nei confronti dei beneficiari del trust12. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.12.1. Da un lato, la ricorrente non si confronta con il tenoredell’impugnata sentenza, avendo la corte di merito, in relazione allaquestione del mancato coinvolgimento nel giudizio dei soggetti (in tesi)passivamente legittimati, ritenuto inammissibile il gravame perché nonindirizzato a censurare la sentenza ove risultava chiaramente individuato iltrustee nella società convenuta e indicato le ragioni giuridiche dellavocatio in ius dei soli settlor e trustee, e non dei beneficiari del trust, sulrilievo che il litisconsorzio di questi ultimi si rende necessario solo allorchél’atto di conferimento sia a titolo oneroso.12.2. La censura avrebbe dovuto innanzitutto addurre l’erroneità dei rilievistrettamente processuali e attinenti alla carenza di specificità dei motivi diappello inerenti a tali questioni, considerati dalla corte di merito assorbentirispetto alle questioni di merito in questa sede riproposte.12.3. Per altro verso la corte di merito ha fatto corretta applicazione deiprincipi affermati da questa Corte con riferimento alla revocatoria di benicome nella specie conferiti in un trust autodichiarato di garanzia deicreditori, come quello in esame.12.4. Oggetto primario della domanda di revocatoria dell’atto didisposizione (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma lareintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediantel'assoggettabilità del bene a esecuzione da parte del creditore. Diconseguenza, il bene dismesso con l'atto revocando viene inconsiderazione, rispetto all'interesse del creditore dell'alienante, soltantoper il suo valore sottratto al patrimonio del debitore (v. da ultimo,Cassazione Civile, Sez. Un., 24 giugno 2020, n. 12476).Numero registro generale 24238/2024Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 20425/2026Data pubblicazione 17/06/202612.5. Quanto ai primari legittimi contraddittori, non assume pertantorilievo, ai fini dell'esclusione dell' "eventus damni", che gli scopi del trustsiano la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio del disponente ela realizzazione di una situazione assimilabile alla "par condiciocreditorum", perché la segregazione del patrimonio del debitore e ilvincolo impresso sui cespiti per via negoziale, impedendo al creditore deldisponente il diritto di espropriare direttamente i beni, determinanocomunque una lesione della garanzia patrimoniale generica nei suoiconfronti (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020; Cass. Sez.3 - , Sentenza n. 29727 del 15/11/2019).12.6. Ai fini della tutela pauliana, pertanto, i legittimi contraddittori sonocertamente il debitore disponente dei suoi beni (settlor) e l’amministratore( trustee ) designato per la gestione dei medesimi, poiché l'estensione dellitisconsorzio necessario è proiezione degli elementi costitutivi dellafattispecie e, nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto didotazione patrimoniale del "trust", il "trustee" è sempre litisconsortenecessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato eunica persona di riferimento nei rapporti con i terzi: non già quale legalerappresentante del trust, bensì come soggetto che dispone dei diritti suibeni in esso conferiti, sia pure in funzione della realizzazione delprogramma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio deibeneficiari (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9648 del 26/05/2020).12.7. Va peraltro considerato che il negozio istitutivo di un trust, perconsiderarsi a titolo oneroso, deve trovare come contropartitaun'attribuzione corrispondente al valore di quanto andato definitivamentea favore del trustee o dei singoli soggetti beneficiari, non rilevandocertamente i costi di gestione riconosciuti al trustee come gestore del truste dei beni in esso conferiti (cfr. anche, con riferimento al trust familiare,Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9320 del 04/04/2019).Numero registro generale 24238/2024Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 20425/2026Data pubblicazione 17/06/202612.8. Pertanto, il singolo beneficiario del trust è da ritenersi litisconsortenecessario soltanto ove il passaggio dei beni sia stato realizzato a titolooneroso a suo favore, e, pertanto, solo in questa ipotesi lo statosoggettivo del terzo beneficiario rileva quale elemento costitutivo dellafattispecie ai fini della revocatoria (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 13388 del29/05/2018).12.9. Conseguentemente, l’istituto del trust di garanzia dei creditori deldisponente non può essere più genericamente equiparato a una cessiobonorum a fini della onerosità della disposizione. L'effetto tipico checertamente si realizza con il contratto di cessione dei beni ai creditori exartt. 1977 e ss. cod. civ. (cessio bonorum) è di segregazione delpatrimonio ceduto a fronte delle iniziative dei creditori cessionari (arg. exart. 1980, 2 comma, cod. civ.), trovando fondamento nell'amministrazionedel patrimonio del debitore, oggetto della garanzia patrimoniale generica,direttamente da parte dei creditori (art. 1979 cod. civ.), e nella relativaindisponibilità da parte del debitore cedente.12.10. Tale effetto non si realizza automaticamente con il trust inargomento, poiché non è sufficiente che il debitore dichiari di mettere isuoi beni a disposizione dei creditori attuali o futuri, dovendo il medesimoconferire -mediante inequivoca manifestazione di volontà- ai creditorimandato a liquidare i suoi beni e a soddisfarsi con il ricavato di taleliquidazione (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20580 del 24/10/2005; Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 4135 del 25/6/1981).12.11. La censura si dimostra pertanto infondata anche là dove la Cortedistrettuale ha ritenuto inammissibile il motivo di appello con cui è statadedotta la insussistenza della scientia damni da parte del trustee e delladolosa preordinazione da parte della disponente Mocerino, sul rilievo chenella fattispecie il tribunale avesse “condivisibilmente affermato la naturagratuita dell’atto e l’anteriorità del credito”.Numero registro generale 24238/2024Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 20425/2026Data pubblicazione 17/06/202612.12. Essa si ricollega invero alle argomentazioni di supposta onerositàdella disposizione, rivelatesi del tutto infondate per quanto sopra detto,laddove la valutazione della scientia damni è stata correttamenteconsiderata dal giudice dell’appello solo in quanto certamente sussistenteex latere debitoris ( settlor), in quanto riferita a negozio a titolo gratuito,per il quale non rileva l’elemento soggettivo del destinatario dell’attodispositivo, ma solo quello del disponente, certamente consapevole delpregiudizio (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015) .13. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsaapplicazione degli artt. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. e 183 c. 4 c.p.c. per erratavalutazione delle prove e mancata ammissione delle istanze istruttorie inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.14. Si duole che la corte di merito abbia completamente ignorato ilcompendio probatorio in grado di dimostrare l’onerosità del trust, edunque non solo il reale affidamento dei beni al trustee, ma la completaautonomia lasciata a quest’ultimo nella gestione dei medesimi, comerilevabile dalla semplice lettura dell’atto istitutivo, da cui emergerebbe lavolontà del settlor di trasferire la proprietà del bene in capo al trustee edalla documentazione attestante gli oneri di gestione sopportati dalsettlor.14.1. Il motivo è inammissibile.14.2. La ricorrente non si confronta con la ratio decidendi in ordine allaravvisata inammissibilità della richiesta di ammissione delle istanzeistruttorie svolte in primo grado e non accolte, atteso che non è statoindicato quali sarebbero state dette istanze istruttorie e per quali motiviesse sarebbero rilevanti ai fini della decisione.14.3. Si tratta, pertanto, di una motivazione pienamente conforme al cdminimo costituzionale di cui a Cass. SU 8053/2014 e, in ogni caso,rispettosa dei principi affermati in tema di oneri di allegazioneNumero registro generale 24238/2024Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 20425/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’impugnante in merito alle pronunzie di rigetto delle istanze istruttorie(Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1532 del 22/01/2018; Cass. Sez. L,Sentenza n. 4717 del 27/02/2014).15. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.16. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00(di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distrazione afavore del difensore dichiaratosi antistatario; in complessivi euro 9.200,00(di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]