CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 1983
Cassazione n. 35108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1983 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 11/11/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 17/02/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., Ritenuto che il motivo di ricorso con cui l'imputato eccepisce la violazione dell'art. 99 cod. pen. e l'eccessività della pena irrogata è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc, pen.; il ricorrente si è limitato a sostenere una generica incongruità del trattamento sanzionatotici conseguente al riconoscimento della contestata recidiva, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Ritenuto che il motivo di ricorso con cui l'imputato eccepisce la violazione dell'art. 62, n. 4 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del fatto non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come sì evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis