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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 35479/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25663-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale socio erede della [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1006/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di "socio erede", al pari di tale [OSCURATO:PERSONA], della società I-IQI, Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita e poi cancellata dal registro delle imprese), ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1006/21, del 17 marzo 2021, della Corte di Appello di Napoli, che — respingendo il gravame esperito dal Natale e dalla Zambrano avverso la sentenza n. 329/13, del 3 giugno 2013, del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria — ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dagli stessi proposta nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce che la predetta società HQL Italia aveva conseguito in uso — dalla società [OSCURATO:SOCIETA] S.r.1., che lo conduceva in locazione finanziaria, in forza di un contratto di leasing immobiliare — un opificio sito in Arzano, attrezzato per la lavorazione delle pelli, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - che trasferita la proprietà dell'opificio, senza tenere conto della locazione in corso, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., essa avrebbe effettuato una violenta e arbitraria occupazione dell'immobile, tanto da costringere I IQL a radicare — nei confronti della stessa e di [OSCURATO:PERSONA] (custode nominato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un pregresso procedimento di reintegrazione nel possesso, conclusosi in favore di [OSCURATO:SOCIETA].) — un giudizio per il risarcimento del danno, finalizzato a far valere il mancato rinvenimento) nello stabilimento di taluni beni, per la quasi totalità prodotti chimici e pellami, appartenenti a FIQL; - che il primo giudice, tuttavia, rigettava detta domanda risarcitoria, compensando le spese del grado; Ric. 2021 n. 25663 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -2- - che esperito gravame dall'attrice soccombente, il giudice di appello — dopo la riassunzione della causa operata dal Natale e dalla Zambrano, all'esito dell'interruzione della stessa, conseguente al fallimento di I-TQL — lo respingeva, condannando costoro al pagamento delle spese del grado; - che, in particolare, il giudice di seconde cure accoglieva l'eccezione — indicata in sentenza come sollevata dal Vallone — di difetto di titolarità attiva, nel rapporto oggetto di causa, in capo al Natale e alla Zambrano, conclusione formulata sul rilievo che la visura camerale in atti attestava l'avvenuta cancellazione della società senza attività di liquidazione, donde l'impossibilità di ritenere che il diritto azionato dalla società si fosse trasferito ai soci; - che avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione il solo Natale, sulla base — come detto — di quattro motivi; - che il primo motivo denuncia "erronea valutazione delle prove documentali", lamentando, in primo luogo, che il "Tribunale" ha completamente ignorato i due verbali redatti dall'ufficiale giudiziario, che attestavano la proprietà non contestata, e l'esistenza delle attrezzatture e della merce, alla presenza di tutte le parti interessate — ivi compresi i terzi — e poi la mancanza delle merci e delle attrezzature"; - che, in secondo luogo, quanto al "valore dei beni sottratti", il ricorrente assume che lo stesso si potesse desumere da "quanto riportato nei libri societari contabili" (regolarmente vidimati), oltre che dalle "fatture di acquisto della merce"; - che il secondo motivo denuncia l'esistenza di una "statuizione ultra petitum", censura formulata dal ricorrente sul rilievo che la "proprietà dei beni in capo a 11Q1_, era ed è un fatto incontroverso tra Ric. 2021 n. 25663 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -3- le parti" e che tale questione non potesse essere sollevata d'ufficio dal giudice; - che il terzo motivo denuncia "assoluta infondatezza circa la valutazione della carenza di legittimazione attiva", giacché a tale esito la Corte partenopea è pervenuta sulla base di eccezione "sopraggiunta in corso di causa", e inoltre "senza controllarne la fondatezza", nonché, soprattutto, in "totale assenza di prova documentali a sostegno di tale assunto"; - che con il quarto motivo denuncia "errato governo delle spese di causa", censurando la mancata compensazione delle spese del secondo grado di giudizio; - che sono rimasti solo intimati la società [OSCURATO:SOCIETA], la Zambrano e il Vallone; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022; - che il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile; - che esso non coglie la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n.

Ric. 2021 n. 25663 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -4- 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01); - che la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto — come, peraltro, eccepito dal Vallone — il difetto di titolarità attiva del rapporto oggetto di causa, in capo agli ex soci della disciolta società lIQL , [OSCURATO:PERSONA], pervenendo a tale esito non in ragione del difetto di proprietà, in capo alla predetta società, dei beni oggetto della pretesa risarcitoria (come assume, invece, il presente motivo di ricorso), bensì del fatto che la cancellazione della società dal registro delle imprese risultava avvenuta senza attività di liquidazione, donde il mancato trasferimento del diritto di credito in capo ai già soci, secondo un principio già affermato da questa Corte nella sua più autorevole sede nomofilattica (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 12 marzo 2013, n. 6070, Rv. 625323-01); - che il secondo motivo è anch'esso inammissibile, giacché — in disparte il rilievo che il difetto di titolarità, da lato attivo, del rapporto controverso, in capo al Natale e alla Zambrano, era stato eccepito dal \Tallone — la sua formulazione è in contrasto con lo "ius rec turn" di questa Corte, secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez.

Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, Rv. 638373-01; Sez. 3, ord. 15 maggio 2018, n. 11744, Rv. 648612-02); - che il motivo è, pertanto, inammissibile a norma dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ., non avendo il ricorrente offerto argomenti per mutare il richiamato orientamento giurisprudenziale; - che il terzo motivo — sul quale il ricorrente ha insistito nella memoria depositata in vista della presente adunanza camerale (giacché il Natale assume che, dai bilanci societari relativi agli anni 2012, 2013, Ric. 2021 n. 25663 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -5- 2014, risultava l'esistenza "di un giudizio tra la I IQI., Italia [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]") — si risolve in un tentativo di contestare la valutazione compiuta dal giudice di appello, circa l'avvenuta cancellazione della società IIQL dal registro delle imprese in difetto di attività di liquidazione, lamentando un cattivo apprezzamento delle risultanze documentali in atti; - che, tuttavia, anche tale censura, al pari delle precedenti, è affetta da inammissibilità, visto che l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che — per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. — dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001- 01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618); - che, infine, anche il quarto motivo — sul quale, nuovamente, insiste il ricorrente nella propria memoria, limitandosi però solo a richiamare la scelta del Tribunale di Napoli di compensare le spese del primo grado di giudizio data la "peculiarità della vicenda" — inammissibile; Rìc. 2021 n. 25663 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -6- - che va, qui, ribadito il principio secondo cui, in materia di spese di lite, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord.17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), ovvero che vi stata specifica motivazione per giustificare uno scostamento dai limiti tariffari massimi e minimi (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 5 maggio 2022, n. 14198, Rv. 664685-01), "per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi "la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01); - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati la società [OSCURATO:SOCIETA], il Vallone e la Zambrano; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Ric. 2021 n. 25663 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -7- PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25663-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale socio erede della [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1006/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di "socio erede", al pari di tale [OSCURATO:PERSONA], della società I-IQI, Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita e poi cancellata dal registro delle imprese), ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1006/21, del 17 marzo 2021, della Corte di Appello di Napoli, che — respingendo il gravame esperito dal Natale e dalla Zambrano avverso la sentenza n. 329/13, del 3 giugno 2013, del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria — ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dagli stessi proposta nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce che la predetta società HQL Italia aveva conseguito in uso — dalla società [OSCURATO:SOCIETA] S.r.1., che lo conduceva in locazione finanziaria, in forza di un contratto di leasing immobiliare — un opificio sito in Arzano, attrezzato per la lavorazione delle pelli, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - che trasferita la proprietà dell'opificio, senza tenere conto della locazione in corso, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., essa avrebbe effettuato una violenta e arbitraria occupazione dell'immobile, tanto da costringere I IQL a radicare — nei confronti della stessa e di [OSCURATO:PERSONA] (custode nominato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un pregresso procedimento di reintegrazione nel possesso, conclusosi in favore di [OSCURATO:SOCIETA].) — un giudizio per il risarcimento del danno, finalizzato a far valere il mancato rinvenimento) nello stabilimento di taluni beni, per la quasi totalità prodotti chimici e pellami, appartenenti a FIQL; - che il primo giudice, tuttavia, rigettava detta domanda risarcitoria, compensando le spese del grado; Ric. 2021 n. 25663 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- - che esperito gravame dall'attrice soccombente, il giudice di appello — dopo la riassunzione della causa operata dal Natale e dalla Zambrano, all'esito dell'interruzione della stessa, conseguente al fallimento di I-TQL — lo respingeva, condannando costoro al pagamento delle spese del grado; - che, in particolare, il giudice di seconde cure accoglieva l'eccezione — indicata in sentenza come sollevata dal Vallone — di difetto di titolarità attiva, nel rapporto oggetto di causa, in capo al Natale e alla Zambrano, conclusione formulata sul rilievo che la visura camerale in atti attestava l'avvenuta cancellazione della società senza attività di liquidazione, donde l'impossibilità di ritenere che il diritto azionato dalla società si fosse trasferito ai soci; - che avverso la sentenza della Corte partenopea ricorre per cassazione il solo Natale, sulla base — come detto — di quattro motivi; - che il primo motivo denuncia "erronea valutazione delle prove documentali", lamentando, in primo luogo, che il "Tribunale" ha completamente ignorato i due verbali redatti dall'ufficiale giudiziario, che attestavano la proprietà non contestata, e l'esistenza delle attrezzatture e della merce, alla presenza di tutte le parti interessate — ivi compresi i terzi — e poi la mancanza delle merci e delle attrezzature"; - che, in secondo luogo, quanto al "valore dei beni sottratti", il ricorrente assume che lo stesso si potesse desumere da "quanto riportato nei libri societari contabili" (regolarmente vidimati), oltre che dalle "fatture di acquisto della merce"; - che il secondo motivo denuncia l'esistenza di una "statuizione ultra petitum", censura formulata dal ricorrente sul rilievo che la "proprietà dei beni in capo a 11Q1_, era ed è un fatto incontroverso tra Ric. 2021 n. 25663 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- le parti" e che tale questione non potesse essere sollevata d'ufficio dal giudice; - che il terzo motivo denuncia "assoluta infondatezza circa la valutazione della carenza di legittimazione attiva", giacché a tale esito la Corte partenopea è pervenuta sulla base di eccezione "sopraggiunta in corso di causa", e inoltre "senza controllarne la fondatezza", nonché, soprattutto, in "totale assenza di prova documentali a sostegno di tale assunto"; - che con il quarto motivo denuncia "errato governo delle spese di causa", censurando la mancata compensazione delle spese del secondo grado di giudizio; - che sono rimasti solo intimati la società [OSCURATO:SOCIETA], la Zambrano e il Vallone; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022; - che il ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile; - che esso non coglie la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, donde la sua inammissibilità (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. Ric. 2021 n. 25663 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01); - che la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto — come, peraltro, eccepito dal Vallone — il difetto di titolarità attiva del rapporto oggetto di causa, in capo agli ex soci della disciolta società lIQL , [OSCURATO:PERSONA], pervenendo a tale esito non in ragione del difetto di proprietà, in capo alla predetta società, dei beni oggetto della pretesa risarcitoria (come assume, invece, il presente motivo di ricorso), bensì del fatto che la cancellazione della società dal registro delle imprese risultava avvenuta senza attività di liquidazione, donde il mancato trasferimento del diritto di credito in capo ai già soci, secondo un principio già affermato da questa Corte nella sua più autorevole sede nomofilattica (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 12 marzo 2013, n. 6070, Rv. 625323-01); - che il secondo motivo è anch'esso inammissibile, giacché — in disparte il rilievo che il difetto di titolarità, da lato attivo, del rapporto controverso, in capo al Natale e alla Zambrano, era stato eccepito dal \Tallone — la sua formulazione è in contrasto con lo "ius rec turn" di questa Corte, secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, Rv. 638373-01; Sez. 3, ord. 15 maggio 2018, n. 11744, Rv. 648612-02); - che il motivo è, pertanto, inammissibile a norma dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ., non avendo il ricorrente offerto argomenti per mutare il richiamato orientamento giurisprudenziale; - che il terzo motivo — sul quale il ricorrente ha insistito nella memoria depositata in vista della presente adunanza camerale (giacché il Natale assume che, dai bilanci societari relativi agli anni 2012, 2013, Ric. 2021 n. 25663 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- 2014, risultava l'esistenza "di un giudizio tra la I IQI., Italia [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]") — si risolve in un tentativo di contestare la valutazione compiuta dal giudice di appello, circa l'avvenuta cancellazione della società IIQL dal registro delle imprese in difetto di attività di liquidazione, lamentando un cattivo apprezzamento delle risultanze documentali in atti; - che, tuttavia, anche tale censura, al pari delle precedenti, è affetta da inammissibilità, visto che l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che — per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. — dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001- 01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618); - che, infine, anche il quarto motivo — sul quale, nuovamente, insiste il ricorrente nella propria memoria, limitandosi però solo a richiamare la scelta del Tribunale di Napoli di compensare le spese del primo grado di giudizio data la "peculiarità della vicenda" — inammissibile; Rìc. 2021 n. 25663 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -6- - che va, qui, ribadito il principio secondo cui, in materia di spese di lite, "il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord.17 aprile 2019, n. 10685, Rv. 653541-01), ovvero che vi stata specifica motivazione per giustificare uno scostamento dai limiti tariffari massimi e minimi (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 5 maggio 2022, n. 14198, Rv. 664685-01), "per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi "la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare" (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01); - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati la società [OSCURATO:SOCIETA], il Vallone e la Zambrano; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2021 n. 25663 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -7- PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis de
Sentenza Cassazione n. 35479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris