CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 21449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25009-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio degli Oggetto R.G.N. 25009/2019 Cron. Rep. Ud. 27/04/2022 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1274/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 1790/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del Borzelli all’assunzione alle dipendenze di Alitalia – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti, CAI) a far data dal 13.1.2009, con l’inquadramento già riconosciuto nel precedente rapporto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ha condannato la società Alitalia CAI al pagamento, in favore dell’appellante, a titolo di risarcimento del danno, delle somme pari alle differenze tra la retribuzione relativa al suddetto inquadramento e le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria (c.i.g.s.) dal 13.1.2009 e, per il periodo successivo alla cessazione della c.i.g.s., delle somme pari all’intera retribuzione, oltre accessori di legge. 2. La Corte territoriale, richiamato l'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], qualificato come contratto a favore di terzo, ha ritenuto che l'appellante avesse allegato e provato il possesso dei requisiti fondanti il suo diritto all'assunzione. 3. In particolare, il lavoratore aveva allegato e dimostrato: di appartenere all'area organizzativa denominata “[OSCURATO:PERSONA] ed Acquisti” riportata nell'ultima tabella redatta da Alitalia e mantenuta anche dalla nuova Compagnia, come confermato dall'istruttoria svolta; di avere un profilo professionale (amministrativo qualifica di Quadro) compatibile con vari ruoli; di avere un'elevata anzianità aziendale (28 anni), di essere addetto alla sede di Roma e di essere coniugato con due figli a carico. 4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.. cod. proc. civ. Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1411 cod. civ. in riferimento all’Accordo sui criteri di scelta. 7. Si sostiene che, per vantare un diritto all'assunzione derivante da un contratto inter alios, il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare che l’accordo era idoneo ad attribuirgli un diritto soggettivo; che la Corte di merito non ha indicato la ragione per cui il controricorrente dovesse considerarsi beneficiario dell'accordo. 8. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in riferimento all’Accordo sui criteri di scelta. 9. Si afferma che in mancanza delle tabelle allegate all'accordo non era possibile individuare i lavoratori da assumere; che l'assenza delle tabelle avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a dare atto della indeterminatezza del primo criterio selettivo e quindi della impossibilità di prendere in considerazione gli altri criteri sussidiari elencati nell'accordo, senza che fosse consentito ai giudici d'appello di sostituirsi alle parti contraenti sovrapponendo una propria valutazione alla volontà delle stesse, non espressa data la mancata redazione delle tabelle. 10. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 414 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. 11. Fermo il carattere assorbente del precedente motivo, si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il lavoratore avesse assolto agli oneri di allegazione a suo carico. In base alle disposizioni citate, il lavoratore avrebbe dovuto allegare non solo di essere in possesso di tutti i requisiti convenuti nell'accordo, ma altresì i requisiti in possesso dei lavoratori ai quali si è comparato e ciò al fine di consentire l'effettiva comparazione della sua posizione con quella degli altri lavoratori. 12. Sarebbe quindi spettato all'attuale controricorrente fornire la prova del possesso di titoli superiori rispetto a quelli dei colleghi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], al contrario, si è limitato a dedurre che i colleghi citati avevano un'anzianità notevolmente inferiore alla propria, senza specificare quale fosse l'anzianità di ciascuno e senza nulla dedurre in merito al profilo professionale, alla qualifica, alle mansioni, agli eventuali titoli professionali, ai carichi di famiglia e alla residenza dai medesimi posseduti. 13. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e dell’art. 2697 cod. civ. Inoltre, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 14. Fermo il carattere assorbente dei precedenti motivi, si assume che la Corte territoriale, oltre ad aver invertito gli oneri di prova, ha considerato come facenti piena prova le dichiarazioni di alcuni testimoni indicati dal lavoratore, recependole senza alcun apprezzamento critico, nonostante dichiarazioni di segno opposto rese dai testimoni addotti dalla società. Si afferma che, nell'ambito dell'istruttoria svolta in primo grado, è emerso come nel nuovo modello organizzativo di CAI non avesse trovato collocazione l'area organizzativa di cui faceva parte il Borzelli nella vecchia Alitalia. 15. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1227 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. 16. Si censura la sentenza d'appello per avere errato nella determinazione dell’aliunde perceptum da detrarre, in considerazione della pacifica percezione da parte del lavoratore della c.i.g.s. e dell'indennità di mobilità per un periodo di sette anni. 17. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per connessione logica, non possono trovare accoglimento. 18. Questa Corte ha affermato, con orientamento univoco, che l'accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente (Cass. 26.6.2009 n. 15073). Da detta qualificazione discende che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari (v. Cass. n. 2523 del 2016, non massimata). È quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il suo diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona. Occorre, in altri termini, che il lavoratore terzo fornisca la prova di aver acquisito, in forza dell’accordo, il diritto all’assunzione da parte del terzo. 20. La Corte d’appello ha qualificato l’accordo sindacale in oggetto come contratto a favore di terzo (pag. 10 della sentenza). Ha poi proceduto alla interpretazione di tale accordo ed ha ritenuto che lo stesso contenesse l’indicazione dei criteri che CAI avrebbe dovuto osservare per l’assunzione dei lavoratori in precedenza impiegati alle dipendenze di Alitalia in amministrazione straordinaria e di [OSCURATO:PERSONA]. Ha accertato l’esistenza, tra l’altro, del requisito delle “esigenze organizzative” (di cui alla lett. A dell’accordo) anche attraverso la ricostruzione, in base alle prove testimoniali, della concreta attuazione di tale accordo da parte della società CAI e, per quanto rileva, attraverso l’accertamento della creazione presso CAI della “[OSCURATO:PERSONA] e Acquisti” identica a quella presso cui era inserito il Borzelli in Alitalia CAI. Ha ritenuto l’esistenza in capo al lavoratore dei requisiti corrispondenti ai criteri stabiliti dal citato accordo sindacale, come in concreto attuato da parte di CAI all’esito della “fase di selezione delle risorse legate all’avvio delle attività” (pag. 9). 21. I primi due motivi di ricorso, con cui si critica l’interpretazione dell’accordo sindacale data dai giudici di appello per non aver rilevato la mancanza di un tassello fondamentale, necessario a dare concretezza al criterio delle esigenze organizzative e costituito dalle tabelle che tali esigenze dovevano specificare, sono inammissibili. 22. Occorre considerare che l'interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. 23. Si è, in particolare, precisato come la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non possa limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, denunciare in sede di legittimità il fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 19089 del 2018; n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007). 24. Nel caso in esame, le critiche della società ricorrente si basano unicamente sul ruolo ostativo della mancata predisposizione delle tabelle e quindi sulla assenza nell’accordo di validi criteri selettivi e non considerano che la sentenza impugnata ha ricostruito le esigenze organizzative non solo in base ai criteri desumibili dall’accordo sindacale, ma anche in base alla concreta applicazione che di tale accordo aveva fatto CAI, procedendo in concreto alla selezione delle risorse. 25. L’accertamento della Corte di merito sul possesso da parte del lavoratore dei requisiti necessari, in base all’accordo come in concreto applicato, a fondare il diritto all’assunzione porta a ritenere assorbito il terzo motivo di ricorso. Il diritto all’assunzione è stato correlato al possesso dei requisiti come sopra individuati e non al possesso di requisiti maggiori rispetto a quelli dei colleghi in concreto assunti dalla società CAI. 26. Anche il quarto motivo di ricorso deve essere respinto atteso che la sentenza impugnata non ha invertito gli oneri di prova ma ha correttamente addossato al lavoratore l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall’accordo per l’assunzione ed ha considerato tale onere assolto. 27. Neppure ricorre la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. (su cui v. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014). Essa presuppone che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo potere di valutazione probatoria e di accertamento in fatto, potere non sindacabile in sede di legittimità oltre i limiti imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014. 28. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto la violazione di legge è dedotta sulla base di un presupposto in fatto (l’avere il lavoratore percepito, oltre alla c.i.g.s. per quattro anni, l’indennità di mobilità per i successivi tre anni) non accertato dalla sentenza impugnata e che il ricorrente definisce pacifico e incontestato, senza tuttavia indicare i dati e gli atti processuali fondanti un simile giudizio. 29. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 30. Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 31. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comm