CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAVENNA: si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Ferrara ha respinto l'appello contro l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare della stessa città aveva respinto la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso il 1 agosto 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il decreto di sequestro aveva avuto ad oggetto la somma di 700.000 euro investita in titoli, nell'ambito della gestione patrimoniale n. 20/30000/8 aperta presso la Cassa di Risparmio di Cento, nonché 33 assegni circolari, ciascuno dell'importo di 100.000 euro, intestati al medesimo Mascellani. Una prima volta la questione era giunta all'esame della Corte di cassazione che, con sentenza del 10 maggio 2017 n. 50188, pronunciata da questa Sezione, aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro. In estrema sintesi, per quanto rileva in questa sede, al Mascellani si contestava tra l'altro, nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di aver erogato in data 26 settembre 2006 la somma di 6 milioni di euro alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, che deteneva l'intero capitale sociale della fallita e della quale lo stesso Mascellani era legale rappresentante. Tale erogazione, a titolo di finanziamento, serviva all'acquisto di 155.000 azioni della Carife, cedute da Mascellani in proprio. Ebbene, la fallita aveva in precedenza ricevuto dalla medesima Sinteco un finanziamento di euro 11.400.000, ma la dazione di 6 milioni doveva ritenersi vietata sia perché violativa della disciplina della postergazione legale ai sensi dell'art. 2467 cod. civ. sia perché in contrasto con un obbligo contrattuale, assunto dalla medesima società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con un gruppo di banche che le aveva concesso un finanziamento. Secondo il Tribunale, le doglianze sollevate dal Mascellani in merito alla non applicabilità dell'art. 2467 cod. civ. erano superate dal giudicato cautelare e non aveva pregio il richiamo ai vantaggi compensativi che la stessa società fallita avrebbe in seguito ricevuto, in ragione delle plusvalenze ottenute ed oggetto di rimborso da Sinteco a Darsena. 2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Mascellani, affidandosi a otto motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge sotto il profilo dell'erronea interpretazione del giudicato cautelare. Secondo il ricorrente, nella citata sentenza n. 50188/2017 la Corte di cassazione aveva ritenuto tardivamente proposta la questione relativa alla carenza dei presupposti applicativi dell'art. 2467 cod. civ. e quindi non l'aveva esaminata: su di essa non si era formato il giudicato cautelare. In ogni caso, ciò che l'allora indagato (e oggi imputato) aveva sollevato era un argomento diverso, e cioè l'assenza di danno in capo al ceto creditorio, dal momento che la controllata aveva ricevuto somme maggiori rispetto a quelle complessivamente erogate a favore della controllante; non, invece, la questione relativa all'applicazione o meno della disciplina della postergazione legale o convenzionale. La Corte di cassazione, nella precedente sentenza, aveva invece affermato di non conoscere il contenuto dell'accordo intervenuto con le banche e dunque non si era pronunciata sulla postergazione convenzionale. La sollecitazione, proveniente dalla difesa, a rivalutare i presupposti del sequestro (cui hanno risposto in maniera negativa il G.u.p. e il Tribunale in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen.) derivava da un fatto nuovo, costituito dall'esito della c.t.u. disposta nella parallela causa civile, che aveva escluso la sussistenza della condizione di "eccessivo squilibrio" al momento della concessione di finanziamenti pari ad 11.400.000 euro da parte di Sinteco: con la conseguenza che l'art. 2467 cod. civ. non potrebbe operare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione delle norme incriminatrici contestate al Mascellani, per erronea interpretazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ., con riferimento alla disciplina della postergazione legale del credito di 11,4 milioni di euro. Vi sarebbe anche violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per assenza di motivazione in ordine ai presupposti di applicazione del citato art. 2467 cod. civ., con riguardo all'individuazione del momento in cui verificare la situazione di eccessivo squilibrio. Il credito vantato dalla fallita nei confronti della controllante era da intendersi come postergato solo contrattualmente e solo nei confronti delle banche, in virtù dell'accordo con queste stipulato. Tutt'al più si sarebbe potuto trattare di un pagamento preferenziale, laddove si versasse in una situazione di insolvenza che comunque il ricorrente contesta. Il giudice per le indagini preliminari, aderendo alla tesi del pubblico ministero, aveva ravvisato nel bilancio al 31/12/2005 una situazione di grave squilibrio, con un rapporto di 1 a 8.61 tra patrimonio netto ed indebitamento; il ricorrente obietta che, al più, tale situazione andava verificata non al 31/12/2005 ma alla data dell'effettivo esborso dei 6 milioni di euro, quando il rapporto era sceso al livello 1:4; in ogni caso, secondo il ricorrente non poteva parlarsi ancora di una condizione equiparabile all'insolvenza, anni prima del fallimento (dichiarato nel 2013). 2.3. Il terzo motivo deduce violazione delle medesime norme, anche sotto il profilo della motivazione apparente circa la condizione di squilibrio al momento della concessione dei finanziamenti (2002-2004): il Tribunale avrebbe apoditticamente affermato la sussistenza di tale squilibrio, senza spiegare per quali ragioni i bilanci suffragassero questa conclusione. 2.4. Con il quarto motivo si deducono analoghe violazioni con riguardo alla ritenuta assenza di motivazione in ordine alla data della restituzione: il bilancio da esaminare non doveva essere quello al 31/12/2005 ma quello dell'anno successivo, in cui ha avuto luogo l'operazione di restituzione, che avrebbe evidenziato un dimezzamento del rapporto tra patrimonio netto e indebitamento nei termini di 1 a 4. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione delle stesse norme con riferimento all'assenza di motivazione circa la nozione di "eccessivo squilibrio" e di "condizione in cui sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento". Il Tribunale non avrebbe risposto in alcun modo al rilievo difensivo circa l'erroneità del criterio del mero rapporto numerico tra indebitamento e patrimonio netto, a meno che non si tratti di patrimonio negativo (e non è questo il caso), e dunque non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine al requisito della crisi qualificata d'impresa. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione delle medesime norme con riguardo all'apparenza della motivazione sul punto relativo all'erogazione del finanziamento bancario di 12 milioni di euro in data 15 dicembre 2005. Secondo il ricorrente, sul punto il Tribunale avrebbe fornito una risposta, ma fraintendendo i termini della questione. Secondo il Tribunale, infatti, la contabilizzazione del finanziamento di 6 milioni di euro, il 26 settembre 2006, nei termini di "finanziamento in conto capitale" avrebbe indotto in errore le stesse banche finanziatrici. Ciò costituirebbe una motivazione apparente rispetto ad una doglianza diversa che la difesa aveva mosso, e che riguardava l'insussistenza, al momento della concessione del finanziamento bancario, di una situazione di squilibrio finanziario: se tale squilibrio vi fosse stato, le banche non avrebbero concesso crediti. In realtà, obietta il ricorrente, la contabilizzazione è avvenuta correttamente, come finanziamento da parte della società controllata alla sua controllante, cui le banche in favore delle quali era pattuita una prelazione non avrebbero opposto alcunché in ragione della riduzione sensibile dell'esposizione nei loro confronti da parte della fallita, passata da circa 75 milioni a circa 33 milioni di euro nel primo semestre 2006. 2.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme incriminatrici contestate. Il Tribunale di Ferrara avrebbe erroneamente attribuito a quello contestato la natura di reato di pericolo concreto ed avrebbe reso una motivazione solo apparente sul punto relativo all'avvenuto rimborso del finanziamento di 6 milioni di euro a seguito dei pagamenti eseguiti dalla controllante dopo la ricezione del finanziamento stesso. Non sussisterebbe alcuna concreta messa in pericolo delle ragioni creditorie, come emergerebbe dalla c.t.u. resa nella parallela causa civile, che ha evidenziato le cospicue rimesse di denaro (circa 25 milioni) intervenute dalla controllante a favore della controllata negli anni successivi all'erogazione del finanziamento di 6 milioni, ma prima del fallimento. Che le rimesse predette ricomprendessero la restituzione dei 6 milioni dovrebbe derivare pacificamente sia dalla contestualità del pagamento di circa 6,2 milioni di euro, corrispondente al prezzo incassato dalla controllante a seguito della rivendita al Mascellani delle azioni per il cui acquisto era stato ottenuto il finanziamento dei 6 milioni, sia dal principio civilistico per cui i pagamenti vanno imputati ai debiti scaduti per primi. 2.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge anche con riferimento all'art. 2634, terzo comma, cod. civ. In ordine ai vantaggi compensativi, mancherebbe qualsiasi confronto, e dunque la motivazione, con le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella citata causa civile. 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa del ricorrente. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso; il difensore del ricorrente ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini appresso indicati. 1. Preliminarmente occorre considerare i limiti della cognizione della Corte di cassazione nel caso di specie. 1.1. Un primo limite deriva dalla considerazione secondo la quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 325, comma 1, cod.proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Non potrà dunque la Corte occuparsi di mero vizio della motivazione e cioè sindacare una motivazione magari insufficiente od illogica, né tantomeno valutare quale sia la preferibile ricostruzione della vicenda portata alla sua cognizione. 1.2. Un secondo limite deriva dalla circostanza che la stessa vicenda cautelare è già stata portata all'attenzione della Corte di cassazione che, come si è detto, ha rigettato il ricorso avverso la precedente ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara, che aveva respinto la richiesta di riesame nei confronti dell'originario decreto di sequestro. Occorre tener presente, dunque, il c.d. "giudicato cautelare", cioè quella preclusione processuale che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, e, così come rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata (Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, dep. 2022, Cavatorta, Rv. 282776), impedisce pure di riesaminare gli stessi argomenti già vagliati dal giudice dell'impugnazione e respinti: «la preclusione endoprocessuale è finalizzata ad evitare ulteriori interventi giudiziari, in assenza di una modifica della situazione di riferimento, rendendo inammissibili istanze fondate su motivi che hanno già formato oggetto di apposita valutazione» (Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724; v. Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 e Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117). L'esatta delimitazione del concetto di "giudicato cautelare", o comunque della preclusione processuale che il Tribunale ha evocato e che il ricorrente contesta, è essenziale per giungere alla decisione. «Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame» (cfr. per tutte Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908;per una ricostruzione lucida e precisa del c.d. giudicato cautelare si veda la recente Sez. 5, n. 20045 del 26/04/2023, Moccia). Occorre dunque distinguere tra "argomenti" nuovi (per esempio quelli che derivano da un mutamento di giurisprudenza su un determinato profilo: v. Sezioni Unite Librato, cit.) e "fatti" nuovi, tra i quali rientrano, per esempio, nuovi elementi di prova non considerati nella fase cautelare conclusa. 2. Ciò premesso, occorre ancora verificare quale fosse l'ambito della cognizione del Tribunale di Ferrara, a seguito dell'appello cautelare. L'atto di appello era articolato in quattro motivi: il primo e il secondo, strettamente connessi, relativi alla ritenuta erronea sussistenza dei presupposti della postergazione legale ai sensi dell'art. 2467 cod. civ. e, ancor prima, alla contestazione della formazione di un giudicato cautelare sul punto; il terzo si riferiva all'esistenza di operazioni di rimborso da parte di Sinteco a favore di [OSCURATO:PERSONA] a seguito del versamento dei 6 milioni di euro dalla seconda alla prima nel settembre 2006; il quarto era relativo alla tematica del c.d. "vantaggi compensativi". 3. Ebbene, anzitutto va osservato che sul terzo motivo il Tribunale ha fornito una risposta, che oggi il ricorrente censura nel settimo motivo di ricorso. A fronte, cioè, della contabilizzazione delle diverse poste in entrata e in uscita, dalle quali l'allora appellante pretendeva di trarre la prova dell'integrale restituzione dei 6 milioni, il Tribunale del riesame ha risposto che la questione non poteva risolversi mediante la somma algebrica delle poste, ma attraverso una valutazione della loro esigibilità (pag. 6 dell'ordinanza). La motivazione, pur sintetica, è dunque sussistente, non illogica (analoghe considerazioni aveva fatto questa Corte, nella precedente sentenza n. 50017/2017, laddove aveva precisato che «la concreta rilevanza sulle ragioni del ceto creditorio può essere apprezzata solo esaminando non la mera entità delle poste, ma la loro concreta esigibilità») e non si versa in violazione di legge. 4. Pure l'ottavo motivo di ricorso, corrispondente al quarto motivo di appello, è inammissibile, e ciò perché era inammissibile il motivo di appello. L'allora appellante, sulla tematica dei vantaggi compensativi, lungi dal prospettare «in maniera specifica il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata» (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545), si era limitato a censurare genericamente la motivazione del giudice 7 per l'udienza preliminare, senza contrapporvi alcun argomento che non fosse la mera citazione delle conclusioni dei c.t.u. Al contrario, il giudice per l'udienza preliminare aveva esaminato espressamente le valutazioni del c.t.u. sul punto specifico, sottoponendo a specifica critica, in particolare, le considerazioni svolte nel paragrafo 9.1 B della prima relazione e nelle pagine 17-18 della seconda. Il motivo di appello che non si è confrontato con le argomentazioni rese nel provvedimento impugnato è affetto da genericità estrinseca (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Naturalmente, quando un motivo di appello è inammissibile per genericità, il vizio è rilevabile anche laddove il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). La genericità del quarto motivo di appello rende inammissibile anche l'ottavo odierno motivo di ricorso, senza necessità di ulteriori considerazioni. 5. I primi sei motivi di ricorso sono intimamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente, a partire ancora una volta dal tema della preclusione processuale, non prima di aver sgombrato il campo, per esigenze di chiarezza, dalle ulteriori questioni. L'annullamento dell'ordinanza impugnata viene infatti pronunciato esclusivamente in accoglimento della doglianza relativa alla carenza assoluta di motivazione - rilevante quale violazione di legge - con riferimento alla mancata risposta ai motivi di appello (il primo ed il secondo) che avevano posto il tema della sussistenza o meno delle condizioni di operatività dell'art. 2467 cod. civ. Ciò significa, anzitutto, che non sussistono i dedotti vizi di violazione di legge in ordine all'interpretazione delle norme citate. 5.1. A pagina 5 della propria ordinanza, il Tribunale di Ferrara ha del tutto correttamente indicato la ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci: «la ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dal combinato disposto degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. consiste nell'esigenza di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società attuati mediante messa a disposizione di capitali nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento, con il risultato di ridurre l'esposizione dei soci al rischio di impresa. È stato poi correttamente rilevato che, in applicazione della regola di portata generale ed espressione del principio di correttezza nel finanziamento, che opera durante la vita della società, l'interprete è tenuto ad avere riguardo non solo alla situazione finanziaria esistente al momento della concessione dell'originario finanziamento ma anche a quello della restituzione, specie nel caso in cui essa avvenga dopo che il creditore si sia astenuto per lungo tempo dal riscuotere il corrispettivo e in un momento nel quale la società debitrice versi in condizioni di significativo squilibrio finanziario». La ricostruzione in diritto è corretta ed è appena il caso di osservare che l'art. 2467 cod. civ., dettato in materia di responsabilità limitata, è certamente destinato ad operare anche in società per azioni quando la posizione del socio sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l. e le condizioni della società finanziata gli siano note: «E' estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all'art. 2467 c.c. che, nelle s.r.I., prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che renderebbero necessario un conferimento, perché la "ratio" della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società "chiuse". Tale disciplina deve trovare pertanto trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a., qualora le condizioni della società siano a quest'ultimo note, per lo specifico assetto dell'ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.I.» (Sez. 1 civ., n. 16291 del 20/06/2018, Rv. 649534). 5.2. Quanto alla possibilità di ravvisare il fumus del delitto di bancarotta preferenziale anziché quello della bancarotta per distrazione (argomento pure sollevato nel ricorso), per quanto qui interessa occorre ribadire che «integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ.» (Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577). 6. Come si diceva, il ricorso è fondato limitatamente all'assoluta carenza di motivazione circa la rilevanza o meno dell'elemento nuovo rappresentato dalla c.t.u. resa in sede civile, allegata alla memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen., a mutare le conclusioni raggiunte nella precedente fase cautelare rispetto alla sussistenza delle condizioni di applicazione dell'art. 2467 cod. civ. Alla luce delle considerazioni svolte in ordine alla tematica della preclusione processuale, la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel parallelo giudizio civile ed introdotta tra il materiale a disposizione del giudice della cautela ad opera della difesa, costituisce indubbiamente un elemento nuovo, alla luce del quale il Tribunale avrebbe dovuto valutare la specifica questione della qualificazione del versamento dei 6 milioni di euro e dell'operatività o meno della disciplina della postergazione legale ai sensi dell'art. 2467 cod. civ.Sul punto, l'appellante aveva preso posizione rispetto alla motivazione resa dal giudice per l'udienza preliminare nel provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo, enunciando due specifici motivi di appello (il primo e il secondo). In particolare, nel secondo motivo aveva argomentato in ordine ai presupposti di applicazione della norma, alla natura del finanziamento, ai criteri ritenuti utilizzabili ai fini della ricostruzione della condizione di «oggettivo squilibrio» di cui al secondo comma del citato art. 2467 cod. civ. Ebbene, rispetto all'argomentata prospettazione, da parte del ricorrente, di un elemento di prova nuovo, astrattamente in grado di condurre a nuove conclusioni in tema di esigibilità delle singole poste, nei limiti che interessano rispetto al giudizio cautelare, il Tribunale ha concluso nel senso dell'irrilevanza della consulenza tecnica d'ufficio poiché vi sarebbe stato un supplemento di istruttoria che non avrebbe fornito risposta sui vantaggi compensativi (dunque, su questo specifico aspetto, il Tribunale ha fornito una risposta, sia pur succinta, e non si verte in difetto assoluto di motivazione; del resto, come si è detto, il motivo di ricorso sui vantaggi compensativi è originariamente inammissibile) e poiché «la ricostruzione tecnico-contabile effettuata - avente oggetto e finalità diversi da quelli odierni - non ha tenuto conto di tutti i risultati investigativi costituenti il patrimonio conoscitivo confluito nell'attuale fascicolo». L'affermazione appena riprodotta tra virgolette costituisce un simulacro di motivazione, perché non spiega quali siano l'oggetto e la finalità della c.t.u., né giustifica in alcun modo il contrasto tra quella c.t.u. e il complesso degli atti di indagine, che comporti la conferma del giudizio, da parte del Tribunale, in ordine all'operatività della postergazione legale. In altri termini il Tribunale afferma, senza motivarlo, che l'oggetto e la finalità della c.t.u. sono eccentrici rispetto alla valutazione che esso era chiamato a svolgere, ma non spiega nemmeno quale fosse l'oggetto della c.t.u. e quale la sua finalità; quale sia stato il quesito posto; quali gli elementi esaminati; rispetto a quali atti di indagine le osservazioni del c.t.u. si configurino in termini insufficienti rispetto al mutamento del giudizio in ordine (esclusivamente) al punto relativo all'operatività dell'art. 2467 cod. civ. rispetto alla specifica operazione cui si riferisce il decreto di sequestro. In definitiva, la Corte di cassazione non è in grado di controllare l'affermazione del Tribunale - non potendo del resto avere accesso agli atti del fascicolo - perché, appunto, si tratta di una mera affermazione,