Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 08243/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4286/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio di questi ultimi e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 466/02/19, depositata il 17 giugno 2019; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 4286/2020 Numero sezionale 788/2022 Numero di raccolta generale 8243/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’08 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico per la parte controricorrente.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Macerata accolse il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento, relativo all'annualità̀ 2004, con il quale veniva contestata la natura fittizià della sede legale della medesima società̀, già “[OSCURATO:SOCIETA] l.d.a.”, costituita come soggetto a responsabilità limitata secondo il diritto portoghese, e formalmente ubicata in Portogallo, a Madeira, zona dal regime fiscale agevolato.

Aveva ritenuto infatti l’Amministrazione che, con riferimento all’anno d’imposta accertato, la sede effettiva della società, ovvero l’effettivo centro di direzione della stessa, fosse invece in Italia, a [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:SOCIETA]., che della stessa [OSCURATO:SOCIETA] l.d.a. deteneva l’intero capitale sociale.

Pertanto l’Ufficio, contestando alla contribuente la c.d. esterovestizione di cui all'art. 73, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ne aveva accertato il reddito d’impresa ed il valore della produzione, con la conseguente imposizione ai fini Irpef ed Irap.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha respinto l’appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che gli elementi posti a sostegno dell'esterovestizione (la provenienza di alcune mail della contribuente dall'Italia e la possibilità̀ di operare su un conto corrente portoghese solo tramite un soggetto italiano) costituissero al più̀ semplici indizi, 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 4286/2020 Numero sezionale 788/2022 Numero di raccolta generale 8243/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 non univoci, e come tali inidonei a dimostrare l'esistenza dell'amministrazione in Italia.

Viceversa, l'effettività̀ della sede in Portogallo sarebbe stata dimostrata dalle adunanze degli organi societari ivi svolte, nonché́ dall'utilizzo di un ufficio e di attrezzature situati presso la sede portoghese, oltre che dall’accensione di conti correnti presso banche portoghesi.

3. Avverso la sentenza d’appello l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La contribuente si è costituita con controricorso.

Fissata l’udienza di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ciascuna delle parti ha depositato memoria e la sesta sezione civile di questa Corte, con l’ ordinanza n. 31981 del 5 novembre 2021, ha rinviato la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

La ricorrente Agenzia ha depositato memoria con la quale, ai sensi dell’ art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto la discussione orale della controversia, previa trattazione congiunta della stessa con i ricorsi iscritti con i n.r.g. 4249, 4262, 4267, 4273, 4282, 4287, 4288 e 4292 del 2020, deducendo che questi ultimi pendono innanzi questa Corte tra le stesse parti, vertono sulla medesima questione della localizzazione della residenza fiscale e si incentrano sulla valutazione delle stesse circostanze di fatto.

Nella memoria già prodotta per l’adunanza della sesta sezione l’Agenzia aveva indicato anche l’ulteriore ricorso n.r.g.4284 del 2020.

Anche la contribuente ha prodotto memoria intitolata «Segnalazione connessione giudizi», con la quale ha a sua volta segnalato «la connessione del giudizio RG 4286/2020 con i giudizi contraddistinti dagli RG 4284/2020, 4287/2020, 4282/2020, 4262/2020, 4288/2020, 4292/2020, 4249/2020, 4267/2020, 4273/2020», deducendo che « per esigenze di economia processuale, 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 4286/2020 Numero sezionale 788/2022 Numero di raccolta generale 8243/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 sarebbe opportuno disporre la trattazione congiunta dei suindicati giudizi.».

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha prodotto requisitoria scritta con la quale concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ., poiché la CTR avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di elementi da cui poter desumere che la sede di direzione effettiva della società̀ fosse in Italia, fondandosi su una disamina degli elementi indiziari meramente apparente, illogica e incompleta.

2. Preliminarmente, il Collegio rileva che le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, rappresentate da entrambe le parti, rendono palese la necessità di una trattazione congiunta di questo giudizio con quelli già indicati, pendenti tra le stesse parti innanzi questa Corte.

