CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 08673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] sportivedilettanti- stiche [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PU Cron.R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. SENTENZA sulricorso 8886/2017 proposto da: G [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via Ar- chimeden.44; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n. 5896/9/2016 della COMM.TRIB.REG. delLAZIO, depositata l ’ 11/10/2016; Uditala relazione della causa svolta in data 9/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Vistele conclusioni del formulate dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del ri- gettodel ricorso. Fattidi causa 1.Con sentenza n. 5896/9/2016 depositata in data 11/10/2016 la Commissionetributaria regionale del Lazio accoglieva l ’ appello propo- stodall ’ Agenzia delle Entrate contro la sentenza n.5944/60/15 della Commissionetributaria provinciale di Roma, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso introduttivo della G G [OSCURATO:PERSONA],avverso l ’ avviso di accertamen to IRES, IVA e IRAP oltre accessorirelativo all ’ anno di imposta 2006. 2.Le riprese, integralmente confermate dal giudice d ’ appello, traevano origineda una verifica involgente plurimi anni di imposta tra cui quello oggettodella presente controversia, da cui emergeva l ’ esercizio di at- tivitàcommerciale da parte della contribuente e l ’ assenza dei requisiti perla fruizione del regime agevolativo proprio delle associazioni spor- tivedilettantistiche ex art.148 TUIR. 3.Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazioneaffidato a sette motivi, che illustra con memoria, mentre l’Amministrazionefinanziaria resiste con controricorso. E ’ stata dispo- stal’acquisizione d el fascicolo di merito. Ragionidella decisione 4.Con il primo motivo, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.civ., si prospetta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l ’ omessa notificazione dell ’ atto di appello ai sensidel combinato disposto degli articoli 53, comma 2, 20, comma 1,16, commi 2 e 3, del d.lgs. 546/92. Laseconda censura, agli effetti dell ’ art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., prospetta l ’ omesso esame dell ’ illegittimit à dell ’ avvis o di ac- certamento, per insufficienza della motivazione sul punto, con vio- lazione dell ’ art. 42, commi 2 e 3, del DPR 600/73 e dell ’ art. 7, comma1,della Legge 212/2000 e del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Ilterzo mezzo di impugnazione, ex art. 360 , comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,deduce l ’ omesso esame dell ’ illegittimit à dell ’ accertamento e della sentenzaimpugnata per insufficienza delle prove offerte nell ’ accerta- mento per dimostrare i caratteri di commercialit à e di impresa con finalitàlucrativa d ella G G A.S.D. sulla base dei quali è stato discono- sciuto in capo alla contribuente il trattamento fiscale previsto per le AssociazioniSportive. Con il quarto motivo, ai fini dell ’ art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., si lamenta l ’ omesso esame dell ’ i llegittimit à dell ’ accertamento e dellasentenza impugnata per violazione dei principi stabiliti dalla con- solidatagiurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di associa- zionisportive e conseguente regime fiscale applicabile (sentenze della Cassazionen. 4147/2013, n. 8623/2012, n. 11456/2010). Il quinto mezzo, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., censura l ’ omesso esame del principio del contraddittorio e del dirittodi difesa della contribuente. Ilsesto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazioneo falsa applicazione di norme di diritto, in particolare l ’ in- fondatezza della pretesa impositiva per inesistenza dei presupposti soggettivied oggettivi dell ’ esercizio dell ’ a ttivit à di impresa e la falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2082 cod. civ. e 4, comma1, del d.P.R. n.633/1972. Con il settimo motivo, in rapporto all ’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., viene prospettato l ’ omesso esame dell ’ infondate zza della ricostruzionedel reddito di impresa. 5.Il primo motivo, logicamente precedente ogni altro, è fondato con assorbimento delle restanti censure. Si rammenta che nel processo tributarioè inammissibile l'appello proposto con un atto notificato di- rettamente a mezzo del servizio postale ove, nel termine previsto dall'art.22 comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato ilrelativo avviso di ricevimento, sicch é la sentenza di appello che, non rilevandotale radicale vizio processuale, abbia deciso la controversia nelmerito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbepotuto essere proseguito in grado di appello, n é la Corte di cassazionepotrebbe tenere conto della eventuale produzione tardiva dell'avvisonel corso d el giudizio di legittimit à (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 10322 del 12/04/2019, Rv. 653654 - 01). 5.1.[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che l ’ Agenzia in controricorso non d à evi- denzadi aver prodotto in giudizio la copia delle cartoline di ricevimento dell’appello,bens ì riproduce solo le attestazioni di cancelleria. In pre- senzadi denuncia di “ error in procedendo ” la Corte ha ritenuto neces- sario esaminare il fascicolo del merito e, dalla verifica degli atti, emerge che effettivamente l ’ appellante ha ottenuto in dat a 19.11.2015la ricevuta del deposito delle notifiche dell ’ atto di appello, ma,esaminandone il contenuto, si evince che non sono andate a buon fineperché sia al primo indirizzo (ultimi numeri della raccomandata: 473-3) che al secondo (ultimi numeri della raccomandata: 472 - 2) il destinatario della notifica è risultato sconosciuto, con conseguente mancatoutile recapito dell ’ atto di appello. 6.L’accoglimento del primo motivo determina da solo la nullit à della sentenzadi appello, con conseguente assorbimen to delle restanti cen- sure.La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio perch é ilgiudizio non poteva essere proseguito, e le spese di lite sono com- pensateper i gradi di merito, in ragione della natura processuale della decisionee del mancato svolgimento di difese da parte contribuente ingrado di appello, mentre quelle di legittim it à seguono la soccom- benza,e sono regolate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte, in accoglimento del primo motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassala sentenza impugnata senza rinvio; compensale spese di lite dei gradi di merito e condanna l ’ Age