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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 16907/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

07/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed anche la memoria depositata dalladifesa in data 31/03/2026;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed ilvizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuta comune di cuiall’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., è non consentito in questa sede poiché, reiteradoglianze già dedotte in appello ed ivi disattese, e introduce criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito e sottratti al sindacato di questa Corte, stante lapreclusione per la stessa non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logicadella pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno(tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che la Corte di appello ha correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento inmerito al diniego dell’attenuante in parola con argomentazioni esenti dalle denunciatecriticità giustificative (a pag. 5 della motivazione risulta dirimente il riferimento allaplurioffensività del delitto di rapina contestato: difatti, la Corte, oltre a sottolineare la notorianon esiguità del valore economico del bene sottratto, valorizza, altresì, implicitamente, lagravità dell’offesa nei confronti della vittima, alla cui gola l’imputato aveva puntato uncoltello);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
07/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed anche la memoria depositata dalladifesa in data 31/03/2026;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed ilvizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuta comune di cuiall’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., è non consentito in questa sede poiché, reiteradoglianze già dedotte in appello ed ivi disattese, e introduce criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito e sottratti al sindacato di questa Corte, stante lapreclusione per la stessa non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logicadella pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno(tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che la Corte di appello ha correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento inmerito al diniego dell’attenuante in parola con argomentazioni esenti dalle denunciatecriticità giustificative (a pag. 5 della motivazione risulta dirimente il riferimento allaplurioffensività del delitto di rapina contestato: difatti, la Corte, oltre a sottolineare la notorianon esiguità del valore economico del bene sottratto, valorizza, altresì, implicitamente, lagravità dell’offesa nei confronti della vittima, alla cui gola l’imputato aveva puntato uncoltello);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16907/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris