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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04867/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Torino, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti agli imputai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina aggravata in concorso; ritenuto che, trattandosi di ricorsi proposti avverso sentenza di applicazione della pena deve procedersi con le forme dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; rilevato che i ricorsi - compendiati in un unico atto - formulano censure non consentite, poiché l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (riferibili all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), mentre non possono formare oggetto di censure che attengono alla qualificazione giuridica del fatto (censurata in modo del tutto astratto e in contrasto con il dato fattuale della reazione violenta in danno della persona offesa che inseguiva gli autori del reato dopo la sottrazione), salvo che si tratti di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01); ritenuto, in conseguenza, che va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Torino, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti agli imputai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina aggravata in concorso; ritenuto che, trattandosi di ricorsi proposti avverso sentenza di applicazione della pena deve procedersi con le forme dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; rilevato che i ricorsi - compendiati in un unico atto - formulano censure non consentite, poiché l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (riferibili all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), mentre non possono formare oggetto di censure che attengono alla qualificazione giuridica del fatto (censurata in modo del tutto astratto e in contrasto con il dato fattuale della reazione violenta in danno della persona offesa che inseguiva gli autori del reato dopo la sottrazione), salvo che si tratti di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01); ritenuto, in conseguenza, che va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C