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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 27696/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19750 R.G.anno 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la SENTENZA n. 223/2021 emessa da CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I–RG 19750/2022 camera di consiglio11.9.2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell11 settembre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 223/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12 aprile 2021.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

2. ― Quest’ultima aveva svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato il 1 aprile 2013 su ricorso della società G.P.: decretocon cui le era stato intimato il pagamento di euro 18.000,00 : tale importo era stato preteso in ragione del mancato pagamento di un assegno bancario di quell’ammontare.

Il Tribunale di Locri aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo e la Corte regginaaveva successivamente respinto il gravame spiegatocontro la sentenza di primo grado.

3. ─ Nella pendenza del giudizio di legittimità è stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― E’ da premettere che è stata fissata adunanza camerale in assenza di istanza di decisione, in quanto non è risultato pos s ibile notificare la proposta di definizione accelerata.

Il procedimento segue, così, il corso processuale segnato dall’art. 380-bis1 c.p.c..

2. ― L a società istante non ha proceduto all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 369 c.p.c.: non emerge, in particolare, sia stato da essa depositato né il ricorso, né copia autentica della sentenza impugnata, né l’eventuale procura speciale che fosse stata conferita con atto separato.

Come è noto, il ricorso per cassazione è inammissibile qualora sia inefficace per cause precedenti o contemporanee alla sua notificazione, mentre è improcedibile ove se ne determini l'inefficacia per inadempimenti processuali, quali, appunto, il mancato deposito del Sez.

I–RG 19750/2022 camera di consiglio11.9.2022 ricorso e del fascicolo, o per altre cause posteriori alla notifica (Cass. 19 giugno 1972, n. 1947) .

Q ualora , poi, il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico, l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità (Cass. Sez.

U. 24 luglio 2023, n. 22074; cfr. pure: Cass. 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass. 29 aprile 2011, n. 9567);

3. ― I l proposto ricorso appare pertanto improcedibile e tanto esime dallo scrutinio dei profili di inammissibilità denunciati dalla controricorrente.

4. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19750 R.G.anno 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la SENTENZA n. 223/2021 emessa da CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 19750/2022 camera di consiglio11.9.2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell11 settembre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 223/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12 aprile 2021.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. ― Quest’ultima aveva svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato il 1 aprile 2013 su ricorso della società G.P.: decretocon cui le era stato intimato il pagamento di euro 18.000,00 : tale importo era stato preteso in ragione del mancato pagamento di un assegno bancario di quell’ammontare. Il Tribunale di Locri aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo e la Corte regginaaveva successivamente respinto il gravame spiegatocontro la sentenza di primo grado. 3. ─ Nella pendenza del giudizio di legittimità è stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ da premettere che è stata fissata adunanza camerale in assenza di istanza di decisione, in quanto non è risultato pos s ibile notificare la proposta di definizione accelerata. Il procedimento segue, così, il corso processuale segnato dall’art. 380-bis1 c.p.c.. 2. ― L a società istante non ha proceduto all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 369 c.p.c.: non emerge, in particolare, sia stato da essa depositato né il ricorso, né copia autentica della sentenza impugnata, né l’eventuale procura speciale che fosse stata conferita con atto separato. Come è noto, il ricorso per cassazione è inammissibile qualora sia inefficace per cause precedenti o contemporanee alla sua notificazione, mentre è improcedibile ove se ne determini l'inefficacia per inadempimenti processuali, quali, appunto, il mancato deposito del Sez. I–RG 19750/2022 camera di consiglio11.9.2022 ricorso e del fascicolo, o per altre cause posteriori alla notifica (Cass. 19 giugno 1972, n. 1947) . Q ualora , poi, il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico, l'esame dell'atto non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità (Cass. Sez. U. 24 luglio 2023, n. 22074; cfr. pure: Cass. 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass. 29 aprile 2011, n. 9567); 3. ― I l proposto ricorso appare pertanto improcedibile e tanto esime dallo scrutinio dei profili di inammissibilità denunciati dalla controricorrente. 4. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione
Decreto Cassazione n. 27696/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris