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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48656/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Gup del Tribunale di Foggia che, in data 3/12/2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina aggravata e continuata.

Rilevato che l'unico motivo proposto denunzia l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla denegata applicazione dell'art. 62 n. 6 cod.pen., avendo la Corte di merito omesso di considerare l'ipotesi dell'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose del reato da parte del ricorrente; considerato che la valutazione dei giudici d'appello sfugge a censura in quanto è principio consolidato che la circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento non è applicabile ai reati contro il patrimonio poiché si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Rv. 279645-01; Sez. 3 , n. 2858 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284127-02; Sez. 5, n. 33188 del 08/04/2019, Rv. 276774-01); che, peraltro, la Corte ha evidenziato che nella specie le condotte asseritamente mitigatrici si collocano nel corso del giudizio e non prima, come normativamente richiesto dalla disposizione invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Gup del Tribunale di Foggia che, in data 3/12/2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina aggravata e continuata. Rilevato che l'unico motivo proposto denunzia l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla denegata applicazione dell'art. 62 n. 6 cod.pen., avendo la Corte di merito omesso di considerare l'ipotesi dell'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose del reato da parte del ricorrente; considerato che la valutazione dei giudici d'appello sfugge a censura in quanto è principio consolidato che la circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento non è applicabile ai reati contro il patrimonio poiché si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Rv. 279645-01; Sez. 3 , n. 2858 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284127-02; Sez. 5, n. 33188 del 08/04/2019, Rv. 276774-01); che, peraltro, la Corte ha evidenziato che nella specie le condotte asseritamente mitigatrici si collocano nel corso del giudizio e non prima, come normativamente richiesto dalla disposizione invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48656/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris