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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1964

Cassazione n. 10584/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1956 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.5 cod. pen.

Letta la memoria pervenuta in data 8 gennaio 2025 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Considerato che il primo e unico motivo, comune a entrambe le ricorrenti, con il quale le stesse denunziano inosservanza delle norme processuali e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali: - il delitto contestato, pacificamente commesso il 24/09/2016, è aggravato dall'art. 625 cod. pen., che comporta un aumento della pena "da cinque a dieci anni"; - il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 12 e mesi 6 e, dunque il reato risulterà estinto per intervenuta prescrizione il giorno 24/03/2029.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consi so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1956 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.5 cod. pen. Letta la memoria pervenuta in data 8 gennaio 2025 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Considerato che il primo e unico motivo, comune a entrambe le ricorrenti, con il quale le stesse denunziano inosservanza delle norme processuali e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali: - il delitto contestato, pacificamente commesso il 24/09/2016, è aggravato dall'art. 625 cod. pen., che comporta un aumento della pena "da cinque a dieci anni"; - il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 12 e mesi 6 e, dunque il reato risulterà estinto per intervenuta prescrizione il giorno 24/03/2029. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consi so
Sentenza Cassazione n. 10584/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris