CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15735/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di cui al primo e al secondo motivo di impugnazione - nei quali il difensore lamenta rispettivamente violazione degli artt. 2 e 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione in relazione ai criteri ex artt. 133 e 62-bis cod. pen. — sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto. Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Firenze nella sentenza impugnata. In detta pronuncia, invero, si evidenzia che: - l'affermazione che il foglio di via sarebbe illegittimo, in quanto la residenza anagrafica dell'imputata in comune diverso da quello di Pisa sarebbe fittizia, non rileva in alcun modo ai fini della configurabilità del reato contestato nell'odierno procedimento; - a tal fine, infatti, l'imputato avrebbe ben potuto far valere le proprie ragioni attraverso gli strumenti posti a sua tutela contro il provvedimento emesso dal Questore in data 29.10.2019; - nessun dubbio sussiste circa la configurabilità del fatto di reato contestato, essendo stata fermata la Batoni nel territorio del comune di Pisa in data 6.08.2020 in violazione del foglio dli via emesso nei suoi confronti, contenente sia l'ordine di rimpatrio nel proprio comune di residenza (Carrara), sia il divieto, per la durata di due anni, di far ritorno nel comune di Pisa; - non sussistono i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo, invero, l'imputata deliberatamente violato il foglio di via obbligatorio per recarsi in un luogo del comune di Pisa noto per l'attività di spaccio di eroina ivi effettuata e risultando la stessa aver violato numerose altre volte il foglio di via considerato, mostrandosi indifferente alle prescrizioni provenienti dall'autorità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 m