La causa va quindi rinviata a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i predetti ricorsi.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi iscritti ai n.r.g. 4249, 4262, 4267, 4273, 4282, 4284, 4287, 4288 e 4292 del 2020, che pendono innanzi questa Corte tra le stesse parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4286/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio di questi ultimi e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 466/02/19, depositata il 17 giugno 2019; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 4286/2020 Numero sezionale 788/2022 Numero di raccolta generale 8243/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’08 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico per la parte controricorrente. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Macerata accolse il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento, relativo all'annualità̀ 2004, con il quale veniva contestata la natura fittizià della sede legale della medesima società̀, già “[OSCURATO:SOCIETA] l.d.a.”, costituita come soggetto a responsabilità limitata secondo il diritto portoghese, e formalmente ubicata in Portogallo, a Madeira, zona dal regime fiscale agevolato. Aveva ritenuto infatti l’Amministrazione che, con riferimento all’anno d’imposta accertato, la sede effettiva della società, ovvero l’effettivo centro di direzione della stessa, fosse invece in Italia, a [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:SOCIETA]., che della stessa [OSCURATO:SOCIETA] l.d.a. deteneva l’intero capitale sociale. Pertanto l’Ufficio, contestando alla contribuente la c.d. esterovestizione di cui all'art. 73, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ne aveva accertato il reddito d’impresa ed il valore della produzione, con la conseguente imposizione ai fini Irpef ed Irap. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha respinto l’appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che gli elementi posti a sostegno dell'esterovestizione (la provenienza di alcune mail della contribuente dall'Italia e la possibilità̀ di operare su un conto corrente portoghese solo tramite un soggetto italiano) costituissero al più̀ semplici indizi, 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 4286/2020 Numero sezionale 788/2022 Numero di raccolta generale 8243/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 non univoci, e come tali inidonei a dimostrare l'esistenza dell'amministrazione in Italia. Viceversa, l'effettività̀ della sede in Portogallo sarebbe stata dimostrata dalle adunanze degli organi societari ivi svolte, nonché́ dall'utilizzo di un ufficio e di attrezzature situati presso la sede portoghese, oltre che dall’accensione di conti correnti presso banche portoghesi. 3. Avverso la sentenza d’appello l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La contribuente si è costituita con controricorso. Fissata l’udienza di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ciascuna delle parti ha depositato memoria e la sesta sezione civile di questa Corte, con l’ ordinanza n. 31981 del 5 novembre 2021, ha rinviato la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. La ricorrente Agenzia ha depositato memoria con la quale, ai sensi dell’ art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto la discussione orale della controversia, previa trattazione congiunta della stessa con i ricorsi iscritti con i n.r.g. 4249, 4262, 4267, 4273, 4282, 4287, 4288 e 4292 del 2020, deducendo che questi ultimi pendono innanzi questa Corte tra le stesse parti, vertono sulla medesima questione della localizzazione della residenza fiscale e si incentrano sulla valutazione delle stesse circostanze di fatto. Nella memoria già prodotta per l’adunanza della sesta sezione l’Agenzia aveva indicato anche l’ulteriore ricorso n.r.g.4284 del 2020. Anche la contribuente ha prodotto memoria intitolata «Segnalazione connessione giudizi», con la quale ha a sua volta segnalato «la connessione del giudizio RG 4286/2020 con i giudizi contraddistinti dagli RG 4284/2020, 4287/2020, 4282/2020, 4262/2020, 4288/2020, 4292/2020, 4249/2020, 4267/2020, 4273/2020», deducendo che « per esigenze di economia processuale, 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 4286/2020 Numero sezionale 788/2022 Numero di raccolta generale 8243/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 sarebbe opportuno disporre la trattazione congiunta dei suindicati giudizi.». Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha prodotto requisitoria scritta con la quale concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ., poiché la CTR avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di elementi da cui poter desumere che la sede di direzione effettiva della società̀ fosse in Italia, fondandosi su una disamina degli elementi indiziari meramente apparente, illogica e incompleta. 2. Preliminarmente, il Collegio rileva che le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, rappresentate da entrambe le parti, rendono palese la necessità di una trattazione congiunta di questo giudizio con quelli già indicati, pendenti tra le stesse parti innanzi questa Corte. La causa va quindi rinviata a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i predetti ricorsi. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi iscritti ai n.r.g. 4249, 4262, 4267, 4273, 4282, 4284, 4287, 4288 e 4292 del 2020, che pendono innanzi questa Corte tra le stesse parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E
Sentenza Cassazione n. 08243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris