CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Quanto al periodo 1986- 1987, il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35 ter Ord. pen. è stato legittimamente negato in considerazione della genericità delle deduzioni relative al pregiudizio, attribuendo, pertanto, al detenuto l'onere non di provare ma di indicare in modo specifico i fatti integranti la disumanità del trattamento. E' stato, al riguardo, evidenziato che Tigano non aveva indicato, né nell'istanza né nel reclamo, il numero preciso degli occupanti la cella nei diversi periodi e la loro dimensione, elementi, peraltro, non desumibili altrimenti in assenza di informazioni da parte della Direzione dell'istituto penitenziario. Quanto ai periodi espiati nelle carceri di [OSCURATO:PERSONA], Spoleto e Viterbo, il ricorrente sollecita apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del provvedimento impugnato che, dopo avere determinato per i diversi periodi, lo spazio netto avuto a disposizione del detenuto (sempre superiore ai tre metri quadrati), ha ritenuto, in sintonia con i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, che in quelli, assai brevi, in cui aveva avuto la disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, le condizioni complessive di detenzione, unitariamente considerate alla luce delle specifiche doglianze dedotte nell'istanza, integrassero la violazione dell'art. 3 della CEDU (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Comisso, Rv. 280433 - 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. perì. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marz