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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27796/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso in punto di accertamento della responsabilità per i reati ascritti, in presenza di doppia decisione conforme dei giudici di merito, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la condotta agita dal ricorrente in senso del tutto conforme al giudice di primo grado (pag. 2 e seg. quanto alla effettiva riferibilità anche al ricorrente, per le condizioni di tempo e di luogo che portavano al controllo, della vettura e del materiale di cui al capo b) in assenza di valida giustificazione a supporto della disponibilità di tali beni e delle caratteristiche oggettive della centralina che presentava la matricola abrasa, mentre il ricorrente si limita ad allegare considerazioni chiaramente versate esclusivamente in fatto, rispetto alla logica conclusione ella Corte di appello); osservato che il secondo e terzo motivo di ricorso, si caratterizzano a loro volta per essere generici in mancanza di confronto con la motivazione, limitandosi a reiterare argomentazioni già spese in precedenza, quanto alle caratteristiche dei beni rinvenuti nell'auto nella quale si trovava il ricorrente, argomentazioni tutte versate in fatto, che seppur evocano (tra l'altro in modo non consentito) la 2violazione di legge quanto all'art. 192 cod. proc. pen si risolvono in una non consentita proposta di lettura alternativa del merito rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] D E P T A T Il N C A 23 LUC, 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Ka -temente 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso in punto di accertamento della responsabilità per i reati ascritti, in presenza di doppia decisione conforme dei giudici di merito, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la condotta agita dal ricorrente in senso del tutto conforme al giudice di primo grado (pag. 2 e seg. quanto alla effettiva riferibilità anche al ricorrente, per le condizioni di tempo e di luogo che portavano al controllo, della vettura e del materiale di cui al capo b) in assenza di valida giustificazione a supporto della disponibilità di tali beni e delle caratteristiche oggettive della centralina che presentava la matricola abrasa, mentre il ricorrente si limita ad allegare considerazioni chiaramente versate esclusivamente in fatto, rispetto alla logica conclusione ella Corte di appello); osservato che il secondo e terzo motivo di ricorso, si caratterizzano a loro volta per essere generici in mancanza di confronto con la motivazione, limitandosi a reiterare argomentazioni già spese in precedenza, quanto alle caratteristiche dei beni rinvenuti nell'auto nella quale si trovava il ricorrente, argomentazioni tutte versate in fatto, che seppur evocano (tra l'altro in modo non consentito) la 2violazione di legge quanto all'art. 192 cod. proc. pen si risolvono in una non consentita proposta di lettura alternativa del merito rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] D E P T A T Il N C A 23 LUC, 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Ka -temente 3
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