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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23295/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché di vizio di violazione di legge processuale con riferimento all'applicazione della recidiva infra-quinquennale ai sensi dell'art. 99, comma terzo, cod. pen., e il secondo motivo, che, in via subordinata ed eventuale, deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio di carenza della motivazione con riferimento al computo del termine di prescrizione, sono entrambi manifestamente infondati poiché censurano vizi che non emergono dal testo della sentenza, la quale, anzi, correttamente motiva in ordine alla sussistenza dei requisiti per applicare la recidiva infra-quinquennale; che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. (si vedano in particolare le pagg. 3-4 della sentenza impugnata, ove il giudice adito correttamente rileva la ricorsività della condotta criminale ad appena quattro anni di distanza dalla prima condanna, con chiara enucleazione della crescente pericolosità dello stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MMarzia [OSCURATO:PERSONA] eterosinim ted24.

GO 2026 FurrzioR to, udittifig ~zia _

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché di vizio di violazione di legge processuale con riferimento all'applicazione della recidiva infra-quinquennale ai sensi dell'art. 99, comma terzo, cod. pen., e il secondo motivo, che, in via subordinata ed eventuale, deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio di carenza della motivazione con riferimento al computo del termine di prescrizione, sono entrambi manifestamente infondati poiché censurano vizi che non emergono dal testo della sentenza, la quale, anzi, correttamente motiva in ordine alla sussistenza dei requisiti per applicare la recidiva infra-quinquennale; che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. (si vedano in particolare le pagg. 3-4 della sentenza impugnata, ove il giudice adito correttamente rileva la ricorsività della condotta criminale ad appena quattro anni di distanza dalla prima condanna, con chiara enucleazione della crescente pericolosità dello stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MMarzia [OSCURATO:PERSONA] eterosinim ted24. GO 2026 FurrzioR to, udittifig ~zia _
Sentenza Cassazione n. 23295/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris