CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 luglio 2024
Cassazione n. 20130/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Cosenza il 10/10/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della società ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato per abnormità l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, su richiesta del Pubblico Ministero, ha dichiarato il 26/09/2024 la nullità della propria ordinanza emessa il 18/07/2024 con cui era stata disposta nei suoi riguardi, ai sensi del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, la misura cautelare interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.La causa della nullità sarebbe costituita dall'avere il Giudice disposto la misura interdittiva senza avere previamente celebrato l'udienza camerale in contraddittorio, ai sensi dell'art. 47 d. Igs n. 231 del 2001. Assume la società ricorrente che: a) la misura interdittiva, emessa senza previo contradittorio, era stata appellata; b) l'ufficio di Procura, conosciuto l'intervenuto appello, aveva depositato al Giudice per le indagini preliminari una richiesta di revoca della misura e riproposto al Giudice la medesima domanda, chiedendo la previa fissazione della udienza preventiva; c) il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato la nullità della prima ordinanza e fissato con separato decreto l'udienza camerale ex art. 47 d. Igs. n. 231 del 2001 all'esito della quale è stata emessa una nuova misura cautelare interdittiva. Secondo la società ricorrente si tratterebbe di un atto- quello dichiarativo della nullità della prima ordinanza - abnorme che avrebbe, da una parte, impedito il controllo fisiologico della ordinanza genetica da parte del Tribunale dell'appello, e, dall'altra, cagionato una stasi processuale, atteso che il Giudice avrebbe esercitato i suoi poteri al di fuori dei casi consentiti e dei limiti previsti dall'ordinamento. 2. Il ricorso deve essere convertito in appello. L'art. 50 d. Igs n. 231 del 2001 disciplina le diverse ipotesi di revoca e di sostituzione delle misure cautelari. La revoca, non diversamente da quanto previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., è configurata quale fattispecie estintiva delle misure cautelari e consegue al venir meno, per effetto di una valutazione ex ante o ex post anche d'ufficio, delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 45. Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari si è limitato a dichiarare un vizio strutturale dell'atto relativo alla prima ordinanza con cui era stata disposta la misura interdittiva, esercitando ritualmente, su domanda del Pubblico Ministero, un potere che la legge gli attribuisce. Ne consegue che, esclusa ogni forma di abnormità, il ricorso deve essere convertito in appello avente ad oggetto l'ordinanza dichiarativa della nullità, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il