CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42506/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 maggio 1996 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari il 9 febbraio 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo l'errato calcolo della pena, essendo stata determinata come pena finale, oltre alla pena pecuniaria, quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione anziché anni 3 e mesi 8 di reclusione. 2. Il ricorso è inammissibile. Come risulta dagli atti del fascicolo, la Corte d'appello, a seguito di istanza ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, che corrisponde esattamente a quella concordata dalle parti (la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione è stata applicata, invece, al coimputato [OSCURATO:PERSONA]). Nessun errore, dunque, è stato compiuto dalla Corte territoriale. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]