Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30684/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11374/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- nonchécontro REGIONE ABRUZZO -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 366/2023, depositata il 10 marzo 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] citava davanti al Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali componenti della Commissione ispettiva e di vigilanza del [OSCURATO:PERSONA] di Teramo - e la Regione Abruzzo, per querela di falso in relazione alla nota n. 17 del 13 dicembre 2016 nella parte attestante determinati elementi fattuali: l’omessa ostensione al pubblico di tre tariffe, del listino prezzi SOP e OTC, dell’avviso sulla quota di partecipazione degli utenti alla spesa farmaceutica, della farmacopea ufficiale e dei relativi aggiornamenti e supplementi; iconvenuti si costituivano, resistendo; il Tribunale, con sentenza n. 551/2020, dichiarava inammissibile la querela di falso. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano tutte le controparti; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 366/2023, rigettava il gravame; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, da cui si sono difesi con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sia la ricorrente, sia i controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: la ricorrente non ha correttamente notificato il ricorso alla Regione Abruzzo, in quanto t a le notifica è stata effettuata presso l’Avvocatura D istrettuale , anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato; ne consegue, pertanto , la necessità di disporre la rinnovazione della notifica del ricorso alla Regione Abruzzo entro il termine indicato in dispositivo.

P.Q.M Dispone la rinotifica del ricorso alla R egione Abruzzo entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11374/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- nonchécontro REGIONE ABRUZZO -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 366/2023, depositata il 10 marzo 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] citava davanti al Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali componenti della Commissione ispettiva e di vigilanza del [OSCURATO:PERSONA] di Teramo - e la Regione Abruzzo, per querela di falso in relazione alla nota n. 17 del 13 dicembre 2016 nella parte attestante determinati elementi fattuali: l’omessa ostensione al pubblico di tre tariffe, del listino prezzi SOP e OTC, dell’avviso sulla quota di partecipazione degli utenti alla spesa farmaceutica, della farmacopea ufficiale e dei relativi aggiornamenti e supplementi; iconvenuti si costituivano, resistendo; il Tribunale, con sentenza n. 551/2020, dichiarava inammissibile la querela di falso. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano tutte le controparti; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 366/2023, rigettava il gravame; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, da cui si sono difesi con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sia la ricorrente, sia i controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: la ricorrente non ha correttamente notificato il ricorso alla Regione Abruzzo, in quanto t a le notifica è stata effettuata presso l’Avvocatura D istrettuale , anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato; ne consegue, pertanto , la necessità di disporre la rinnovazione della notifica del ricorso alla Regione Abruzzo entro il termine indicato in dispositivo. P.Q.M Dispone la rinotifica del ricorso alla R egione Abruzzo entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cass
Sentenza Cassazione n. 30684/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris