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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 15022/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 1° febbraio 2022 il tribunale di Firenze ha respinto l'istanza avanzata da GUARDUCCI Luca tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GUARDUCCI Luca deducendo mancanza di motivazione per illeggibilità della decisione e violazione di legge in riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Pur vergata a penna, la decisione risulta leggibile.

Per il resto il ricorso tende a rivalutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° febbraio 2022 il tribunale di Firenze ha respinto l'istanza avanzata da GUARDUCCI Luca tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GUARDUCCI Luca deducendo mancanza di motivazione per illeggibilità della decisione e violazione di legge in riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Pur vergata a penna, la decisione risulta leggibile. Per il resto il ricorso tende a rivalutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris